Art. 7 - bis 
 
                    Modifiche all'articolo 6-bis 
             del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 
 
  1. All'articolo 6-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea,  dopo  le  parole:  «progetti  autorizzati»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  ivi  inclusi  quelli  consistenti  nella
modifica della soluzione tecnologica utilizzata,»; 
    b) alla lettera a), la cifra: «15» e' sostituita dalla  seguente:
«20»; 
    c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) impianti fotovoltaici a terra:  interventi  che,  anche  se
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
mediante la sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri  componenti  e
mediante  la  modifica  del  layout  dell'impianto,  comportano   una
variazione dell'altezza massima dal suolo non  superiore  al  50  per
cento». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis, del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e  2003/30/CE)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.   6-bis   (Dichiarazione   di   inizio   lavori
          asseverata).  -  1.  Non  sono  sottoposti  a   valutazioni
          ambientali     e     paesaggistiche,     ne'     sottoposti
          all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati,  e
          sono  realizzabili  a  seguito  del  solo  deposito   della
          dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti
          esistenti  e  le  modifiche  di  progetti  autorizzati  ivi
          inclusi quelli consistenti nella modifica  della  soluzione
          tecnologica  utilizzata  che,  senza  incremento  di   area
          occupata  dagli  impianti  e  dalle  opere  connesse  e   a
          prescindere dalla potenza elettrica  risultante  a  seguito
          dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: 
                  a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella
          sostituzione della tipologia di rotore che  comportano  una
          variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e
          delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun  caso
          al 20 per cento e interventi che comportano  una  riduzione
          di  superficie  o  di  volume,  anche  quando  non  vi  sia
          sostituzione di aerogeneratori; 
                  b) impianti fotovoltaici a terra:  interventi  che,
          anche  se  consistenti  nella  modifica   della   soluzione
          tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli
          e degli altri componenti e mediante la modifica del  layout
          dell'impianto,  comportano  una   variazione   dell'altezza
          massima dal suolo non superiore al 50 per cento; 
                  c) impianti fotovoltaici  con  moduli  su  edifici:
          interventi  di  sostituzione  dei  moduli  fotovoltaici  su
          edifici a uso produttivo, nonche', per gli  edifici  a  uso
          residenziale, interventi che non  comportano  variazioni  o
          comportano variazioni in  diminuzione  dell'angolo  tra  il
          piano dei moduli e il  piano  della  superficie  su  cui  i
          moduli sono collocati; 
                  d) impianti idroelettrici:  interventi  che,  senza
          incremento   della   portata   derivata,   comportano   una
          variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e  della
          volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al
          15 per cento. 
                2.   Qualora,   nel   corso   del   procedimento   di
          autorizzazione  di  un  impianto,   intervengano   varianti
          consistenti  negli  interventi  elencati  al  comma  1,  il
          proponente  presenta  all'autorita'   competente   per   la
          medesima autorizzazione la comunicazione di cui al comma 4.
          La dichiarazione non comporta alcuna variazione dei tempi e
          delle   modalita'   di   svolgimento    del    procedimento
          autorizzativo e di ogni altra valutazione gia' avviata, ivi
          incluse quelle ambientali. 
                3. Con le medesime modalita' previste al comma 1,  al
          di fuori delle zone A di cui al decreto  del  Ministro  dei
          lavori pubblici 2 aprile 1968, n.  1444,  e  ad  esclusione
          degli immobili  tutelati  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, sono altresi' realizzabili i  progetti
          di nuovi impianti fotovoltaici con moduli  collocati  sulle
          coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo
          e di edifici residenziali,  nonche'  i  progetti  di  nuovi
          impianti fotovoltaici  i  cui  moduli  sono  installati  in
          sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici
          su cui e' operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o
          dell'amianto. 
                4. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' degli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle  opere  connesse  presenta  al  Comune,  in   formato
          cartaceo   o   in   via   telematica,   una   dichiarazione
          accompagnata  da   una   relazione   sottoscritta   da   un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  attesti  il  rispetto  delle  norme   di
          sicurezza,  antisismiche  e  igienico-sanitarie.  Per   gli
          impianti  di  cui  al  comma  3,  alla  dichiarazione  sono
          allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete
          elettrica redatti dal gestore della rete. 
                5. Gli interventi di cui al comma 1,  possono  essere
          eseguiti anche su  impianti  in  corso  di  incentivazione.
          L'incremento  di  produzione  energetica  derivante  da  un
          aumento  di  potenza   superiore   alle   soglie   di   cui
          all'articolo 30 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico  23  giugno  2016,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,  e'  qualificato  come
          ottenuto da potenziamento non incentivato.  Il  GSE  adegua
          conseguentemente  le  procedure  adottate   in   attuazione
          dell'articolo 30 del  citato  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 23  giugno  2016,  e,  ove  occorra,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita'  di  controllo  ai
          sensi dell'articolo 42.».