Art. 14 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, avviene
in un'unica soluzione o in  piu'  quote  annuali,  sulla  base  delle
modalita' definite nel provvedimento del direttore generale  per  gli
incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, secondo il  piano
temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui  all'art.
13, comma 1. 
  2. L'erogazione della quota unica o della prima quota di contributo
nei casi per i quali la  normativa  di  riferimento  preveda  che  il
contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali e'  subordinata
alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica
richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova
Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte
dell'impresa  beneficiaria  dei  beni  oggetto  dell'investimento  e,
comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni  dal  termine
previsto per la conclusione  dell'investimento  di  cui  all'art.  9,
comma 10.  Il  mancato  rispetto  dei  citati  termine  e  condizioni
determina la revoca totale dell'agevolazione. 
  3. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 2 deve
essere formalizzata attraverso la trasmissione  di  un'apposita  DSAN
redatta secondo lo  schema  definito  con  il  provvedimento  di  cui
all'art. 12, comma 1, attestante l'articolazione e  il  completamento
del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10. 
  4. La DSAN di cui al comma 3 deve essere corredata da: 
    a)  un'apposita  DSAN  resa  dal  fornitore  del  bene  agevolato
attestante, altresi', il requisito di nuovo di fabbrica; 
    b) l'ulteriore  documentazione  indicata  nel  provvedimento  del
direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12,
comma 1. 
  5. Relativamente ai soli investimenti 4.0, nella  DSAN  di  cui  al
comma 3, il legale  rappresentante  dell'impresa  beneficiaria  deve,
altresi', attestare che i beni  possiedono  caratteristiche  tecniche
tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato
B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella
prima sezione «Beni strumentali il cui funzionamento  e'  controllato
da sistemi computerizzati  o  gestito  tramite  opportuni  sensori  e
azionamenti» dell'allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale
rappresentante  e'  tenuto  ad  attestare   che   gli   stessi   sono
interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con  caricamento  da
remoto di istruzioni e/o part program  e  integrati  con  il  sistema
logistico della fabbrica o con la rete di  fornitura  e/o  con  altre
macchine del ciclo produttivo. 
  6.  Relativamente   ai   soli   investimenti   green,   il   legale
rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente: 
    i. dichiarare, nella DSAN di cui  al  comma  3,  il  possesso  di
un'idonea certificazione ambientale  di  processo  rilasciata  da  un
organismo  indipendente  accreditato,  tra  quelle  indicate  con  il
provvedimento di cui all'art. 12, comma 1; 
    ii. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera a), nella quale il
fornitore del  bene  agevolato  deve,  altresi',  attestare  che  con
riferimento al bene in questione  sussiste  un'idonea  certificazione
ambientale di prodotto riconosciuta a  livello  europeo,  tra  quelle
indicate con il provvedimento di cui all'art.  12,  comma  1,  oppure
un'idonea  autodichiarazione  ambientale  rilasciata  da  produttori,
importatori o distributori del medesimo bene. 
  Eventuali ulteriori modalita' di  attestazione  degli  investimenti
green, anche diverse rispetto  a  quelle  indicate  nelle  precedenti
lettere i) e ii), potranno essere disciplinate con  il  provvedimento
di cui all'art. 12, comma  1,  in  coerenza  con  l'evoluzione  degli
orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in  materia  di
sostenibilita' ambientale degli investimenti produttivi. 
  7. Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, procede a
erogare la quota unica o la prima quota  di  contributo,  nei  limiti
dell'effettiva  disponibilita'  di   cassa   e   sulla   base   delle
dichiarazioni  prodotte  dall'impresa  beneficiaria  in  merito  alla
realizzazione dell'investimento, previa  verifica  della  completezza
della  documentazione  inviata  dall'impresa   e   acquisite,   anche
attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche  dati
esterne, le eventuali certificazioni  rilasciate  da  altri  soggetti
pubblici.  Le  eventuali  richieste  di  integrazioni  o  chiarimenti
interrompono  i  termini  per  l'erogazione   del   contributo,   che
inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione  della
documentazione richiesta. 
  8. Nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che  il
contributo sia erogato alle PMI in piu'  quote  annuali,  sulla  base
delle modalita' definite nel provvedimento del direttore generale per
gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, le  richieste
di pagamento delle quote di contributo  successive  alla  prima  sono
presentate al Ministero con cadenza annuale, non prima di dodici mesi
dalla  precedente  richiesta  di  erogazione  della  prima  quota  di
contributo o dalla precedente  richiesta  di  pagamento  delle  quote
successive alla prima ed  entro  i  dodici  mesi  successivi  a  tale
termine. Nel rispetto del piano temporale riportato nel provvedimento
di concessione e in linea con i termini previsti dal  presente  comma
e' data possibilita' all'impresa di richiedere  l'erogazione  di  due
quote di contributo eventualmente maturate. Il mancato  rispetto  del
citato termine determina la revoca parziale del  contributo  relativo
alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano  temporale
riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
  9. Il  Ministero,  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, procede  a
erogare  la  corrispondente   quota   di   contributo,   nei   limiti
dell'effettiva   disponibilita'   di   cassa,   sulla   base    delle
dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria e  acquisite,  anche
attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche  dati
esterne, le eventuali certificazioni  rilasciate  da  altri  soggetti
pubblici. 
  10. Qualora  l'investimento  ammissibile  effettivamente  sostenuto
risulti inferiore al finanziamento di cui all'art.  8,  il  Ministero
provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate nel  provvedimento
di concessione del contributo. 
  11.  Le  fatture  elettroniche,  sia  di  acconto  che  di   saldo,
riguardanti i beni per i quali sono state  ottenute  le  agevolazioni
devono riportare nell'apposito campo il «Codice unico di  progetto  -
CUP», che sara' reso disponibile in  sede  di  perfezionamento  della
domanda di accesso al  contributo,  unitamente  al  riferimento  alla
norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4,  decreto-legge  n.
69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture. 
  12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, la fattura che, nel
corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista  del  CUP  e
del riferimento alla  norma  istitutiva  dell'intervento  di  cui  al
precedente comma 11, non e' considerata valida e determina la  revoca
della  quota  corrispondente  di   agevolazione,   fatta   salva   la
possibilita' di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria. 
  13. L'impresa beneficiaria e' tenuta a tenere a  disposizione  ogni
fattura,  documento  e  attestazione  predisposti   ai   fini   della
concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di  dieci
anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime.  In  ogni
caso, tale documentazione  deve  essere  conservata  sotto  forma  di
originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma  di  copie
autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati,  comprese
le  versioni  elettroniche  di  documenti  originali  o  i  documenti
esistenti esclusivamente in versione  elettronica  che  rispondano  a
standard di sicurezza accettati. Nel caso del leasing finanziario, la
fattura  di  acquisto  del  bene  e'  conservata   dall'intermediario
finanziario  che  ne  assicura  la  conservazione  con  le   medesime
modalita' sopra descritte.