Art. 5 - bis 
 
            Misure urgenti per incrementare la produzione 
                   di energia elettrica da biogas 
 
  1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da  fonti  di
importazione e  di  favorire  la  produzione  rinnovabile  in  ambito
agricolo, e' consentito il pieno  utilizzo  della  capacita'  tecnica
installata di produzione di energia elettrica da  biogas  proveniente
da impianti gia' in esercizio alla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto  mediante   produzione
aggiuntiva rispetto alla potenza nominale  di  impianto,  nei  limiti
della capacita' tecnica degli  impianti  e  della  capacita'  tecnica
della connessione alla rete oltre  alla  potenza  di  connessione  in
immissione  gia'  contrattualizzata,  nel  rispetto  della  normativa
vigente  in  materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di
autorizzazione integrata ambientale. 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  a  tutti  gli
impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento
all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto  anche  nel  caso  in  cui  detti
impianti accedano a regimi  di  incentivazione  comunque  denominati,
secondo le seguenti condizioni: 
    a) la produzione di energia elettrica  aggiuntiva  rispetto  alla
potenza nominale dell'impianto non e' incentivata; 
    b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti del 20
per cento dei parametri vigenti non e'  subordinato  all'acquisizione
di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati; 
    c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i limiti di
cui alla lettera  b)  puo'  essere  effettuato  previa  modifica  del
contratto esistente di connessione alla rete.