Art. 5
Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e
delle imprese a forte consumo di gas naturale
1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 20 per cento e' rideterminato nella misura del 25 per
cento.
2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta,
fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella
misura del 15 per cento e' rideterminato nella misura del 20 per
cento.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in
complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai
sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, recante misure urgenti
per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e
per il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 4 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese energivore). - 1.
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre
2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27
dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia
elettrica, calcolati sulla base della media del primo
trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh
superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo
dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti
di fornitura di durata stipulati dall'impresa, e'
riconosciuto un contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese
sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia
elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1
e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In
tal caso l'incremento del costo per kWh di energia
elettrica prodotta e autoconsumata e' calcolato con
riferimento alla variazione del prezzo unitario dei
combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la
produzione della medesima energia elettrica e il credito di
imposta e' determinato con riguardo al prezzo convenzionale
dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo
trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia
elettrica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
«Art. 5 (Contributo straordinario, sotto forma di
credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas
naturale di cui al comma 2 e' riconosciuto, a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto
del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma
di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa
sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici
diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di
riferimento del gas naturale, calcolato come media,
riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento
del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal
Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un
incremento superiore al 30 per cento del corrispondente
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo e' impresa a forte
consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori
di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della
transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui
adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio
2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno
2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici
non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale
indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al
netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi
termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito
d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale
cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non porti al
superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura
agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze
effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito
d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto
previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.