Art. 7 - quater
Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale
1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I progetti
di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per i quali
le istanze siano state presentate alla regione competente prima del
31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel
caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il
progetto subisca modifiche sostanziali».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17-undecies del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113 recante
Misure urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 17-undecies (Regime transitorio in materia di
VIA). - 1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo
modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal
comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze
presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31,
comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che
trasferisce alla competenza statale i progetti relativi
agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
all'allegato II alla parte seconda, paragrafo 2), ultimo
punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio
2021. I progetti di impianti fotovoltaici con potenza
superiore a 10 MW, per i quali le istanze siano state
presentate alla regione competente prima del 31 luglio
2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel
caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione
regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: «numero
massimo di quaranta unita',» sono inserite le seguenti:
«inclusi il presidente e il segretario,» e dopo le parole:
«delle amministrazioni statali e regionali,» sono inserite
le seguenti: «delle istituzioni universitarie,»;
2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato
d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco,
aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi
ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di
cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al
presidente della Commissione di cui al comma 1 sia
attribuita anche la presidenza della Commissione di cui al
comma 2-bis, si applica l'articolo 9, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5»;
b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per i componenti della Commissione
tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti per i
membri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ai
sensi del presente comma».».