Art. 7 - septies 
 
Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione
  di infrastrutture di comunicazione elettronica 
 
  1.  All'articolo  44,  comma  3,  del  codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Tale  documentazione
e' esclusa per  l'installazione  delle  infrastrutture,  quali  pali,
torri e tralicci, destinate ad ospitare gli  impianti  radioelettrici
di cui al comma 1». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  44,  del  decreto
          legislativo 8 novembre  2021,  n.  207  recante  Attuazione
          della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il  Codice
          europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
          relativi alle infrastrutture di  comunicazione  elettronica
          per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
          L'installazione    di    infrastrutture    per     impianti
          radioelettrici  e  la  modifica  delle  caratteristiche  di
          emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
          torri,  di  tralicci   destinati   ad   ospitare   apparati
          radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di  comunicazione
          elettronica, stazioni radio base per reti di  comunicazioni
          elettroniche mobili in qualunque tecnologia,  per  reti  di
          diffusione, distribuzione  e  contribuzione  dedicate  alla
          televisione digitale terrestre, per reti  a  radiofrequenza
          dedicate  alle  emergenze  sanitarie  ed  alla   protezione
          civile,   nonche'   per   reti   radio   a   larga    banda
          punto-multipunto  nelle   bande   di   frequenza   all'uopo
          assegnate, anche in coubicazione, viene  autorizzata  dagli
          Enti locali, previo accertamento, da  parte  dell'Organismo
          competente ad effettuare i controlli, di  cui  all'articolo
          14  della  legge   22   febbraio   2001,   n.   36,   della
          compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione,  i
          valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
          uniformemente a livello nazionale in relazione al  disposto
          della citata legge 22 febbraio  2001,  n.  36,  e  relativi
          provvedimenti di attuazione, ove previsto 
                2. L'istanza di autorizzazione alla installazione  di
          infrastrutture di cui al comma  1  e'  presentata  all'Ente
          locale dai titolari di autorizzazione  generale  rilasciata
          ai sensi dell'articolo 11. Al momento  della  presentazione
          della domanda, l'ufficio abilitato a  riceverla  indica  al
          richiedente il nome del responsabile del procedimento. 
                3. L'istanza, redatta al fine della sua  acquisizione
          su  supporti  informatici,  deve  essere  corredata   della
          documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
          esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di
          qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
          alla  legge  22  febbraio   2001,   n.   36,   e   relativi
          provvedimenti  di  attuazione,  attraverso  l'utilizzo   di
          modelli predittivi conformi alle  prescrizioni  della  CEI.
          Tale documentazione e' esclusa  per  l'installazione  delle
          infrastrutture quali pali, torri e  tralicci  destinate  ad
          ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.  In
          caso di pluralita' di  domande,  viene  data  precedenza  a
          quelle presentate congiuntamente  da  piu'  operatori.  Nel
          caso di installazione di impianti, con potenza  in  singola
          antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo  restando  il
          rispetto  dei  limiti  di  esposizione,   dei   valori   di
          attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
          sufficiente   la   segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita'. 
                4. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli
          investimenti   per   il   completamento   della   rete   di
          telecomunicazione  GSM-R   dedicata   esclusivamente   alla
          sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
          al fine di contenere i costi di  realizzazione  della  rete
          stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero  in
          area immediatamente  limitrofa  dei  relativi  impianti  ed
          apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
          di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel  rispetto  dei
          limiti di esposizione, dei valori  di  attenzione  e  degli
          obiettivi di qualita', stabiliti  uniformemente  a  livello
          nazionale in relazione al disposto della legge 22  febbraio
          2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione. 
                5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
          inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma  1,
          che si pronuncia entro trenta giorni  dalla  comunicazione.
          Lo sportello locale  competente  provvede  a  pubblicizzare
          l'istanza,  pur  senza  diffondere  i  dati  caratteristici
          dell'impianto.  L'istanza  ha  valenza  di  istanza   unica
          effettuata per tutti i profili connessi agli  interventi  e
          per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti  nel
          procedimento. Il soggetto  richiedente  da'  notizia  della
          presentazione dell'istanza a  tutte  le  amministrazioni  o
          enti coinvolti nel procedimento. 
                6. Il responsabile del procedimento puo'  richiedere,
          per una sola volta, entro quindici  giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza,  il  rilascio  di  dichiarazioni  e
          l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
          cui  al  comma  10  riprende  a   decorrere   dal   momento
          dell'avvenuta integrazione documentale. 
                7.  Quando  l'installazione  dell'infrastruttura   e'
          subordinata all'acquisizione di uno o  piu'  provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque  denominati,  ivi   comprese   le   autorizzazioni
          previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
          adottare  a  conclusione  di   distinti   procedimenti   di
          competenza di diverse amministrazioni  o  enti,  inclusi  i
          gestori di beni o servizi  pubblici,  il  responsabile  del
          procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi  dalla
          presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
          quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
          procedimento, enti e gestori di  beni  o  servizi  pubblici
          interessati dall'installazione, nonche'  un  rappresentante
          dei soggetti preposti ai controlli di cui  all'articolo  14
          della legge 22 febbraio 2001, n. 36. 
                8.  La  determinazione  positiva   della   conferenza
          sostituisce  ad  ogni  effetto   tutti   i   provvedimenti,
          determinazioni, pareri,  intese,  concerti,  nulla  osta  o
          altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o   assenso,
          comunque denominati, necessari  per  l'installazione  delle
          infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
          amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi  pubblici
          interessati,  e  vale,  altresi',  come  dichiarazione   di
          pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. 
                9. Alla predetta conferenza di servizi  si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli  14,  14-bis,  14-ter,
          14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
          con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad  eccezione
          dei termini di cui al  suddetto  articolo  14-quinquies,  e
          fermo  restando  l'obbligo   di   rispettare   il   termine
          perentorio finale di conclusione del presente  procedimento
          indicato al comma 10. 
                10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
          qualora, entro il  termine  perentorio  di  novanta  giorni
          dalla presentazione del progetto e della relativa  domanda,
          non sia stato comunicato un provvedimento di diniego  o  un
          parere  negativo  da  parte  dell'organismo  competente  ad
          effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della  legge
          22 febbraio 2001, n.  36,  e  non  sia  stato  espresso  un
          dissenso,    congruamente    motivato,    da    parte    di
          un'Amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.  Nei  gia'
          menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove  non
          sia stata adottata la determinazione decisoria  finale  nel
          termine di cui al primo periodo, si applica  l'articolo  2,
          comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990  n.  241.  Gli  Enti
          locali  possono  prevedere  termini  piu'  brevi   per   la
          conclusione  dei  relativi  procedimenti  ovvero  ulteriori
          forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
          disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il
          suddetto termine,  l'amministrazione  procedente  comunica,
          entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
          di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
          l'autocertificazione del richiedente. Sono  fatti  salvi  i
          casi in cui disposizioni del  diritto  dell'Unione  Europea
          richiedono l'adozione di provvedimenti espressi 
                11. Le opere debbono essere  realizzate,  a  pena  di
          decadenza, nel termine  perentorio  di  dodici  mesi  dalla
          ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
          dalla formazione del silenzio-assenso. 
                Omissis.».