Art. 7 - bis
Modifiche all'articolo 6-bis
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
1. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono
inserite le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella
modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»;
b) alla lettera a), la cifra: «15» e' sostituita dalla seguente:
«20»;
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e
mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per
cento».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori
asseverata). - 1. Non sono sottoposti a valutazioni
ambientali e paesaggistiche, ne' sottoposti
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e
sono realizzabili a seguito del solo deposito della
dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
esistenti e le modifiche di progetti autorizzati ivi
inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata che, senza incremento di area
occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito
dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
a) impianti eolici: interventi consistenti nella
sostituzione della tipologia di rotore che comportano una
variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso
al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione
di superficie o di volume, anche quando non vi sia
sostituzione di aerogeneratori;
b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che,
anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli
e degli altri componenti e mediante la modifica del layout
dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza
massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici:
interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su
edifici a uso produttivo, nonche', per gli edifici a uso
residenziale, interventi che non comportano variazioni o
comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il
piano dei moduli e il piano della superficie su cui i
moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza
incremento della portata derivata, comportano una
variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della
volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
15 per cento.
2. Qualora, nel corso del procedimento di
autorizzazione di un impianto, intervengano varianti
consistenti negli interventi elencati al comma 1, il
proponente presenta all'autorita' competente per la
medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
delle modalita' di svolgimento del procedimento
autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
incluse quelle ambientali.
3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al
di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione
degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i progetti
di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle
coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
e di edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi
impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
su cui e' operata la completa rimozione dell'eternit o
dell'amianto.
4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' degli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, in formato
cartaceo o in via telematica, una dichiarazione
accompagnata da una relazione sottoscritta da un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di
sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli
impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
elettrica redatti dal gestore della rete.
5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere
eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.
L'incremento di produzione energetica derivante da un
aumento di potenza superiore alle soglie di cui
all'articolo 30 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, e' qualificato come
ottenuto da potenziamento non incentivato. Il GSE adegua
conseguentemente le procedure adottate in attuazione
dell'articolo 30 del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra, le
modalita' di svolgimento delle attivita' di controllo ai
sensi dell'articolo 42.».