Art. 6 
 
              ((Bonus)) sociali per elettricita' e gas 
 
  1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, ((il valore  soglia
dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita'  e  gas  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 29 dicembre 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017,)) come  successivamente
aggiornato dall'((Autorita' di  regolazione  per  energia,))  reti  e
ambiente in attuazione di quanto disposto ((dal medesimo articolo  1,
comma 3,)) e' pari a 12.000 euro. 
  ((1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del
valore soglia  dell'ISEE  si  applica  ai  fini  dell'estensione  dei
benefici  e  con  le   modalita'   previste   dall'articolo   3   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.)) 
  2. Agli oneri derivanti ((dal  comma  1-bis,))  valutati  in  102,8
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo
38.