((Art. 7 bis Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»; b) alla lettera a), la cifra: «15» e' sostituita dalla seguente: «20»; c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento».))