Art. 7 - ter
Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione e misure
per la realizzazione di reti di telecomunicazioni
1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare
di gas naturale, nell'ambito del programma di interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli
immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse
finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi
di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino
contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento
presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio
l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il
divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita' nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o
privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di
dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti
per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere
direttamente, anche mediante societa' da essi direttamente o
indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in
deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE):
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. A
partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito della
cabina di regia di cui all'articolo 4, sono realizzati
attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
immobili della pubblica amministrazione centrale, inclusi
gli immobili periferici, in grado di conseguire la
riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento
annuo della superficie coperta utile climatizzata.
2. Il Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con
l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30 novembre di
ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
per il miglioramento della prestazione energetica degli
immobili della pubblica amministrazione centrale coerente
con la percentuale indicata al comma 1, e promuove,
altresi', le attivita' di informazione e di assistenza
tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche
amministrazioni interessate dal comma 1, anche tramite
propri enti e societa' collegate. Le stesse
Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e del GSE nel
rispetto delle rispettive competenze, assicurano il
coordinamento, la raccolta dei dati e il monitoraggio
necessario per verificare lo stato di avanzamento del
programma, promuovendo la massima partecipazione delle
Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati sui
risultati raggiunti e sui risparmi conseguiti. Nella
redazione del programma, si tiene, altresi', conto delle
risultanze dell'inventario, predisposto in attuazione
dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
successive modificazioni, contenente informazioni sulle
superfici e sui consumi energetici degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, dei dati sui consumi
energetici rilevati nell'applicativo informatico IPer
gestito dall'Agenzia del demanio, delle risultanze delle
diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui al comma
10.
3. Al fine di elaborare il programma di cui al comma
2, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30
settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno di ciascun
anno successivo, predispongono, anche in forma congiunta,
proposte di intervento per la riqualificazione energetica
dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei
Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
delle infrastrutture e trasporti, ovvero dell'Agenzia del
demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e le trasmettono,
entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello
sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate
sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare
riferimento agli interventi di miglioramento energetico
previsti dall'Attestato di prestazione energetica di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
3-bis. La gestione delle proposte di intervento di
cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e degli
adempimenti ad esse inerenti, e' assicurata tramite un
apposito portale informatico istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico e da esso gestito.
3-ter. Per le spese per la realizzazione del portale
di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021, si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai
sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, destinate al Ministero dello sviluppo
economico per il potenziamento del programma di
riqualificazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione centrale.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3, le
Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al proprio
interno, il responsabile del procedimento e ne comunicano
il nominativo ai soggetti di cui al comma 2.
5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti e il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2:
a) gli immobili con superficie coperta utile totale
inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
e' rimodulata a 250 m2;
b) gli immobili tutelati ai sensi delle
disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, nella misura in cui il rispetto di determinati
requisiti minimi di prestazione energetica risulti
incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto, o
pregiudizievole alla loro conservazione;
c) gli immobili destinati a scopi di difesa
nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
servizio o ad uffici per le forze armate e altro personale
dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale;
d) gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo
svolgimento di attivita' religiose.
7. Per la definizione del programma di cui al comma
2, sono applicati criteri di individuazione tra piu'
interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
dell'investimento, anche con riferimento agli edifici con
peggiore indice di prestazione energetica; minori tempi
previsti per l'avvio e il completamento dell'intervento;
entita' di eventuali forme di cofinanziamento anche
mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi.
8. La realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 e' gestita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, dalle amministrazioni interessate e
dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
di intervento e delle eventuali diverse forme di
finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento
tra gli interventi, anche tra piu' amministrazioni,
favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento
dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili realizzano gli interventi ricompresi
nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le
modalita' piu' innovative, efficienti ed economicamente
piu' vantaggiose, nonche' utilizzando metodi e strumenti
elettronici di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture. Su richiesta del Ministero della
transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative
dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione degli
interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei
programmi predisposti ai sensi del comma 2. I
Provveditorati interregionali per le opere pubbliche,
l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli
organi del genio del medesimo Ministero possono fare
ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione
telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al
fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
esigenze di riservatezza, flessibilita' e continuita'
operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei
programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in
uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o piu'
convenzioni tra il Ministero competente ad erogare il
finanziamento e il Ministero della difesa.
9. Concorrono altresi' al raggiungimento
dell'obiettivo annuo di cui al comma 1, le misure
organizzative e comportamentali degli occupanti volte a
ridurre il consumo energetico, che le pubbliche
amministrazioni centrali sono chiamate a promuovere ed
applicare con le modalita' di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52.
10. Le pubbliche amministrazioni centrali, comprese
quelle che hanno nella propria disponibilita' gli immobili
di cui al comma 6, che procedono alla realizzazione di
interventi di efficienza energetica sul loro patrimonio
edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
al di fuori del programma di cui al presente articolo, ne
danno comunicazione ai soggetti di cui al comma 2. Le
stesse pubbliche amministrazioni comunicano, altresi', le
misure in corso o programmate per il recupero e la
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.
11. Per la realizzazione degli interventi rientranti
nel programma di cui al comma 2, le pubbliche
amministrazioni centrali di cui al comma 3 favoriscono il
ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
contratti di rendimento energetico e possono agire tramite
l'intervento di una o piu' ESCO.
11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma 1
e qualora le risorse dedicate ad assicurare il
conseguimento dello stesso lo consentano, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
predisporre programmi, anche congiunti, per il
finanziamento di interventi di miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli immobili
ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti
sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Tali
programmi consentono la cumulabilita' delle relative
risorse finanziarie con quelle rese disponibili da altri
strumenti di promozione, fino alla copertura integrale
della spesa complessivamente sostenuta da parte
dell'Amministrazione proponente per gli interventi di
efficientamento energetico. Per le finalita' di cui al
presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
disponibili annualmente, il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, avvalendosi del supporto di ENEA e
GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che
definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le
modalita' di attuazione dei programmi suddetti e il
monitoraggio dei risultati ottenuti. Resta fermo quanto
previsto dal comma 6, lettera b).
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino
a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del
Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
13. Le risorse di cui al comma 12, eventualmente
integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti di
incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati
all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con
risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche
per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione
di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli
interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di
cui al presente articolo, eventualmente non eseguite
dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui al
comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
31 dicembre di ogni anno a decorrere dal 2015,
predispongono e comunicano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle
infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del demanio e al
Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo stato
di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
15. L'Acquirente Unico - Au S.p.A., anche tramite
l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010,
n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al
Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e relativi
all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
di cui al presente comma confluiscono nel sistema IPer
gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale
per l'efficienza energetica degli edifici di cui
all'articolo 4-quater del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
raccolti dalle regioni nel catasto degli impianti termici
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
16. Le Regioni e gli enti locali nell'ambito dei
rispettivi strumenti di programmazione energetica, in
maniera coordinata, concorrono al raggiungimento
dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1 e
alla riduzione della poverta' energetica, attraverso
l'approvazione:
a) di obiettivi e azioni specifici di risparmio
energetico e di efficienza energetica, nell'intento di
conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
dello Stato di cui al presente articolo;
b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
di un sistema di gestione dell'energia, comprese le
diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e ai contratti
di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
energetiche degli immobili di proprieta' pubblica e
migliorare l'efficienza energetica a lungo termine.
17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
su specifica richiesta della Regione o Provincia autonoma
interessata, comunicano alla stessa, i consumi annuali,
suddivisi per vettore energetico, delle utenze oggetto
della richiesta. La suddetta richiesta contiene i
riferimenti delle utenze e i relativi codici di fornitura.
Le Regioni e le Province Autonome, rendono disponibili le
informazioni di cui al presente comma sui propri siti
istituzionali.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.