((Art. 5 ter 
 
               Ricerca e formazione da parte dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma  3
sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. L'Istituto  svolge  attivita'  di  ricerca,  aggiornamento,
perfezionamento e formazione post-laurea, nelle  materie  di  propria
competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per  gli  iscritti  alle
gestioni "Unitaria prestazioni  creditizie  e  sociali",  "Assistenza
magistrale" e "Assistenza Ipost", nonche' attivita'  di  divulgazione
scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici  e
privati, nelle medesime materie. 
  3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita'  di  cui
al comma  3-bis  sono  disciplinati  con  regolamento  dell'Istituto,
nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei  limiti  delle  risorse
finanziarie stanziate nel bilancio  dell'Istituto  per  le  spese  di
funzionamento».))