Art. 7 - septies
Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione
di infrastrutture di comunicazione elettronica
1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale documentazione
e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali,
torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici
di cui al comma 1».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 44, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante Attuazione
della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice
europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Nuovi impianti - Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica
per impianti radioelettrici) (ex art. 87 Codice 2003). - 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di
emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di
torri, di tralicci destinati ad ospitare apparati
radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di
diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza
dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli
Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo
14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della
compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, ove previsto
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente
locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata
ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione
della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al
richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione
su supporti informatici, deve essere corredata della
documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di
modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI.
Tale documentazione e' esclusa per l'installazione delle
infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad
ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In
caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a
quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel
caso di installazione di impianti, con potenza in singola
antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio
attivita'.
4. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di
telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla
sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche'
al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed
apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti
di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello
nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene
inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1,
che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione.
Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici
dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica
effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e
per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel
procedimento. Il soggetto richiedente da' notizia della
presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o
enti coinvolti nel procedimento.
6. Il responsabile del procedimento puo' richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e
l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
7. Quando l'installazione dell'infrastruttura e'
subordinata all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni
previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da
adottare a conclusione di distinti procedimenti di
competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del
procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla
presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel
procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati dall'installazione, nonche' un rappresentante
dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
8. La determinazione positiva della conferenza
sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti,
determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di concessione, autorizzazione o assenso,
comunque denominati, necessari per l'installazione delle
infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le
amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici
interessati, e vale, altresi', come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,
con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione
dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e
fermo restando l'obbligo di rispettare il termine
perentorio finale di conclusione del presente procedimento
indicato al comma 10.
10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte
qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un
parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge
22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un
dissenso, congruamente motivato, da parte di
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei gia'
menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non
sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel
termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,
comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti
locali possono prevedere termini piu' brevi per la
conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il
suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica,
entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione
di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente
l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i
casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea
richiedono l'adozione di provvedimenti espressi
11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.
Omissis.».