Art. 5 - quater
Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali
di prodotti energetici
1. All'articolo 23, comma 12, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «In luogo della predetta sospensione, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato,
consente allo stesso soggetto di proseguire l'attivita' in regime di
deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui e'
constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto comma 4,
subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia prestata
dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia
deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui prodotti
energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente;
la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli di Stato.
Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle
condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare in regime
di deposito fiscale e' revocata ed e' rilasciata, su richiesta
dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al
presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della
garanzia».
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma 12,
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini
dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative) come modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Depositi fiscali di prodotti energetici). -
1. Il regime del deposito fiscale e' consentito:
a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti
di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di
cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici
di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a
carburazione e combustione, nonche' i prodotti sottoposti
ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
b) per gli impianti petrolchimici.
2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 e'
subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo
63.
3. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessita'
operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i
depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di
capacita' non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi
commerciali di altri prodotti energetici di capacita' non
inferiore a 10.000 metri cubi.
4. La gestione in regime di deposito fiscale puo'
essere, altresi', autorizzata per i depositi commerciali di
gas di petrolio liquefatti di capacita' inferiore a 400
metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti
energetici di capacita' inferiore a 10.000 metri cubi
quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
a) il deposito effettui forniture di prodotto in
esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti
di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi
dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari
ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un
biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito
fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo
stesso gruppo societario o, se di diversa titolarita', sia
stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto
deposito.
5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai
sensi dei commi 3 e 4 e' subordinato al rilascio della
licenza di cui all'articolo 63.
6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' negata
ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente
la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare (146) e
per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII,
VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i
quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta
autorizzazione e' altresi' negata ai soggetti nei confronti
dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano
state definite nell'ultimo quinquennio, nonche' ai soggetti
che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro
natura od entita', alle disposizioni che disciplinano
l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi
doganali, in relazione alle quali siano state contestate
sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione
di cui ai commi 3 e 4 e' sospesa fino al passaggio in
giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia
stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di
procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno
dei reati indicati nel comma 6.
8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 puo' essere
sospesa dall'Autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del
depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai
sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale,
decreto che dispone il giudizio per reati di natura
tributaria, finanziaria e fallimentare (146).
L'autorizzazione di cui al primo periodo e' in ogni caso
sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove
venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato
sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della
pena della reclusione, per reati di natura tributaria,
finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione
ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 e' revocata
ai soggetti nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i
quali sia prevista la pena della reclusione.
10. La licenza di cui al comma 2 e' negata, sospesa e
revocata allorche' ricorrano rispettivamente le condizioni
di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio e'
sospesa allorche' ricorrano le condizioni di cui al comma
7.
11. Nel caso di persone giuridiche e di societa',
l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o
sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle
stesse e' sospeso, allorche' le situazioni di cui ai commi
da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con
riferimento a persone che ne rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonche'
a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo.
12. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica la
permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel
caso esse non possano ritenersi sussistenti,
l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa
fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il
termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.
Contestualmente all'emissione del provvedimento di
sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4. In luogo della predetta
sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su
istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso
soggetto di proseguire l'attivita' in regime di deposito
fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui e'
constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto
comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita
garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei
dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100 per
cento dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti
dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la
garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli di
Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il
ripristino delle condizioni di cui al comma 4,
l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale
e' revocata ed e' rilasciata, su richiesta dell'esercente
il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione
della garanzia.
13. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei
prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
puo' prescrivere l'installazione di strumenti e
apparecchiature per la misura e per il campionamento delle
materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; puo',
altresi', adottare sistemi di verifica e di controllo con
l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di
un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo
reale del processo di gestione della produzione, detenzione
e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli procede al controllo dell'accertamento e della
liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari
alla determinazione della quantita' e della qualita' dei
prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con
accesso in modo autonomo e diretto.
15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono
essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21,
comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente
necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti
per quantita' e qualita' dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli ricevuti
ed introdotti ai sensi dell'articolo 8-bis.
16. Per i prodotti immessi in consumo che devono
essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a
rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito,
gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
17. La presente disposizione non si applica al gas
naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone
(codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke
(codice NC 2704).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 941, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1. - 940. Omissis
941. Le disposizioni dei commi 937 e 938 non si
applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del
gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000
metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti;
le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di
cui al comma 937 immessi in consumo da un deposito fiscale
per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito
fiscale avente capacita' non inferiore ai valori stabiliti
dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri
i criteri di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui
al comma 942 nonche' ai prodotti, di cui al medesimo comma
937, immessi in consumo da un deposito fiscale avente
capacita' non inferiore ai predetti valori per conto di un
soggetto che presti idonea garanzia con le modalita' e i
termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma
942. Il predetto limite di capacita' di 3000 metri cubi
puo' essere rideterminato con decreto del Ministro
dell'Economia e delle finanze.
Omissis.».