Art. 6
Bonus sociali per elettricita' e gas
1. Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia
dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricita' e gas di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente
aggiornato dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo 1, comma 3, e'
pari a 12.000 euro.
1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022 l'incremento del
valore soglia dell'ISEE si applica ai fini dell'estensione dei
benefici e con le modalita' previste dall'articolo 3 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 102,8 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.
Riferimenti normativi
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 29
dicembre 2016 (Riforma del bonus elettrico) e' pubblicato,
per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16
gennaio 2017.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
1° marzo 2022 n.17, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 2022, n. 34 recante misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per
il rilancio delle politiche industriali:
«Art. 3 (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e
gas). - 1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le
agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di
energia elettrica riconosciute ai clienti domestici
economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in
gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la
compensazione per la fornitura di gas naturale di cui
all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine
di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza
dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo e'
trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.».