Art. 10 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili   alle   agevolazioni   le   spese   relative
all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi
di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi
di cui al precedente art. 9. 
  2. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e
strumentali  all'attivita'  svolta  dall'impresa  ed  essere  ubicati
presso  l'unita'  produttiva  dell'impresa  in  cui   e'   realizzato
l'investimento. 
  3. Ad eccezione delle immobilizzazioni  acquisite  tramite  leasing
finanziario, fatto salvo quanto  previsto  dal  successivo  comma  4,
tutti i beni oggetto di agevolazione devono  essere  capitalizzati  e
iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per  almeno
3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili. 
  4. Le imprese in  regime  di  contabilita'  semplificata  esonerate
dalla  redazione  del  bilancio,  nonche'  le  imprese  agricole  che
adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto  dalla
legge, ai  fini  dell'identificazione  dei  beni  acquistati,  devono
trasmettere  una  apposita  DSAN  resa  dal   legale   rappresentante
dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le
modalita' successivamente indicate dal Ministero. 
  5. Non sono ammesse le spese: 
    a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e
attrezzature  che  non   soddisfano   il   requisito   dell'autonomia
funzionale; 
    b) relative a macchinari, impianti e  attrezzature  usati,  fatti
salvi i beni «ad  uso  mostra»  e  quelli  venduti  «con  riserva  di
gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli  1520
e 1521 del codice  civile,  che  siano  stati  consegnati  in  «conto
visione»   o   in   «prova»   all'acquirente    beneficiario    anche
preventivamente alla presentazione  della  domanda  di  agevolazione,
purche' acquistati dal beneficiario medesimo, sempreche'  la  vendita
si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda; 
    c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati  con
permute e contributi in natura; 
    d) connesse a commesse interne; 
    e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse
le opere murarie di qualsiasi genere; 
    f) che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»; 
    g) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie
prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di
qualsiasi genere; 
    h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere; 
    i) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto
proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni
previste dal programma; 
    j) imputabili a imposte e tasse; 
    k) relative al contratto di finanziamento e  a  spese  legali  di
qualsiasi genere; 
    l) relative  a  utenze  di  qualsiasi  genere,  ivi  compresa  la
fornitura di energia elettrica e gas; 
    m) per pubblicita' e promozioni di qualsiasi genere; 
    n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
516,46 euro al netto di  IVA.  Qualora,  nell'ambito  della  medesima
fornitura, siano previsti piu' beni strumentali, nel  loro  complesso
funzionali e necessari per  la  realizzazione  dell'investimento,  di
valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi
ammissibili purche' riferibili a  un'unica  fattura  di  importo  non
inferiore a 516,46 euro. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma  1  devono
essere pagate esclusivamente tramite bonifici  bancari,  SEPA  credit
transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la  piena
tracciabilita' delle operazioni. Fatte salve  specifiche  fattispecie
che  potranno  essere  eventualmente  disciplinate  nell'ambito   del
provvedimento direttoriale di cui all'art. 12,  comma  1,  non  sono,
comunque,  ammesse  le  spese  che  risultano  pagate  attraverso  la
compensazione con crediti verso i fornitori.