Art. 13 Concessione del contributo 1. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascun soggetto finanziatore e della documentazione inviata dall'impresa in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ferma restando la possibilita' di chiedere integrazioni o chiarimenti, il Ministero adotta il provvedimento di concessione recante l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili e delle agevolazioni concedibili, nonche' gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria. Ai fini dell'adozione del predetto provvedimento, il Ministero verifica la vigenza e gli altri requisiti dell'impresa richiedente e procede agli adempimenti necessari ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione antimafia, nei casi previsti, e alla registrazione dell'aiuto sul RNA. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca e acquacoltura, il Ministero procede alla registrazione dell'aiuto rispettivamente sui registri SIAN e SIPA. Il provvedimento di concessione e' trasmesso dal Ministero al soggetto finanziatore e all'impresa beneficiaria. 2. Successivamente alla trasmissione della domanda di cui all'art. 12, comma 1, ed entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 1, pena la decadenza o la revoca dall'agevolazione richiesta o concessa, l'impresa beneficiaria stipula con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al finanziamento gia' oggetto di delibera, fatta salva la possibilita' di riduzione del relativo ammontare ai sensi del comma 4. A tal fine, il soggetto finanziatore che intenda concedere il finanziamento utilizzando il plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP puo' prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista. 3. Per ciascun contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore ha facolta' di ricorrere all'utilizzo della provvista di scopo messa a disposizione da CDP ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, ovvero ad altra fonte di provvista. In ogni caso, in ciascun contratto di finanziamento e' specificata l'origine della provvista con cui l'operazione e' stata realizzata e tale informazione e' comunicata al Ministero. Le modalita' atte a garantire la trasparenza nei confronti delle imprese beneficiarie sulla tipologia di provvista utilizzata sono disciplinate all'interno della convenzione. 4. Qualora il contratto di finanziamento non sia stipulato entro il termine di cui al comma 2 ovvero sia stipulato per un ammontare inferiore a quello indicato nella delibera di cui all'art. 8, comma 1, il soggetto finanziatore e' tenuto a darne motivata comunicazione al Ministero, secondo le modalita' definite dalla convenzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello previsto per la stipula del contratto di finanziamento, ai fini dell'assunzione da parte del medesimo Ministero dei conseguenti provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale dichiarazione di decadenza o revoca di cui al comma 2. La convenzione stabilisce le ulteriori modalita' di informativa da parte del soggetto finanziatore in merito ai casi di mancato perfezionamento del contratto di finanziamento. 5. La concessione delle agevolazioni ai sensi del presente articolo non determina alcun diritto all'erogazione a favore dell'impresa beneficiaria, restando l'erogazione subordinata anche al buon esito delle successive verifiche di cui all'art. 14, comma 7.