Art. 5 
 
Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e
  delle imprese a forte consumo di gas naturale 
 
  1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per
cento. 
  2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,
fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 15 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  20  per
cento. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati   in
complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  4  e  5  del
          decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, recante  misure  urgenti
          per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e  del
          gas naturale, per lo sviluppo delle energie  rinnovabili  e
          per il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art. 4 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
          Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
          decreto del Ministro dello sviluppo economico  21  dicembre
          2017, della cui adozione e' stata data comunicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del  27
          dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia
          elettrica, calcolati  sulla  base  della  media  del  primo
          trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli  eventuali
          sussidi, hanno subito  un  incremento  del  costo  per  KWh
          superiore al 30 per  cento  relativo  al  medesimo  periodo
          dell'anno 2019, anche tenuto conto di  eventuali  contratti
          di  fornitura  di   durata   stipulati   dall'impresa,   e'
          riconosciuto  un  contributo   straordinario   a   parziale
          compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma  di
          credito di imposta,  pari  al  20  per  cento  delle  spese
          sostenute  per  la  componente  energetica  acquistata   ed
          effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
                2. Il credito  di  imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          riconosciuto anche in relazione alla  spesa  per  l'energia
          elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1
          e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In
          tal  caso  l'incremento  del  costo  per  kWh  di   energia
          elettrica  prodotta  e  autoconsumata  e'   calcolato   con
          riferimento  alla  variazione  del  prezzo   unitario   dei
          combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa  per  la
          produzione della medesima energia elettrica e il credito di
          imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
          dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo
          trimestre 2022, del  prezzo  unico  nazionale  dell'energia
          elettrica. 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                4. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo  della  misura
          agevolativa di cui al presente articolo,  valutati  in  700
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196». 
                «Art. 5 (Contributo  straordinario,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, a favore delle imprese a  forte  consumo
          di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di  gas
          naturale di cui al comma  2  e'  riconosciuto,  a  parziale
          compensazione dei maggiori oneri sostenuti  per  l'acquisto
          del gas naturale, un contributo straordinario, sotto  forma
          di credito di imposta, pari al 15  per  cento  della  spesa
          sostenuta per l'acquisto del medesimo  gas,  consumato  nel
          secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
          diversi dagli usi  termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di
          riferimento  del  gas  naturale,  calcolato   come   media,
          riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
          del  Mercato  Infragiornaliero  (MI-GAS)   pubblicati   dal
          Gestore del  mercati  energetici  (GME),  abbia  subito  un
          incremento superiore al 30  per  cento  del  corrispondente
          prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
                2. Ai fini del presente articolo e' impresa  a  forte
          consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
          di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del  Ministro  della
          transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541,  della  cui
          adozione  e'  stata  data  comunicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  n.  5  dell'8  gennaio
          2022 e ha consumato, nel primo trimestre  solare  dell'anno
          2022, un quantitativo di gas naturale  per  usi  energetici
          non inferiore al 25 per cento del volume  di  gas  naturale
          indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto,  al
          netto  dei  consumi  di  gas  naturale  impiegato  in   usi
          termoelettrici. 
                3.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
          utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
          dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
          53, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.  Il
          credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito
          d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta  regionale
          sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
          rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del  testo
          unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni  che
          abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale
          cumulo, tenuto  conto  anche  della  non  concorrenza  alla
          formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,   non   porti   al
          superamento del costo sostenuto. 
                4. Agli oneri derivanti  dall'utilizzo  della  misura
          agevolativa di cui al presente articolo, valutati in  522,2
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42. 
                5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze
          effettua  il  monitoraggio  delle  fruizioni  del   credito
          d'imposta di cui al presente articolo, ai  fini  di  quanto
          previsto  dall'articolo  17,  comma  13,  della  legge   31
          dicembre 2009, n. 196.