((Art. 7 bis 
 
Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
                                 28 
 
  1. All'articolo 6-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite
le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella  modifica  della
soluzione tecnologica utilizzata,»; 
  b) alla lettera a), la cifra: «15» e'  sostituita  dalla  seguente:
«20»; 
  c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b)  impianti  fotovoltaici  a  terra:  interventi  che,  anche  se
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
mediante la sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri  componenti  e
mediante  la  modifica  del  layout  dell'impianto,  comportano   una
variazione dell'altezza massima dal suolo non  superiore  al  50  per
cento».))