Art. 7 - ter 
 
Potenziamento  del  programma  di  miglioramento  della   prestazione
  energetica degli immobili della pubblica amministrazione  e  misure
  per la realizzazione di reti di telecomunicazioni 
 
  1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare
di gas naturale, nell'ambito  del  programma  di  interventi  per  il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del  decreto
legislativo 4  luglio  2014,  n.  102  (programma  PREPAC),  per  gli
immobili non sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite  delle  risorse
finalizzate allo scopo ai sensi del citato  articolo  5  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi  sistemi
di  accumulo  dell'energia,   a   condizione   che   si   modifichino
contestualmente  gli  impianti  di  riscaldamento  e   raffreddamento
presenti nei suddetti immobili, al  fine  di  valorizzare  al  meglio
l'energia rinnovabile prodotta. 
  2. Al fine  di  accelerare  la  transizione  digitale,  ridurre  il
divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita'  nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni,  i  soggetti  pubblici  o
privati, titolari di concessioni di lavori per  la  realizzazione  di
dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti
per  l'esecuzione  in   proprio   dei   lavori,   possono   procedere
direttamente,  anche  mediante  societa'  da  essi   direttamente   o
indirettamente controllate, alla realizzazione dei  lavori  anche  in
deroga ad eventuali clausole convenzionali. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  5,  del  decreto
          legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  (Attuazione   della
          direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza   energetica,   che
          modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga  le
          direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
                «Art. 5 (Miglioramento della  prestazione  energetica
          degli immobili della  Pubblica  Amministrazione).  -  1.  A
          partire dall'anno 2014 e fino al 2030, e nell'ambito  della
          cabina di regia di  cui  all'articolo  4,  sono  realizzati
          attraverso le misure del presente articolo interventi sugli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale,  inclusi
          gli  immobili  periferici,  in  grado  di   conseguire   la
          riqualificazione energetica almeno  pari  al  3  per  cento
          annuo della superficie coperta utile climatizzata. 
                2. Il Ministero dello sviluppo economico di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con  la  percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuove,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, e
          successive  modificazioni,  contenente  informazioni  sulle
          superfici e sui consumi  energetici  degli  immobili  della
          pubblica amministrazione centrale,  dei  dati  sui  consumi
          energetici  rilevati  nell'applicativo   informatico   IPer
          gestito dall'Agenzia del demanio,  delle  risultanze  delle
          diagnosi energetiche nonche' delle misure di cui  al  comma
          10. 
                3. Al fine di elaborare il programma di cui al  comma
          2, le  Pubbliche  Amministrazioni  centrali,  entro  il  30
          settembre per l'anno 2014 e entro il 30 giugno  di  ciascun
          anno successivo, predispongono, anche in  forma  congiunta,
          proposte di intervento per la  riqualificazione  energetica
          dei immobili dalle stesse occupati, anche  avvalendosi  dei
          Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero
          delle infrastrutture e trasporti, ovvero  dell'Agenzia  del
          demanio, attraverso la Struttura per  la  progettazione  di
          beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma  162,
          della legge 30 dicembre 2018,  n.  145  e  le  trasmettono,
          entro i quindici  giorni  successivi,  al  Ministero  dello
          sviluppo economico. Tali proposte devono  essere  formulate
          sulla base  di  appropriate  diagnosi  energetiche  o  fare
          riferimento agli  interventi  di  miglioramento  energetico
          previsti dall'Attestato di prestazione  energetica  di  cui
          all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.
          192. 
                3-bis. La gestione delle proposte  di  intervento  di
          cui al comma 3, nonche' di tutta la documentazione e  degli
          adempimenti ad esse  inerenti,  e'  assicurata  tramite  un
          apposito portale informatico istituito presso il  Ministero
          dello sviluppo economico e da esso gestito. 
                3-ter. Per le spese per la realizzazione del  portale
          di cui al comma 3-bis, pari a 100.000 euro per il 2021,  si
          provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  ai
          sensi del comma 232 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2018,  n.  145,  destinate  al  Ministero  dello   sviluppo
          economico   per   il   potenziamento   del   programma   di
          riqualificazione energetica degli immobili  della  pubblica
          amministrazione centrale. 
                4.  Per  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  3,  le
          Pubbliche Amministrazioni centrali individuano, al  proprio
          interno, il responsabile del procedimento e  ne  comunicano
          il nominativo ai soggetti di cui al comma 2. 
                5. Le modalita' per l'esecuzione del programma di cui
          al comma 2 sono definite con  decreto  del  Ministro  dello
          Sviluppo Economico e del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro delle infrastrutture e  trasporti  e  il  Ministro
          dell'Economia e delle  Finanze,  da  emanare  entro  trenta
          giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
                6. Sono esclusi dal programma di cui al comma 2: 
                  a) gli immobili con superficie coperta utile totale
          inferiore a 500 m2. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015
          e' rimodulata a 250 m2; 
                  b)   gli   immobili   tutelati   ai   sensi   delle
          disposizioni del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42,  nella  misura  in  cui  il  rispetto  di   determinati
          requisiti  minimi   di   prestazione   energetica   risulti
          incompatibile con il loro carattere, aspetto o contesto,  o
          pregiudizievole alla loro conservazione; 
                  c)  gli  immobili  destinati  a  scopi  di   difesa
          nazionale, ad eccezione degli edifici adibiti ad alloggi di
          servizio o ad uffici per le forze armate e altro  personale
          dipendente dalle autorita' preposte alla difesa nazionale; 
                  d) gli immobili adibiti a luoghi di  culto  e  allo
          svolgimento di attivita' religiose. 
                7. Per la definizione del programma di cui  al  comma
          2,  sono  applicati  criteri  di  individuazione  tra  piu'
          interventi, basati su: ottimizzazione dei tempi di recupero
          dell'investimento, anche con riferimento agli  edifici  con
          peggiore indice di  prestazione  energetica;  minori  tempi
          previsti per l'avvio e  il  completamento  dell'intervento;
          entita'  di  eventuali  forme  di   cofinanziamento   anche
          mediante ricorso a finanziamenti tramite terzi. 
                8. La realizzazione  degli  interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 e'  gestita,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  dai
          Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche  del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili,   dalle    amministrazioni    interessate    e
          dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia
          di  intervento  e  delle   eventuali   diverse   forme   di
          finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di
          promuovere forme di razionalizzazione  e  di  coordinamento
          tra  gli  interventi,  anche  tra   piu'   amministrazioni,
          favorendo economie di scala e contribuendo al  contenimento
          dei costi. I Provveditorati  interregionali  per  le  opere
          pubbliche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della
          mobilita' sostenibili realizzano gli interventi  ricompresi
          nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo  le
          modalita' piu'  innovative,  efficienti  ed  economicamente
          piu' vantaggiose, nonche' utilizzando  metodi  e  strumenti
          elettronici   di   modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture.   Su   richiesta   del   Ministero    della
          transizione ecologica, d'intesa con le strutture  operative
          dei Provveditorati interregionali per le  opere  pubbliche,
          l'Agenzia del demanio puo' curare anche l'esecuzione  degli
          interventi gia' oggetto di convenzionamento con le medesime
          strutture   operative   nell'ambito   dell'attuazione   dei
          programmi   predisposti   ai   sensi   del   comma   2.   I
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          l'Agenzia del demanio e il Ministero  della  difesa  o  gli
          organi  del  genio  del  medesimo  Ministero  possono  fare
          ricorso  agli  strumenti   di   acquisto   e   negoziazione
          telematici,  ivi  inclusi  il  mercato  elettronico   della
          pubblica amministrazione (MEPA) e il  sistema  dinamico  di
          acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA). 
                8-bis. In deroga a quanto disposto dal  comma  8,  al
          fine di snellire la gestione amministrativa e preservare le
          esigenze  di  riservatezza,  flessibilita'  e   continuita'
          operativa, la realizzazione degli interventi  compresi  nei
          programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli  immobili  in
          uso al Ministero della difesa e' di competenza degli organi
          del genio del medesimo Ministero,  che  li  esegue  con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o  piu'
          convenzioni tra  il  Ministero  competente  ad  erogare  il
          finanziamento e il Ministero della difesa. 
                9.    Concorrono    altresi'    al     raggiungimento
          dell'obiettivo  annuo  di  cui  al  comma  1,   le   misure
          organizzative e comportamentali  degli  occupanti  volte  a
          ridurre   il   consumo   energetico,   che   le   pubbliche
          amministrazioni centrali  sono  chiamate  a  promuovere  ed
          applicare con le  modalita'  di  cui  all'articolo  14  del
          decreto-legge 9 maggio 2012, n. 52. 
                10. Le pubbliche amministrazioni  centrali,  comprese
          quelle che hanno nella propria disponibilita' gli  immobili
          di cui al comma 6,  che  procedono  alla  realizzazione  di
          interventi di efficienza  energetica  sul  loro  patrimonio
          edilizio o di sostituzione e razionalizzazione degli spazi,
          al di fuori del programma di cui al presente  articolo,  ne
          danno comunicazione ai soggetti  di  cui  al  comma  2.  Le
          stesse pubbliche amministrazioni comunicano,  altresi',  le
          misure  in  corso  o  programmate  per  il  recupero  e  la
          valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
                11. Per la realizzazione degli interventi  rientranti
          nel  programma  di   cui   al   comma   2,   le   pubbliche
          amministrazioni centrali di cui al comma 3  favoriscono  il
          ricorso allo strumento del finanziamento tramite terzi e ai
          contratti di rendimento energetico e possono agire  tramite
          l'intervento di una o piu' ESCO. 
                11-bis. Fermo restando l'obiettivo di cui al comma  1
          e  qualora   le   risorse   dedicate   ad   assicurare   il
          conseguimento dello  stesso  lo  consentano,  il  Ministero
          dello sviluppo economico e  il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  possono
          predisporre   programmi,   anche    congiunti,    per    il
          finanziamento  di   interventi   di   miglioramento   della
          prestazione  energetica  degli  immobili   della   pubblica
          amministrazione, con particolare riferimento agli  immobili
          ospedalieri,  scolastici  e  universitari,  agli   impianti
          sportivi  e  all'edilizia   residenziale   pubblica.   Tali
          programmi  consentono  la  cumulabilita'   delle   relative
          risorse finanziarie con quelle rese  disponibili  da  altri
          strumenti di  promozione,  fino  alla  copertura  integrale
          della   spesa   complessivamente   sostenuta    da    parte
          dell'Amministrazione  proponente  per  gli  interventi   di
          efficientamento energetico. Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente comma, e previa verifica dell'entita' dei proventi
          disponibili  annualmente,  il  Ministero   dello   sviluppo
          economico e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, avvalendosi del supporto di  ENEA  e
          GSE, possono emanare bandi pubblici, anche  congiunti,  che
          definiscono  il  perimetro,  le  risorse  disponibili,   le
          modalita'  di  attuazione  dei  programmi  suddetti  e   il
          monitoraggio dei risultati  ottenuti.  Resta  fermo  quanto
          previsto dal comma 6, lettera b). 
                12. Le risorse del  fondo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico  nei  medesimi  esercizi  per  l'attuazione   del
          programma di interventi di cui al comma 2. A tal  fine,  la
          Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014  ed  entro  il  31  marzo  per  il  2015.  Lo   stesso
          stanziamento puo' essere integrato: 
                  a) fino a 25 milioni di euro annui per  il  periodo
          2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo  le  modalita'  di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da  versare  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
                  b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
          a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e  fino
          a 50 milioni di euro  annui  per  il  periodo  2021-2030  a
          valere sulla quota dei  proventi  annui  delle  aste  delle
          quote di emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del
          decreto legislativo 13 marzo  2013,  n.  30,  destinata  ai
          progetti energetico ambientali,  con  le  modalita'  e  nei
          limiti di cui ai commi 3 e  6  dello  stesso  articolo  19,
          previa  verifica  dell'entita'  dei  proventi   disponibili
          annualmente e nella misura del 50 per cento  a  carico  del
          Ministero dello sviluppo economico e del  restante  50  per
          cento a carico del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del  mare.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
          decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. 
                13. Le risorse di  cui  al  comma  12,  eventualmente
          integrate con le risorse gia' derivanti dagli strumenti  di
          incentivazione  comunitari,  nazionali  e  locali  dedicati
          all'efficienza  energetica  nell'edilizia  pubblica  e  con
          risorse dei Ministeri interessati,  sono  utilizzate  anche
          per la copertura delle spese derivanti dalla  realizzazione
          di diagnosi energetiche  finalizzate  all'esecuzione  degli
          interventi di miglioramento dell'efficienza  energetica  di
          cui  al  presente  articolo,  eventualmente  non   eseguite
          dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attivita' d'istituto. 
                14. Le pubbliche amministrazioni centrali di  cui  al
          comma 3, anche avvalendosi del supporto dell'ENEA, entro il
          31  dicembre  di  ogni   anno   a   decorrere   dal   2015,
          predispongono e comunicano  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, al Ministero  delle
          infrastrutture e trasporti, all'Agenzia del  demanio  e  al
          Ministero dello sviluppo economico un rapporto sullo  stato
          di conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
                15. L'Acquirente Unico -  Au  S.p.A.,  anche  tramite
          l'utilizzo del Sistema informatico integrato di cui di  cui
          all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto  2010,
          n. 129, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  comunica  al
          Ministero  dello  sviluppo  economico  i  consumi  annuali,
          suddivisi per vettore energetico, di ognuna delle utenze di
          cui all'inventario redatto ai sensi del comma 2 e  relativi
          all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio
          al fine di identificare le suddette utenze. Le informazioni
          di cui al presente  comma  confluiscono  nel  sistema  IPer
          gestito dall'Agenzia del Demanio e  nel  Portale  nazionale
          per  l'efficienza   energetica   degli   edifici   di   cui
          all'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  19  agosto
          2005, n. 192 e possono essere oggetto di scambio con i dati
          raccolti dalle regioni nel catasto degli  impianti  termici
          ai sensi del medesimo decreto legislativo. 
                16. Le Regioni e  gli  enti  locali  nell'ambito  dei
          rispettivi  strumenti  di  programmazione  energetica,   in
          maniera   coordinata,    concorrono    al    raggiungimento
          dell'obiettivo nazionale di cui all'articolo 3, comma  1  e
          alla  riduzione  della  poverta'   energetica,   attraverso
          l'approvazione: 
                  a) di obiettivi e  azioni  specifici  di  risparmio
          energetico e  di  efficienza  energetica,  nell'intento  di
          conformarsi al ruolo esemplare degli immobili di proprieta'
          dello Stato di cui al presente articolo; 
                  b) di provvedimenti volti a favorire l'introduzione
          di  un  sistema  di  gestione  dell'energia,  comprese   le
          diagnosi energetiche, il ricorso alle ESCO e  ai  contratti
          di rendimento energetico per finanziare le riqualificazioni
          energetiche  degli  immobili  di  proprieta'   pubblica   e
          migliorare l'efficienza energetica a lungo termine. 
                17. Le imprese che effettuano la fornitura di energia
          per utenze intestate a una pubblica amministrazione locale,
          su specifica richiesta della Regione o  Provincia  autonoma
          interessata, comunicano alla  stessa,  i  consumi  annuali,
          suddivisi per  vettore  energetico,  delle  utenze  oggetto
          della  richiesta.  La   suddetta   richiesta   contiene   i
          riferimenti delle utenze e i relativi codici di  fornitura.
          Le Regioni e le Province Autonome, rendono  disponibili  le
          informazioni di cui  al  presente  comma  sui  propri  siti
          istituzionali.». 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'articolo
          10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.