Art. 7 - quinquies 
 
                 Ulteriori misure di semplificazione 
               per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  6,  comma  9-bis,  terzo  periodo,  del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla
lettera b) del punto 2» fino  a:  «20  MW  per  queste  tipologie  di
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il  limite  relativo  agli
impianti fotovoltaici per la  produzione  di  energia  elettrica  con
potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,  di  cui  al   punto   2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del  punto  2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto  legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  per  il  procedimento  di   verifica   di
assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  6,  del  decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  6  (Procedura   abilitativa   semplificata   e
          comunicazione per gli impianti alimentati da energia). - 1.
          Ferme restando le disposizioni  tributarie  in  materia  di
          accisa   sull'energia   elettrica,   per   l'attivita'   di
          costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
          rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee  guida,
          adottate ai sensi dell'articolo 12, comma  10  del  decreto
          legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  si  applica   la
          procedura  abilitativa  semplificata  di   cui   ai   commi
          seguenti. 
                2. Il  proprietario  dell'immobile  o  chi  abbia  la
          disponibilita' sugli immobili interessati  dall'impianto  e
          dalle opere connesse presenta  al  Comune,  mediante  mezzo
          cartaceo o in via telematica, almeno  trenta  giorni  prima
          dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   una   dichiarazione
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
          gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
          vigenti e la non contrarieta'  agli  strumenti  urbanistici
          adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
          gli  elaborati  tecnici  per  la  connessione  redatti  dal
          gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
          assenso nelle materie di cui al comma  4  dell'articolo  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali  atti  non  siano
          allegati alla dichiarazione,  devono  essere  allegati  gli
          elaborati tecnici richiesti dalle norme  di  settore  e  si
          applica il comma 5. 
                3.  Per  la  procedura  abilitativa  semplificata  si
          applica, previa deliberazione del Comune e fino  alla  data
          di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui  al
          comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera  c),  e  dal
          comma 11 dell'articolo  10  del  decreto-legge  18  gennaio
          1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
          marzo 1993, n. 68. 
                4. Il Comune, ove entro il termine indicato al  comma
          2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle  condizioni
          stabilite  al  medesimo  comma,  notifica   all'interessato
          l'ordine motivato di non effettuare il previsto  intervento
          e,  in  caso  di  falsa  attestazione  del   professionista
          abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e  il  consiglio
          dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la  facolta'
          di ripresentare la dichiarazione, con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
          ai sensi del periodo  precedente,  decorso  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di ricezione  della  dichiarazione
          di cui comma 2, l'attivita' di costruzione  deve  ritenersi
          assentita. 
                5. Qualora siano necessari atti di  assenso,  di  cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  2,  che  rientrino   nella
          competenza   comunale   e   non   siano    allegati    alla
          dichiarazione,    il    Comune    provvede    a    renderli
          tempestivamente e, in ogni caso, entro il  termine  per  la
          conclusione del  relativo  procedimento  fissato  ai  sensi
          dell'articolo 2 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. Se gli atti di assenso  non  sono
          resi  entro  il  termine  di  cui  al  periodo  precedente,
          l'interessato  puo'  adire  i  rimedi  di  tutela  di   cui
          all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
          104. Qualora l'attivita'  di  costruzione  e  di  esercizio
          degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti  di
          assenso di competenza di amministrazioni diverse da  quella
          comunale,   e   tali   atti   non   siano   allegati   alla
          dichiarazione,  l'amministrazione  comunale   provvede   ad
          acquisirli d'ufficio ovvero  convoca,  entro  venti  giorni
          dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza  di
          servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il  termine
          di trenta giorni di cui al comma 2  e'  sospeso  fino  alla
          acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
          della   determinazione   motivata   di   conclusione    del
          procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis,  o
          all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
          14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990,  n.
          241. 
                6.  La  realizzazione  dell'intervento  deve   essere
          completata  entro  tre  anni  dal   perfezionamento   della
          procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi  4  o
          5.   La   realizzazione   della    parte    non    ultimata
          dell'intervento  e'  subordinata  a  nuova   dichiarazione.
          L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune  la
          data di ultimazione dei lavori. 
                7. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia
          della dichiarazione da cui risulta la data  di  ricevimento
          della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
          corredo del  progetto,  l'attestazione  del  professionista
          abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso   eventualmente
          necessari. 
                8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
          conformita'  dell'opera  al  progetto  presentato  con   la
          dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
          della   variazione   catastale   conseguente   alle   opere
          realizzate ovvero dichiarazione che  le  stesse  non  hanno
          comportato modificazioni del classamento catastale. 
                9.  Le  Regioni  e  le  Province   autonome   possono
          estendere la soglia di applicazione della procedura di  cui
          al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad  1  MW
          elettrico,  definendo  altresi'  i  casi  in  cui,  essendo
          previste  autorizzazioni  ambientali  o  paesaggistiche  di
          competenza  di  amministrazioni  diverse  dal  Comune,   la
          realizzazione e l'esercizio  dell'impianto  e  delle  opere
          connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di  cui
          all'articolo  5.  Le  Regioni  e   le   Province   autonome
          stabiliscono altresi' le modalita' e gli  strumenti  con  i
          quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni  e  Province
          autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
          anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
          le medesime modalita' di cui al presente comma, le  Regioni
          e le  Province  autonome  prevedono  la  corresponsione  ai
          Comuni  di  oneri  istruttori  commisurati   alla   potenza
          dell'impianto. 
                9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
          impianti fotovoltaici di potenza  fino  a  20  MW  e  delle
          relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
          media  tensione  localizzati   in   aree   a   destinazione
          industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
          o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
          lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
          delle relative opere connesse e infrastrutture  necessarie,
          per   i   quali   l'autorita'   competente   al    rilascio
          dell'autorizzazione     abbia     attestato      l'avvenuto
          completamento delle attivita' di recupero e  di  ripristino
          ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel  rispetto
          delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
          di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma
          1 si applicano ai progetti di nuovi  impianti  fotovoltaici
          da realizzare  nelle  aree  classificate  idonee  ai  sensi
          dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,
          n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso
          articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
          agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma  1-quater,  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  che
          distino non piu' di 3 chilometri  da  aree  a  destinazione
          industriale, artigianale e commerciale. Il limite  relativo
          a gli impianti fotovoltaici per la  produzione  di  energia
          elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
          al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di  cui  alla
          lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
          seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  per
          il  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  alla
          valutazione di impatto ambientale di  cui  all'articolo  19
          del medesimo decreto, sono  elevati  a  20  MW  per  queste
          tipologie di impianti, purche' il proponente  alleghi  alla
          dichiarazione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo
          un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non
          si  trova  all'interno  di   aree   comprese   tra   quelle
          specificamente  elencate  e  individuate  ai  sensi   della
          lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del  Ministro
          dello sviluppo  economico  10  settembre  2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre  2010.  La
          procedura  di  cui  al  presente  comma,  con  edificazione
          diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative  opere
          connesse e  infrastrutture  necessarie,  si  applica  anche
          qualora  la  pianificazione  urbanistica   richieda   piani
          attuativi per l'edificazione. 
                10. I procedimenti pendenti alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
          previgente disciplina, ferma restando per il proponente  la
          possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
          al presente articolo. 
                11.  La  comunicazione  relativa  alle  attivita'  in
          edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e  12  delle  linee
          guida adottate ai sensi  dell'articolo  12,  comma  10  del
          decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.  387  continua  ad
          applicarsi,  alle  stesse  condizioni  e  modalita',   agli
          impianti ivi previsti. Le Regioni e  le  Province  autonome
          possono estendere il regime della comunicazione di  cui  al
          precedente periodo ai progetti di  impianti  alimentati  da
          fonti rinnovabili  con  potenza  nominale  fino  a  50  kW,
          nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia  potenza
          da realizzare sugli edifici, fatta salva la  disciplina  in
          materia di valutazione di impatto ambientale  e  di  tutela
          delle risorse idriche, fermi restando  l'articolo  6-bis  e
          l'articolo 7-bis, comma 5.».