Art. 11 Agevolazioni concedibili 1. A fronte del finanziamento di cui all'art. 8, e' concessa un'agevolazione, nei limiti delle intensita' previste dai regolamenti di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti, pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un tasso d'interesse annuo pari: a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali; b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green. 2. La concessione del finanziamento di cui all'art. 8 puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nei limiti e alle condizioni di operativita' del Fondo stesso stabiliti dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69/2013. Le richieste di garanzia relative ai predetti finanziamenti sono esaminate in via prioritaria dal Consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora l'intensita' massima dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia del Fondo di garanzia, superi le soglie previste all'art. 5, il Ministero procede alla conseguente riduzione del contributo di cui al presente decreto, fino alla misura massima concedibile, fermo restando l'importo del finanziamento. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie e secondo i criteri definiti dall'art. 12, comma 3, per soddisfare le richieste di prenotazione trasmesse dai soggetti finanziatori. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicita' con le medesime modalita'. 4. Non sono concedibili agevolazioni per spese eccedenti quelle indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza di ciascuna delle linee di intervento di cui all'art. 2, comma 1. Nell'ambito della stessa domanda, eventuali spese che non presentino i requisiti di ammissibilita' previsti per la relativa linea di intervento indicata nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili a valere sulle altre linee di intervento.