Art. 10 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisto, anche in leasing finanziario, di beni strumentali nuovi di fabbrica, strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di cui al precedente art. 9. 2. I beni oggetto di agevolazione devono essere ad uso produttivo e strumentali all'attivita' svolta dall'impresa ed essere ubicati presso l'unita' produttiva dell'impresa in cui e' realizzato l'investimento. 3. Ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, tutti i beni oggetto di agevolazione devono essere capitalizzati e iscritti in bilancio nell'attivo dello Stato patrimoniale per almeno 3 anni, nel rispetto dei principi contabili applicabili. 4. Le imprese in regime di contabilita' semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, nonche' le imprese agricole che adottano il regime contabile e di tassazione speciale previsto dalla legge, ai fini dell'identificazione dei beni acquistati, devono trasmettere una apposita DSAN resa dal legale rappresentante dell'impresa, da tenere agli atti dell'impresa stessa, redatta con le modalita' successivamente indicate dal Ministero. 5. Non sono ammesse le spese: a) per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale; b) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, fatti salvi i beni «ad uso mostra» e quelli venduti «con riserva di gradimento» o «a prova» ai sensi rispettivamente degli articoli 1520 e 1521 del codice civile, che siano stati consegnati in «conto visione» o in «prova» all'acquirente beneficiario anche preventivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, purche' acquistati dal beneficiario medesimo, sempreche' la vendita si sia perfezionata dopo la presentazione della medesima domanda; c) relative a macchinari, impianti e attrezzature acquistati con permute e contributi in natura; d) connesse a commesse interne; e) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; f) che si riferiscono a «immobilizzazioni in corso e acconti»; g) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; h) per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere; i) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; j) imputabili a imposte e tasse; k) relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere; l) relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e gas; m) per pubblicita' e promozioni di qualsiasi genere; n) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 516,46 euro al netto di IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti piu' beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili purche' riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 516,46 euro. 6. Ai fini dell'ammissibilita', le spese di cui al comma 1 devono essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA credit transfer, ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. Fatte salve specifiche fattispecie che potranno essere eventualmente disciplinate nell'ambito del provvedimento direttoriale di cui all'art. 12, comma 1, non sono, comunque, ammesse le spese che risultano pagate attraverso la compensazione con crediti verso i fornitori.