Art. 4 
 
       Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore 
            delle imprese per l'acquisto di gas naturale 
 
  1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale
di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,  e'
riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri
effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un
contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al
20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,
consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi
energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo
trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato
Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati
energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per
cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre
dell'anno 2019. 
  2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre
alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi
costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non
concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile
dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al
superamento del costo sostenuto. 
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per
intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli
istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza
facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad
operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di
cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma
4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione
intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I
contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono
nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese
beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi
alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che
danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il
visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle
lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante
modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il
credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse
modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente
e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano
le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di
cui al presente articolo, valutati in  237,89  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
  5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          1°  marzo  2022  n.17,  recante  misure  urgenti   per   il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art. 5 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, a favore delle imprese a  forte  consumo
          di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di  gas
          naturale di cui al comma  2  e'  riconosciuto,  a  parziale
          compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto
          del gas naturale, un contributo straordinario, sotto  forma
          di credito di imposta, pari al 15  per  cento  della  spesa
          sostenuta per l'acquisto del medesimo  gas,  consumato  nel
          secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
          diversi dagli usi  termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
          riferimento  del  gas  naturale,  calcolato   come   media,
          riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
          del  Mercato  Infragiornaliero  (MI-GAS)   pubblicati   dal
          Gestore del  mercati  energetici  (GME),  abbia  subito  un
          incremento superiore al 30  per  cento  del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                2. Ai fini del presente articolo e' impresa  a  forte
          consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541,  della  cui
          adozione  e'  stata  data  comunicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022
          e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno  2022,
          un quantitativo di gas  naturale  per  usi  energetici  non
          inferiore al 25  per  cento  del  volume  di  gas  naturale
          indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto,  al
          netto  dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in   usi
          termoelettrici. 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                4. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo  della  misura
          agevolativa di cui al presente articolo, valutati in  522,2
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196.». 
              - Il riferimento agli articoli 17, 32 e 35 del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento all'articolo 1, comma 53, della  legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              -  Il  riferimento  all'articolo  34  della  legge   23
          dicembre  2000,  n.  388,  e'  riportato  nei   riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli 61 e 109, comma  5,  del
          testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento agli articoli 64 e 106 del testo unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' riportato
          nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento al testo  del  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento al testo degli articoli 121 e 122-bis,
          comma  4,  del  decreto-legge   19   maggio   2020,   n.34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.77, e' riportato nei riferimenti  normativi  all'articolo
          3. 
              -  Il  riferimento  al  testo   dell'articolo   3   del
          regolamento recante modalita' per  la  presentazione  delle
          dichiara  zioni  relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 3. 
              - Il riferimento all'articolo 17, comma 13, della legge
          31 dicembre 2009, n.  196,  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 3.