Art. 7 - sexies 
 
               Misure di accelerazione dello sviluppo 
                       delle fonti rinnovabili 
 
  1.  All'articolo  20,  comma  8,  lettera   c-ter),   del   decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) ai numeri 1) e 2), le  parole:  «300  metri»  sono  sostituite
dalle seguenti: «500 metri»; 
    b) al numero 3), le parole: «150  metri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «300 metri». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  20  del  decreto
          legislativo 8  novembre  2021,  n.  199  (Attuazione  della
          direttiva (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
          dell'energia da fonti rinnovabili)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  20   (Disciplina   per   l'individuazione   di
          superfici e aree idonee per l'installazione di  impianti  a
          fonti rinnovabili).  -  1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro della transizione ecologica  di  concerto  con  il
          Ministro della  cultura,  e  il  Ministro  delle  politiche
          agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da  adottare  entro
          centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  stabiliti  principi   e   criteri
          omogenei per l'individuazione delle superfici e delle  aree
          idonee e non idonee all'installazione di impianti  a  fonti
          rinnovabili aventi una potenza complessiva  almeno  pari  a
          quella  individuata  come  necessaria  dal  PNIEC  per   il
          raggiungimento degli  obiettivi  di  sviluppo  delle  fonti
          rinnovabili. In via prioritaria, con i decreti  di  cui  al
          presente comma si provvede a: 
                  a) dettare i  criteri  per  l'individuazione  delle
          aree  idonee  all'installazione  della  potenza  eolica   e
          fotovoltaica indicata nel PNIEC,  stabilendo  le  modalita'
          per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima
          porzione di suolo  occupabile  dai  suddetti  impianti  per
          unita'  di  superficie,  nonche'  dagli  impianti  a  fonti
          rinnovabili  di  produzione  di  energia   elettrica   gia'
          installati e le superfici tecnicamente disponibili; 
                  b) indicare le modalita' per individuare superfici,
          aree industriali dismesse e altre  aree  compromesse,  aree
          abbandonate  e  marginali  idonee  alla  installazione   di
          impianti a fonti rinnovabili. 
                2.  Ai  fini  del   concreto   raggiungimento   degli
          obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti  dal
          PNIEC, i decreti di cui al comma 1,  stabiliscono  altresi'
          la ripartizione della  potenza  installata  fra  Regioni  e
          Province autonome, prevedendo sistemi di  monitoraggio  sul
          corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il
          trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province
          autonome, da effettuare secondo le regole generali  di  cui
          all'Allegato  I,  fermo  restando  che   il   trasferimento
          statistico   non   puo'   pregiudicare   il   conseguimento
          dell'obiettivo della Regione o della Provincia autonoma che
          effettua il trasferimento. 
                3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1,  lettere  a)  e
          b), della legge 22 aprile 2021, n.  53,  nella  definizione
          della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di  cui
          al comma 1, tengono conto  delle  esigenze  di  tutela  del
          patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e
          forestali, della qualita' dell'aria  e  dei  corpi  idrici,
          privilegiando  l'utilizzo   di   superfici   di   strutture
          edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche'
          di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,   per
          servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree  non
          utilizzabili per altri  scopi,  ivi  incluse  le  superfici
          agricole   non   utilizzabili,   compatibilmente   con   le
          caratteristiche   e   le   disponibilita'   delle   risorse
          rinnovabili, delle infrastrutture di rete e  della  domanda
          elettrica,   nonche'   tenendo   in    considerazione    la
          dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e
          il potenziale di sviluppo della rete stessa. 
                4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, entro centottanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le  Regioni
          individuano con legge le aree idonee, anche con il supporto
          della piattaforma di  cui  all'articolo  21.  Nel  caso  di
          mancata adozione della legge di cui al periodo  precedente,
          ovvero di mancata ottemperanza ai principi,  ai  criteri  e
          agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1,  si
          applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
          Le Province autonome provvedono al processo  programmatorio
          di individuazione delle aree idonee ai sensi dello  Statuto
          speciale e delle relative norme di attuazione. 
                5. In sede di individuazione delle superfici e  delle
          aree  idonee  per  l'installazione  di  impianti  a   fonti
          rinnovabili sono rispettati i principi della minimizzazione
          degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio
          culturale e sul paesaggio, fermo restando  il  vincolo  del
          raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
          e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
          raggiungimento di tale obiettivo. 
                6. Nelle more dell'individuazione delle aree  idonee,
          non possono essere disposte  moratorie  ovvero  sospensioni
          dei termini dei procedimenti di autorizzazione. 
                7. Le aree non incluse tra le aree idonee non possono
          essere dichiarate non idonee all'installazione di  impianti
          di  produzione  di  energia   rinnovabile,   in   sede   di
          pianificazione territoriale ovvero nell'ambito  di  singoli
          procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione  nel
          novero delle aree idonee. 
                8. Nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee
          sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  stabiliti  dai
          decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai
          fini di cui al comma 1 del presente articolo: 
                  a) i siti ove sono gia' installati  impianti  della
          stessa fonte e in  cui  vengono  realizzati  interventi  di
          modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi  3
          e seguenti, del decreto legislativo 3  marzo  2011  n.  28,
          nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in
          cui,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
          disposizione,  sono  presenti  impianti  fotovoltaici   sui
          quali, senza variazione dell'area occupata o  comunque  con
          variazioni  dell'area  occupata  nei  limiti  di  cui  alla
          lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di
          modifica  sostanziale  per  rifacimento,  potenziamento   o
          integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di
          accumulo di capacita' non superiore a 3 MWh per ogni MW  di
          potenza dell'impianto fotovoltaico; 
                  b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate
          ai  sensi  del  Titolo  V,  Parte   quarta,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                  c) le cave e  miniere  cessate,  non  recuperate  o
          abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; 
                  c-bis) i siti e gli impianti  nelle  disponibilita'
          delle societa' del gruppo Ferrovie dello Stato  italiane  e
          dei gestori di  infrastrutture  ferroviarie  nonche'  delle
          societa' concessionarie autostradali; 
                  c-ter)    esclusivamente    per    gli     impianti
          fotovoltaici, anche con  moduli  a  terra,  in  assenza  di
          vincoli ai sensi della parte seconda del  codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
          gennaio 2004, n. 42: 
                    1) le aree classificate agricole, racchiuse in un
          perimetro i cui punti distino non piu' di 500 metri da zone
          a  destinazione  industriale,  artigianale  e  commerciale,
          compresi i siti di interesse nazionale, nonche' le  cave  e
          le miniere; 
                    2) le aree interne agli  impianti  industriali  e
          agli   stabilimenti,   questi    ultimi    come    definiti
          dall'articolo  268,  comma  1,  lettera  h),  del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nonche'  le   aree
          classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti
          distino non piu' di  500  metri  dal  medesimo  impianto  o
          stabilimento; 
                    3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro
          una distanza non superiore a 300 metri.»