Art. 6 
 
                Bonus sociali per elettricita' e gas 
 
  1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022,  il  valore  soglia
dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita'  e  gas  di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello  sviluppo
economico 29 dicembre 2016, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio  2017,  come  successivamente
aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 1, comma 3, e'
pari a 12.000 euro. 
  1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022  l'incremento  del
valore soglia  dell'ISEE  si  applica  ai  fini  dell'estensione  dei
benefici  e  con  le   modalita'   previste   dall'articolo   3   del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 102,8  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico  29
          dicembre 2016 (Riforma del bonus elettrico) e'  pubblicato,
          per comunicato, nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  12  del  16
          gennaio 2017. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          1° marzo 2022 n.17, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 2022, n. 34 recante misure urgenti  per  il
          contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del  gas
          naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili  e  per
          il rilancio delle politiche industriali: 
                «Art. 3 (Rafforzamento del bonus sociale elettrico  e
          gas). - 1. Per  il  secondo  trimestre  dell'anno  2022  le
          agevolazioni relative alle  tariffe  per  la  fornitura  di
          energia  elettrica  riconosciute   ai   clienti   domestici
          economicamente svantaggiati  ed  ai  clienti  domestici  in
          gravi condizioni di salute di cui al decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  n.  41  del  18  febbraio  2008,  e  la
          compensazione per la  fornitura  di  gas  naturale  di  cui
          all'articolo 3, comma  9,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al  fine
          di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
          previsti per il secondo trimestre 2022, fino a  concorrenza
          dell'importo di  400  milioni  di  euro.  Tale  importo  e'
          trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022. 
                2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  pari  a  400
          milioni di euro per  l'anno  2022,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 42.».