Art. 5 
 
Incremento del credito d'imposta in favore delle  imprese  energivore
  ((e delle imprese a forte consumo di gas naturale)) 
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per
cento. 
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,
fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 15 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  20  per
cento. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati   in
complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38.