Art. 7
Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei prezzi e
Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole «normale andamento del mercato» sono inserite le
seguenti: «, nonche' richiedere alle imprese dati, notizie ed
elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le
variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla
richiesta comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non
inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689 in quanto compatibili.».
2. Per le attivita' istruttorie, di analisi, valutazione e di
elaborazione dei dati, nonche' di supporto al Garante per la
sorveglianza dei prezzi e' istituita, presso il Ministero dello
sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un
dirigente di livello generale, ed e' assegnato un dirigente di
livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione
organica dirigenziale del Ministero.
3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire
gli incarichi dirigenziali di cui al comma 2, anche in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. All'Unita' di missione di cui al comma 2 e' assegnato un
contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a bandire una
procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il
predetto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei
limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area
Terza, posizione economica F3, del Comparto Funzioni Centrali,
ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad
acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, da altre
pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche, ovvero ad acquisire personale con professionalita'
equivalente proveniente da societa' e organismi in house, previa
intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi
oneri.
5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 3, comma
5, lettera d), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i
titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il
mercato italiano sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al Ministero della transizione ecologica e all'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti
ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le modifiche
degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni. Le
informazioni tramesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di
riservatezza dei dati commercialmente sensibili. La mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini
indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e comunque non
inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro. Per le
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21».
6. La pianta organica del personale di ruolo dell'ARERA,
determinata in base all'articolo 1, comma 347, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25 unita', da inquadrare
nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine di
ottemperare ai maggiori compiti assegnati dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al monitoraggio e controllo dei mercati
energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per l'anno
2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno
2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno
2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno
2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031, si provvede
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio
dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro
1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro
1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro
1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro
1.502.910 a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione
delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte consumo
di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo decreto
del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo degli importi
rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas
naturale da riconoscere a favore degli esercenti la vendita di
energia elettrica e gas naturale, previste dall'articolo 1, commi
509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' per
rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di controlli e
ispezioni per la verifica del corretto utilizzo delle suddette
misure, la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e
ambientali (CSEA), di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti unita' di cui due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio della
CSEA medesima.
7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di
euro 512.181 per l'anno 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 199, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008), come modificato dalla presente
legge:
«1.-198. Omissis
199. Per l'esercizio della propria attivita' il
Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati
dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti
per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche'
del supporto operativo della Guardia di finanza per lo
svolgimento di indagini conoscitive. Nell'ambito delle
indagini conoscitive avviate dal Garante, la Guardia di
finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti
ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto
e delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato
disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il Garante puo'
convocare le imprese e le associazioni di categoria
interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei
beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al
corretto e normale andamento del mercato, nonche'
richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici
sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di
prezzo. Il mancato riscontro entro dieci giorni dalla
richiesta comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del
fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non
superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si applica nel
caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non
veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
1981, n. 689 in quanto compatibili. L'attivita' del Garante
viene resa nota al pubblico attraverso il sito
dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo
economico. Nel sito sono altresi' tempestivamente
pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a
livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti
alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Omissis.».
- Si riporta il testo dall'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs
n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del conferimento di
ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto,
in relazione alla natura e alle caratteristiche degli
obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura
interessata, delle attitudini e delle capacita'
professionali del singolo dirigente, dei risultati
conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero
complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma
6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione
che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma
6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di
ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad
accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale
e specifica professionalita' da parte dei soggetti
interessati nelle materie oggetto dell'incarico,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1,
il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della
direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - 1.
L'attivita' di importazione di gas naturale relativa a
contratti di durata superiore ad un anno, effettuata
attraverso i punti di entrata della rete nazionale dei
gasdotti a mezzo di gasdotti o di terminali di
rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai o di
autocisterne di gas naturale liquefatto, e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
e' subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei
seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al
progetto di importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la
provenienza del gas naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli
impianti di coltivazione e del sistema di trasporto;
d) - e).
3. Nell'ambito della domanda di autorizzazione
all'importazione o della comunicazione di cui al comma 7
devono essere indicati gli Stati dove il gas naturale e'
stato prodotto. Nel caso di acquisto presso un punto di
scambio fisico («hub») estero deve essere indicata la
composizione media della provenienza del gas naturale dai
vari Paesi di produzione.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
ove il diniego, fondato su motivi obiettivi e non
discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa
motivazione, al richiedente, all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e'
data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in
corso o per le quali e' stato gia' concluso il relativo
contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal
fine, adempiere, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
per ciascun contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni
previsti dal contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle
possibilita' di modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato
prodotto e delle strutture di trasporto internazionali
utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla
sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del
sistema.
6.
7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore a
un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta giorni prima
del suo inizio, al Ministero dello sviluppo economico e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, degli
elementi di cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto devono consentire una modulazione
stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle
quantita' importate giornaliere nel periodo di punta
stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al
valore medio giornaliero su base annua. Il valore di cui
sopra puo' essere ridotto o annullato, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, in funzione delle
esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
imprese del gas esercenti gasdotti della rete nazionale
interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e
l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non
inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di
sicurezza per il funzionamento della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
a decorrere dal 1° gennaio 2002.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 45, del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas irroga
sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza
delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
disposizioni:
a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e allegato I del
regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma 3,
38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto;
b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
e allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 e degli
articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e 3,
e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
4 e 5, 18, 19, 23 e 26 del presente decreto, nonche'
l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo
n. 164 del 2000 e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge
21 marzo 2022, n. 21.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in caso
di mancato rispetto delle decisioni giuridicamente
vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima.
3. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di
avvio del procedimento sanzionatorio, l'impresa
destinataria puo' presentare all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas impegni utili al piu' efficace
perseguimento degli interessi tutelati dalle norme o dai
provvedimenti violati. L'Autorita' medesima, valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per
l'impresa proponente e concludere il procedimento
sanzionatorio senza accertare l'infrazione. Qualora il
procedimento sia stato avviato per accertare violazioni di
decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta l'idoneita' degli
eventuali impegni, sentita l'ACER. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga agli impegni
assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
inesatte o fuorvianti. In questi casi l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' irrogare una sanzione
amministrativa pecuniaria aumentata fino al doppio di
quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico per violazioni delle disposizioni del presente
decreto non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500
euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato
realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal
gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Ai procedimenti sanzionatori dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas non si applica l'articolo 26
della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per i procedimenti
medesimi, il termine per la notifica degli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni.
6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della
legislazione vigente in materia, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in
modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza
degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta
e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni
istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
altresi' le modalita' procedurali per la valutazione degli
impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria
dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono
essere adottate modalita' procedurali semplificate di
irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6-bis. Nei casi di particolare urgenza l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas puo', d'ufficio,
deliberare, con atto motivato, l'adozione di misure
cautelari, anche prima dell'avvio del procedimento
sanzionatorio.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai procedimenti sanzionatori di competenza
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas avviati
successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico assegna a un gestore di
trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
Gestore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 347, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021):
«1.-346. Omissis
347. La pianta organica del personale di ruolo
dell'ARERA e' rideterminata numericamente a seguito delle
assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo e il
numero dei dipendenti a tempo determinato di cui
all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n.
481, come modificato dall'articolo 1, comma 118, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto da sessanta a
venti unita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, recante
disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali.
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 509, della legge 30
dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024) e' riportato nei riferimenti normativi
all'articolo 6-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 510 e 511,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«1. - 509. Omissis
510. L'ARERA definisce altresi', nel limite di 1
miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi
rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli
importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al
3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti
della totalita' dei clienti finali aventi diritto alla
rateizzazione, nonche' le modalita' di conguaglio o di
restituzione, da parte degli esercenti la vendita,
dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il
recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e
ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il
mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno
2023.
511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510
provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita
raggiunga l'importo di cui al comma 510, l'ARERA puo'
ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma
restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per
i soli importi gia' oggetto di rateizzazione.
Omissis.».