Art. 5 - ter 
 
               Ricerca e formazione da parte dell'INPS 
 
  1. All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma  3
sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. L'Istituto svolge attivita'  di  ricerca,  aggiornamento,
perfezionamento e formazione post-laurea, nelle  materie  di  propria
competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per  gli  iscritti  alle
gestioni "Unitaria prestazioni  creditizie  e  sociali",  "Assistenza
magistrale" e "Assistenza Ipost", nonche' attivita'  di  divulgazione
scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici  e
privati, nelle medesime materie. 
    3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
al comma  3-bis  sono  disciplinati  con  regolamento  dell'Istituto,
nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 
    3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei  limiti  delle  risorse
finanziarie stanziate nel bilancio  dell'Istituto  per  le  spese  di
funzionamento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro)  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Funzioni e finalita' dell'Istituto nazionale
          della previdenza sociale - INPS). - 1. L'Istituto nazionale
          della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore di
          servizi, e' sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero  del
          lavoro e della  previdenza  sociale  e  del  Ministero  del
          tesoro. 
                2.  L'INPS,  nel  quadro  della  politica   economica
          generale, adempie alle funzioni attribuitegli  con  criteri
          di  economicita'   e   di   imprenditorialita',   adeguando
          autonomamente la  propria  organizzazione  all'esigenza  di
          efficiente e  tempestiva  acquisizione  dei  contributi  ed
          erogazione delle prestazioni. Alle medesime finalita'  deve
          conformarsi  l'azione   di   controllo   e   di   vigilanza
          sull'attivita' dell'Istituto. 
                3. Tra gli scopi istituzionali dell'Istituto  rientra
          anche  la  gestione  di  forme  di  previdenza  integrativa
          nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da  leggi
          o regolamenti. 
                3-bis.  L'istituto  svolge  attivita'   di   ricerca,
          aggiornamento, perfezionamento e di formazione post-laurea,
          nelle materie  di  propria  competenza,  per  i  dipendenti
          dell'Istituto e per gli iscritti  alle  gestioni  'Unitaria
          prestazioni creditizie e sociali', 'Assistenza  magistrale'
          e 'Assistenza Ipost',  nonche'  attivita'  di  divulgazione
          scientifica, anche su commissione, finanziate  da  soggetti
          pubblici e privati, nelle medesime materie. 
                3-ter.   L'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'attivita' di cui al comma 3-bis sono disciplinati  con
          regolamento dell'Istituto, nell'ambito delle risorse  umane
          previste a legislazione vigente. 
                3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede  nei
          limiti delle risorse  finanziarie  stanziate  nel  bilancio
          dell'Istituto per le spese di funzionamento. 
                4. L'esercizio delle attivita' relative alla gestione
          di forme di previdenza integrativa deve  essere  effettuato
          dall'INPS sulla base di un bilancio annuale  di  previsione
          separato da quello afferente agli altri fondi amministrati.
          Alta gestione finanziaria  dei  fondi  integrativi  non  si
          applica l'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.».