Art. 7 - quater 
 
       Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  progetti
di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per  i  quali
le istanze siano state presentate alla regione competente  prima  del
31 luglio 2021, rimangono in capo alle  medesime  regioni  anche  nel
caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale,  il
progetto subisca modifiche sostanziali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17-undecies  del
          decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 6 agosto 2021, n. 113 recante
          Misure  urgenti  per  il  rafforzamento   della   capacita'
          amministrativa delle pubbliche  amministrazioni  funzionale
          all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza
          (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 17-undecies (Regime transitorio in  materia  di
          VIA).  -  1.  L'articolo  8,  comma  2-bis,   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  come   da   ultimo
          modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e  dal
          comma 2 del presente  articolo,  si  applica  alle  istanze
          presentate a partire dal 31  luglio  2021.  L'articolo  31,
          comma 6, del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  che
          trasferisce alla competenza  statale  i  progetti  relativi
          agli impianti fotovoltaici per  la  produzione  di  energia
          elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
          all'allegato II alla parte seconda,  paragrafo  2),  ultimo
          punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  si
          applica alle istanze presentate a  partire  dal  31  luglio
          2021. I  progetti  di  impianti  fotovoltaici  con  potenza
          superiore a 10 MW, per  i  quali  le  istanze  siano  state
          presentate alla regione  competente  prima  del  31  luglio
          2021, rimangono in capo alle  medesime  regioni  anche  nel
          caso in cui, nel  corso  del  procedimento  di  valutazione
          regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. 
                2. All'articolo 8 del decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 2-bis: 
                    1) al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «numero
          massimo di quaranta unita',»  sono  inserite  le  seguenti:
          «inclusi il presidente e il segretario,» e dopo le  parole:
          «delle amministrazioni statali e regionali,» sono  inserite
          le seguenti: «delle istituzioni universitarie,»; 
                    2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
          «Il personale delle pubbliche amministrazioni e'  collocato
          d'ufficio in posizione di fuori ruolo,  comando,  distacco,
          aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi
          ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di
          cui al sesto periodo del presente comma. Nel caso in cui al
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma  1   sia
          attribuita anche la presidenza della Commissione di cui  al
          comma 2-bis, si applica  l'articolo  9,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303»; 
                    3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I
          commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
          svolgimento  dell'incarico,  restano  in  carica  fino   al
          termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
          caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5»; 
                  b) al comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite
          dalle seguenti: «comma 2-bis» ed e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente  periodo:  «Per  i  componenti  della  Commissione
          tecnica PNRR-PNIEC si applicano i compensi previsti  per  i
          membri della Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale, nelle more dell'adozione del nuovo  decreto  ai
          sensi del presente comma».».