Art. 7 
 
Trasparenza dei prezzi - Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  e
  Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 
 
  1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dopo le parole «normale  andamento  del  mercato»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie  ed
elementi  specifici  sulle  motivazioni  che  hanno  determinato   le
variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci  giorni  dalla
richiesta comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e  comunque  non
inferiore a 2.000 euro  e  non  superiore  a  200.000  euro.  Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie  si
osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n.
689 in quanto compatibili.». 
  2. Per le attivita'  istruttorie,  di  analisi,  valutazione  e  di
elaborazione  dei  dati,  nonche'  di  supporto  al  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi  e'  istituita,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un
dirigente di livello  generale,  ed  e'  assegnato  un  dirigente  di
livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione
organica dirigenziale del Ministero. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire
gli incarichi dirigenziali di cui al comma  2,  anche  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  4. All'Unita' di missione  di  cui  al  comma  2  e'  assegnato  un
contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il
Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a  bandire  una
procedura concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il
predetto personale  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei
limiti della vigente  dotazione  organica,  da  inquadrare  nell'Area
Terza,  posizione  economica  F3,  del  Comparto  Funzioni  Centrali,
ovvero, nelle  more  dello  svolgimento  del  concorso  pubblico,  ad
acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra
analoga posizione  prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  da  altre
pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche,  ovvero  ad  acquisire  personale  con  professionalita'
equivalente proveniente da societa'  e  organismi  in  house,  previa
intesa con le amministrazioni vigilanti, con  rimborso  dei  relativi
oneri. 
  5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo  3,  comma
5, lettera d), del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  i
titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per  il
mercato italiano sono tenuti a  trasmettere,  la  prima  volta  entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al  Ministero  della  transizione  ecologica   e   all'Autorita'   di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti
ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche
degli  stessi  sempre  entro  il  termine  di  quindici  giorni.   Le
informazioni tramesse sono trattate nel rispetto  delle  esigenze  di
riservatezza  dei  dati   commercialmente   sensibili.   La   mancata
trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini
indicati  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e  comunque  non
inferiore a 2.000 euro  e  non  superiore  a  200.000  euro.  Per  le
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della
legge  24   novembre   1981,   n.   689,   in   quanto   compatibili.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b),  del  decreto
legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21». 
  6.  La  pianta  organica  del  personale   di   ruolo   dell'ARERA,
determinata in  base  all'articolo  1,  comma  347,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25  unita',  da  inquadrare
nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine  di
ottemperare ai maggiori compiti assegnati  dalla  normativa  vigente,
con particolare riferimento al monitoraggio e controllo  dei  mercati
energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per  l'anno
2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno
2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno
2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno
2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno
2030 e di euro 2.918.270 a  decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede
nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili  sul   bilancio
dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno  2022,  a  euro
1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024,  a  euro
1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026,  a  euro
1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028,  a  euro
1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a  euro
1.502.910  a  decorrere  dall'anno   2031,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione
delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte  consumo
di gas naturale  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico del 2 marzo 2018, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al  successivo  decreto
del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8
gennaio  2022,  nonche'  delle  misure  di  anticipo  degli   importi
rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di  gas
naturale da riconoscere  a  favore  degli  esercenti  la  vendita  di
energia elettrica e gas naturale,  previste  dall'articolo  1,  commi
509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  nonche'  per
rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di  controlli  e
ispezioni per  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle  suddette
misure, la pianta organica della Cassa per  i  servizi  energetici  e
ambientali (CSEA), di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti  unita'  di  cui  due
appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per  la
finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio  della
CSEA medesima. 
  7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la  spesa  di
euro 512.181 per l'anno  2022  ed  euro  878.025  annui  a  decorrere
dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 199, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1.-198. Omissis 
                199.  Per  l'esercizio  della  propria  attivita'  il
          Garante di cui al comma 198 si  avvale  dei  dati  rilevati
          dall'ISTAT, della collaborazione dei  Ministeri  competenti
          per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere  di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  nonche'
          del supporto operativo della  Guardia  di  finanza  per  lo
          svolgimento  di  indagini  conoscitive.  Nell'ambito  delle
          indagini conoscitive avviate dal  Garante,  la  Guardia  di
          finanza agisce con i poteri di indagine ad essa  attribuiti
          ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore  aggiunto
          e delle imposte  dirette,  anche  ai  sensi  del  combinato
          disposto dei commi 2, lettera m), e 4 dell'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il  Garante  puo'
          convocare  le  imprese  e  le  associazioni  di   categoria
          interessate al fine di verificare i livelli di  prezzo  dei
          beni e dei  servizi  di  largo  consumo  corrispondenti  al
          corretto  e  normale   andamento   del   mercato,   nonche'
          richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici
          sulle motivazioni che hanno determinato  le  variazioni  di
          prezzo. Il  mancato  riscontro  entro  dieci  giorni  dalla
          richiesta   comporta   l'applicazione   di   una   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  pari  all'1   per   cento   del
          fatturato e comunque non  inferiore  a  2.000  euro  e  non
          superiore a 200.000 euro. Analoga sanzione si  applica  nel
          caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi  non
          veritieri. Per le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  si
          osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre
          1981, n. 689 in quanto compatibili. L'attivita' del Garante
          viene  resa   nota   al   pubblico   attraverso   il   sito
          dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero  dello  sviluppo
          economico.   Nel   sito   sono   altresi'   tempestivamente
          pubblicati ed aggiornati quadri di confronto,  elaborati  a
          livello provinciale, dei  prezzi  dei  principali  beni  di
          consumo e durevoli, con particolare  riguardo  ai  prodotti
          alimentari ed energetici, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo  dall'articolo  19,  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali (Art. 19
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 387 del 1998)). - 1. Ai fini del  conferimento  di
          ciascun incarico di funzione dirigenziale si  tiene  conto,
          in relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche  degli
          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura
          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
                1-bis.  L'amministrazione  rende  conoscibili,  anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
                1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali  possono  essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
                2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
                3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
                4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
                4-bis. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
                5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di
          ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi  da
          1   a   5   possono   essere   conferiti,    da    ciascuna
          amministrazione, anche  a  dirigenti  non  appartenenti  ai
          ruoli di cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti  delle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  ovvero  di
          organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
          aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  I   suddetti   limiti
          percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
          ad un massimo del 25 e del 18 per  cento,  con  contestuale
          diminuzione delle corrispondenti  percentuali  fissate  dal
          comma 6. 
                5-ter. I criteri di conferimento degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                6-bis. Fermo restando il contingente complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
                6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
                6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo
          8 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il  numero
          complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del  comma
          6  e'  elevato  rispettivamente  al  20  per  cento   della
          dotazione organica dei dirigenti  appartenenti  alla  prima
          fascia e al 30  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione
          che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al  comma
          6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica  di
          ricercatore o tecnologo previa selezione interna  volta  ad
          accertare il possesso di comprovata esperienza  pluriennale
          e  specifica  professionalita'  da   parte   dei   soggetti
          interessati   nelle    materie    oggetto    dell'incarico,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
                7. 
                8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
                9. Degli incarichi di cui ai commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
                10.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia  affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
                11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
                12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma  1,
          il conferimento degli incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3,  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L.
          17 maggio 1999, n. 144): 
                «Art. 3 (Norme per l'attivita' di importazione). - 1.
          L'attivita' di importazione  di  gas  naturale  relativa  a
          contratti  di  durata  superiore  ad  un  anno,  effettuata
          attraverso i punti di  entrata  della  rete  nazionale  dei
          gasdotti  a  mezzo  di   gasdotti   o   di   terminali   di
          rigassificazione di GNL, o a mezzo di carri bombolai  o  di
          autocisterne di gas naturale  liquefatto,  e'  soggetta  ad
          autorizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
          pubblicati ai sensi dell'articolo 29. 
                2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1
          e' subordinato al possesso, nei soggetti  richiedenti,  dei
          seguenti requisiti: 
                  a) capacita' tecniche  e  finanziarie  adeguate  al
          progetto di importazione; 
                  b)  idonee  informazioni  e   garanzie   circa   la
          provenienza del gas naturale; 
                  c)  affidabilita'  dell'approvvigionamento,   degli
          impianti di coltivazione e del sistema di trasporto; 
                  d) - e). 
                3.  Nell'ambito  della  domanda   di   autorizzazione
          all'importazione o della comunicazione di cui  al  comma  7
          devono essere indicati gli Stati dove il  gas  naturale  e'
          stato prodotto. Nel caso di acquisto  presso  un  punto  di
          scambio fisico  («hub»)  estero  deve  essere  indicata  la
          composizione media della provenienza del gas  naturale  dai
          vari Paesi di produzione. 
                4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata
          ove  il  diniego,  fondato  su  motivi  obiettivi   e   non
          discriminatori, non sia stato espresso entro tre mesi dalla
          richiesta.  Il  diniego  e'  comunicato,  con  la  relativa
          motivazione, al richiedente,  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas   e   all'Autorita'   garante   della
          concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego  e'
          data informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
          Il soggetto importatore, contestualmente alla richiesta  di
          autorizzazione di cui al comma 1,  trasmette  all'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas, gli elementi  di  cui  al
          comma 5, lettere a), b), c) e d). 
                5. Le importazioni da Paesi di  cui  al  comma  1  in
          corso o per le quali e' stato  gia'  concluso  il  relativo
          contratto si intendono autorizzate dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a  tal
          fine, adempiere, entro un anno dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al comma 2,
          lettera d), e comunicare al Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per  l'energia
          elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data,
          per ciascun contratto, i seguenti elementi: 
                  a)  termini  temporali   e   possibili   estensioni
          previsti dal contratto; 
                  b)  quantita'   contrattuali,   comprensive   delle
          possibilita' di modulazione annuali e stagionali; 
                  c) indicazione del  Paese  dove  il  gas  e'  stato
          prodotto e  delle  strutture  di  trasporto  internazionali
          utilizzate; 
                  d) obblighi comunque connessi al contratto  e  alla
          sua esecuzione,  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza  del
          sistema. 
                6. 
                7. L'attivita' di importazione di gas naturale di cui
          al comma 1, relativa a contratti di durata non superiore  a
          un anno, e' soggetta a comunicazione, trenta  giorni  prima
          del suo inizio, al Ministero  dello  sviluppo  economico  e
          all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas,  degli
          elementi di cui al comma 5. 
                8.  I  contratti  di  importazione  di  gas  naturale
          stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
          del presente  decreto  devono  consentire  una  modulazione
          stagionale tale da  rendere  possibile  l'incremento  delle
          quantita'  importate  giornaliere  nel  periodo  di   punta
          stagionale in misura  non  inferiore  al  10%  rispetto  al
          valore medio giornaliero su base annua. Il  valore  di  cui
          sopra puo' essere ridotto  o  annullato,  con  decreto  del
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  in  funzione  delle
          esigenze di sicurezza del sistema del gas naturale. 
                9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le
          imprese del gas esercenti  gasdotti  della  rete  nazionale
          interconnessi con i sistemi  di  altri  Stati,  nonche'  le
          imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al  Ministero
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   le
          rispettive  capacita'  impegnate   per   l'importazione   e
          l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle  disponibili
          per nuovi impegni contrattuali, riferite a un  periodo  non
          inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini  di
          sicurezza per il funzionamento della rete. 
                10. I dati di cui al  comma  9  sono  pubblicati  nel
          bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 
                11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita'
          di importazione sono tenute alla certificazione di bilancio
          a decorrere dal 1° gennaio 2002.». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  45,  del  decreto
          legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93  (Attuazione   delle
          direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e  2008/92/CE  relative  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
          del gas naturale  e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
          trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
          gas e  di  energia  elettrica,  nonche'  abrogazione  delle
          direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 45 (Poteri sanzionatori). - 1.  Fermo  restando
          quanto previsto dalla  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas   irroga
          sanzioni amministrative pecuniarie in caso di  inosservanza
          delle prescrizioni e degli obblighi previsti dalle seguenti
          disposizioni: 
                  a) articoli 13, 14, 15, 16 e 20 e  allegato  I  del
          regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 36, comma  3,
          38, commi 1 e 2, e 41 del presente decreto; 
                  b) articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22
          e allegato I del  regolamento  (CE)  n.  715/2009  e  degli
          articoli 4, 8, commi 4 e 5, dell'articolo 10, commi 1 e  3,
          e degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 8, 17, commi
          4 e 5, 18, 19,  23  e  26  del  presente  decreto,  nonche'
          l'articolo 20, commi 5-bis e 5-ter del decreto  legislativo
          n. 164 del 2000 e l'articolo 7, comma 5, del decreto- legge
          21 marzo 2022, n. 21. 
                2. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          irroga altresi' sanzioni amministrative pecuniarie in  caso
          di  mancato   rispetto   delle   decisioni   giuridicamente
          vincolanti dell'ACER o dell'Autorita' medesima. 
                3. Entro trenta giorni dalla  notifica  dell'atto  di
          avvio    del    procedimento    sanzionatorio,    l'impresa
          destinataria puo' presentare  all'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  e  il  gas  impegni  utili  al   piu'   efficace
          perseguimento degli interessi tutelati dalle  norme  o  dai
          provvedimenti  violati.  L'Autorita'   medesima,   valutata
          l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori  per
          l'impresa   proponente   e   concludere   il   procedimento
          sanzionatorio  senza  accertare  l'infrazione.  Qualora  il
          procedimento sia stato avviato per accertare violazioni  di
          decisioni dell'ACER, l'Autorita' valuta  l'idoneita'  degli
          eventuali  impegni,   sentita   l'ACER.   L'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas puo' riavviare il procedimento
          sanzionatorio qualora l'impresa contravvenga  agli  impegni
          assunti o la decisione si fondi su informazioni incomplete,
          inesatte o  fuorvianti.  In  questi  casi  l'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas  puo'  irrogare  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  aumentata  fino  al  doppio  di
          quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni. 
                4. Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  irrogate
          dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
          idrico  per  violazioni  delle  disposizioni  del  presente
          decreto non possono essere inferiori, nel minimo,  a  2.500
          euro e non possono superare il 10 per cento  del  fatturato
          realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
          gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima
          dell'avvio del procedimento sanzionatorio. 
                5. Ai procedimenti  sanzionatori  dell'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas non si applica  l'articolo  26
          della legge 24 novembre 1981, n. 689.  Per  i  procedimenti
          medesimi, il termine per la notifica  degli  estremi  della
          violazione agli interessati residenti nel territorio  della
          Repubblica, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e' di centottanta giorni. 
                6. L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
          disciplina, con proprio  regolamento,  nel  rispetto  della
          legislazione vigente in materia, da adottare entro  novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i procedimenti sanzionatori di sua competenza,  in
          modo da assicurare agli  interessati  la  piena  conoscenza
          degli atti istruttori, il contraddittorio in forma  scritta
          e orale, la verbalizzazione e la separazione  tra  funzioni
          istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina
          altresi' le modalita' procedurali per la valutazione  degli
          impegni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche', i
          casi  in  cui,  con  l'accordo  dell'impresa   destinataria
          dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio,  possono
          essere  adottate  modalita'  procedurali  semplificate   di
          irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. 
                6-bis. Nei casi di  particolare  urgenza  l'Autorita'
          per  l'energia  elettrica  e  il   gas   puo',   d'ufficio,
          deliberare,  con  atto  motivato,  l'adozione   di   misure
          cautelari,  anche   prima   dell'avvio   del   procedimento
          sanzionatorio. 
                7. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
          applicano  ai  procedimenti  sanzionatori   di   competenza
          dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  avviati
          successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 
                7-bis. In caso di violazione persistente da parte del
          Gestore degli obblighi su di esso incombenti ai sensi della
          direttiva 2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia  elettrica,
          il gas  e  il  sistema  idrico  assegna  a  un  gestore  di
          trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del
          Gestore.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 347, della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «1.-346. Omissis 
                347.  La  pianta  organica  del  personale  di  ruolo
          dell'ARERA e' rideterminata numericamente a  seguito  delle
          assunzioni di cui al comma 346 del presente articolo  e  il
          numero  dei  dipendenti  a   tempo   determinato   di   cui
          all'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995,  n.
          481, come modificato  dall'articolo  1,  comma  118,  della
          legge 23 agosto 2004, n. 239,  e'  ridotto  da  sessanta  a
          venti unita'. 
                Omissis.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.154,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189,  recante
          disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della   spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali. 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 509, della  legge  30
          dicembre 2021 n. 234 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2022-2024) e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'articolo 6-bis. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 510 e 511,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): 
                «1. - 509. Omissis 
                510. L'ARERA definisce  altresi',  nel  limite  di  1
          miliardo di euro, un meccanismo di anticipo  degli  importi
          rateizzati a favore degli esercenti  la  vendita,  per  gli
          importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al
          3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti
          della totalita' dei  clienti  finali  aventi  diritto  alla
          rateizzazione, nonche' le  modalita'  di  conguaglio  o  di
          restituzione,  da  parte  degli   esercenti   la   vendita,
          dell'anticipazione  ricevuta,  in  modo  da  consentire  il
          recupero, da parte della Cassa per i servizi  energetici  e
          ambientali, del 70 per cento  dell'anticipazione  entro  il
          mese di dicembre 2022 e della restante quota  entro  l'anno
          2023. 
                511. All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510
          provvede la Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali.
          Qualora la  somma  richiesta  dagli  esercenti  la  vendita
          raggiunga l'importo di  cui  al  comma  510,  l'ARERA  puo'
          ridurre il periodo temporale di cui  al  comma  509,  ferma
          restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per
          i soli importi gia' oggetto di rateizzazione. 
                Omissis.».