Art. 11 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. A fronte del  finanziamento  di  cui  all'art.  8,  e'  concessa
un'agevolazione, nei limiti delle intensita' previste dai regolamenti
di cui all'art. 5, nella forma di contributo in conto impianti,  pari
all'ammontare  complessivo  degli   interessi   calcolati,   in   via
convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni  e  di
importo equivalente al medesimo finanziamento di cui all'art. 8, a un
tasso d'interesse annuo pari: 
    a) al 2,75% per gli investimenti in beni strumentali; 
    b) al 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green. 
  2. La concessione del finanziamento di cui all'art. 8  puo'  essere
assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia,  nei  limiti  e  alle
condizioni di operativita' del Fondo stesso  stabiliti  dall'art.  2,
comma 6, del decreto-legge  n.  69/2013.  Le  richieste  di  garanzia
relative ai predetti finanziamenti sono esaminate in via  prioritaria
dal Consiglio di gestione di cui all'art. 1, comma  48,  lettera  a),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  Qualora  l'intensita'  massima
dell'agevolazione, per effetto del cumulo con la garanzia  del  Fondo
di garanzia, superi le  soglie  previste  all'art.  5,  il  Ministero
procede alla conseguente riduzione del contributo di cui al  presente
decreto,  fino  alla  misura  massima  concedibile,  fermo   restando
l'importo del finanziamento. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, i soggetti interessati hanno diritto alle  agevolazioni
di  cui  al  presente  articolo  esclusivamente  nei   limiti   delle
disponibilita' finanziarie e secondo i criteri definiti dall'art. 12,
comma 3, per soddisfare le richieste di  prenotazione  trasmesse  dai
soggetti finanziatori. Il Ministero comunica, mediante avviso a firma
del direttore generale per  gli  incentivi  alle  imprese  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,   l'avvenuto
esaurimento delle risorse. Nel caso in cui si rendano successivamente
disponibili ulteriori risorse finanziarie per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al presente articolo, il Ministero provvede  alla
riapertura dei termini per la presentazione  delle  domande,  dandone
pubblicita' con le medesime modalita'. 
  4. Non sono concedibili agevolazioni  per  spese  eccedenti  quelle
indicate dall'impresa in domanda in corrispondenza di ciascuna  delle
linee di intervento di cui all'art. 2,  comma  1.  Nell'ambito  della
stessa domanda, eventuali spese che non  presentino  i  requisiti  di
ammissibilita' previsti per la relativa linea di intervento  indicata
nel provvedimento di concessione non sono in ogni caso ammissibili  a
valere sulle altre linee di intervento.