((Art. 7 quinquies 
 
Ulteriori misure di  semplificazione  per  lo  sviluppo  delle  fonti
                             rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  6,  comma  9-bis,  terzo  periodo,  del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla
lettera b) del punto 2» fino  a:  «20  MW  per  queste  tipologie  di
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il  limite  relativo  agli
impianti fotovoltaici per la  produzione  di  energia  elettrica  con
potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,  di  cui  al   punto   2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del  punto  2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto  legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  per  il  procedimento  di   verifica   di
assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti».))