((Art. 7 ter 
 
Potenziamento  del  programma  di  miglioramento  della   prestazione
  energetica degli immobili della pubblica amministrazione  e  misure
  per la realizzazione di reti di telecomunicazioni 
 
  1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare
di gas naturale, nell'ambito  del  programma  di  interventi  per  il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del  decreto
legislativo 4  luglio  2014,  n.  102  (programma  PREPAC),  per  gli
immobili non sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite  delle  risorse
finalizzate allo scopo ai sensi del citato  articolo  5  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi  sistemi
di  accumulo  dell'energia,   a   condizione   che   si   modifichino
contestualmente  gli  impianti  di  riscaldamento  e   raffreddamento
presenti nei suddetti immobili, al  fine  di  valorizzare  al  meglio
l'energia rinnovabile prodotta. 
  2. Al fine  di  accelerare  la  transizione  digitale,  ridurre  il
divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita'  nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni,  i  soggetti  pubblici  o
privati, titolari di concessioni di lavori per  la  realizzazione  di
dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti
per  l'esecuzione  in   proprio   dei   lavori,   possono   procedere
direttamente,  anche  mediante  societa'  da  essi   direttamente   o
indirettamente controllate, alla realizzazione dei  lavori  anche  in
deroga ad eventuali clausole convenzionali.))