Art. 5 - bis
Misure urgenti per incrementare la produzione
di energia elettrica da biogas
1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da fonti di
importazione e di favorire la produzione rinnovabile in ambito
agricolo, e' consentito il pieno utilizzo della capacita' tecnica
installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente
da impianti gia' in esercizio alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto mediante produzione
aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti
della capacita' tecnica degli impianti e della capacita' tecnica
della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in
immissione gia' contrattualizzata, nel rispetto della normativa
vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli
impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento
all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti
impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati,
secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto alla
potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti del 20
per cento dei parametri vigenti non e' subordinato all'acquisizione
di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque
denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i limiti di
cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica del
contratto esistente di connessione alla rete.