Art. 5 - ter
Ricerca e formazione da parte dell'INPS
1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, aggiornamento,
perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria
competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per gli iscritti alle
gestioni "Unitaria prestazioni creditizie e sociali", "Assistenza
magistrale" e "Assistenza Ipost", nonche' attivita' di divulgazione
scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e
privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto,
nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti delle risorse
finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le spese di
funzionamento».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale - INPS). - 1. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di
servizi, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro.
2. L'INPS, nel quadro della politica economica
generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri
di economicita' e di imprenditorialita', adeguando
autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di
efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed
erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita' deve
conformarsi l'azione di controllo e di vigilanza
sull'attivita' dell'Istituto.
3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto rientra
anche la gestione di forme di previdenza integrativa
nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi
o regolamenti.
3-bis. L'istituto svolge attivita' di ricerca,
aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea,
nelle materie di propria competenza, per i dipendenti
dell'Istituto e per gli iscritti alle gestioni 'Unitaria
prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza magistrale'
e 'Assistenza Ipost', nonche' attivita' di divulgazione
scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti
pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento
dell'attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati con
regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse umane
previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei
limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio
dell'Istituto per le spese di funzionamento.
4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione
di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato
dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione
separato da quello afferente agli altri fondi amministrati.
Alta gestione finanziaria dei fondi integrativi non si
applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.».