Art. 13 
 
                     Concessione del contributo 
 
  1.  Entro   trenta   giorni   dalla   ricezione   dell'elenco   dei
finanziamenti deliberati da ciascun  soggetto  finanziatore  e  della
documentazione inviata dall'impresa in fase  di  presentazione  della
domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la  possibilita'
di chiedere  integrazioni  o  chiarimenti,  il  Ministero  adotta  il
provvedimento di  concessione  recante  l'indicazione  dell'ammontare
degli investimenti  ammissibili  e  delle  agevolazioni  concedibili,
nonche'  gli  obblighi  e   gli   impegni   a   carico   dell'impresa
beneficiaria. Ai fini dell'adozione del  predetto  provvedimento,  il
Ministero verifica la vigenza  e  gli  altri  requisiti  dell'impresa
richiedente e procede  agli  adempimenti  necessari  ai  sensi  della
vigente normativa in materia di documentazione  antimafia,  nei  casi
previsti, e alla registrazione dell'aiuto sul RNA. Per le  iniziative
riguardanti il settore agricolo  primario  e  quello  della  pesca  e
acquacoltura, il  Ministero  procede  alla  registrazione  dell'aiuto
rispettivamente  sui  registri  SIAN  e  SIPA.  Il  provvedimento  di
concessione e' trasmesso dal Ministero  al  soggetto  finanziatore  e
all'impresa beneficiaria. 
  2. Successivamente alla trasmissione della domanda di cui  all'art.
12, comma 1, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di
ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la
decadenza  o  la  revoca  dall'agevolazione  richiesta  o   concessa,
l'impresa  beneficiaria  stipula  con  il  soggetto  finanziatore  il
contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al  finanziamento
gia' oggetto di delibera, fatta salva la  possibilita'  di  riduzione
del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il  soggetto
finanziatore che intenda concedere il  finanziamento  utilizzando  il
plafond di provvista costituito presso la gestione  separata  di  CDP
puo' prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a  una  diversa
provvista. 
  3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore
ha facolta' di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo  messa
a disposizione da CDP ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto-legge  n.
69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun
contratto di finanziamento e' specificata l'origine  della  provvista
con cui l'operazione e'  stata  realizzata  e  tale  informazione  e'
comunicata al Ministero. Le modalita' atte a garantire la trasparenza
nei confronti delle imprese beneficiarie sulla tipologia di provvista
utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione. 
  4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il
termine di cui al comma 2  ovvero  sia  stipulato  per  un  ammontare
inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art.  8,  comma
1, il soggetto finanziatore e' tenuto a darne motivata  comunicazione
al Ministero, secondo le modalita' definite dalla convenzione,  entro
il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del
contratto di finanziamento, ai  fini  dell'assunzione  da  parte  del
medesimo  Ministero  dei  conseguenti  provvedimenti,   ivi   inclusa
l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca di cui al comma 2. La
convenzione stabilisce le ulteriori modalita' di informativa da parte
del  soggetto   finanziatore   in   merito   ai   casi   di   mancato
perfezionamento del contratto di finanziamento. 
  5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo
non determina alcun  diritto  all'erogazione  a  favore  dell'impresa
beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al  buon  esito
delle successive verifiche di cui all'art. 14, comma 7.