Art. 7 - quinquies
Ulteriori misure di semplificazione
per lo sviluppo delle fonti rinnovabili
1. All'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla
lettera b) del punto 2» fino a: «20 MW per queste tipologie di
impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite relativo agli
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con
potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2)
dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2
dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia). - 1.
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di
accisa sull'energia elettrica, per l'attivita' di
costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida,
adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la
procedura abilitativa semplificata di cui ai commi
seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle
relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e
media tensione localizzati in aree a destinazione
industriale, produttiva o commerciale nonche' in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o
lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e
delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie,
per i quali l'autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma
1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici
da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso
articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonche' agli impianti
agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che
distino non piu' di 3 chilometri da aree a destinazione
industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo
a gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il limite di cui alla
lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
il procedimento di verifica di assoggettabilita' alla
valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19
del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti, purche' il proponente alleghi alla
dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo
un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non
si trova all'interno di aree comprese tra quelle
specificamente elencate e individuate ai sensi della
lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La
procedura di cui al presente comma, con edificazione
diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere
connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche
qualora la pianificazione urbanistica richieda piani
attuativi per l'edificazione.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».