Art. 14 Erogazione del contributo 1. L'erogazione del contributo di cui all'art. 11, comma 1, avviene in un'unica soluzione o in piu' quote annuali, sulla base delle modalita' definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione di cui all'art. 13, comma 1. 2. L'erogazione della quota unica o della prima quota di contributo nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali e' subordinata alla trasmissione da parte dell'impresa beneficiaria di una specifica richiesta di erogazione al Ministero, attraverso la piattaforma Nuova Sabatini, da presentare successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento e, comunque, entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento di cui all'art. 9, comma 10. Il mancato rispetto dei citati termine e condizioni determina la revoca totale dell'agevolazione. 3. La richiesta di erogazione del contributo di cui al comma 2 deve essere formalizzata attraverso la trasmissione di un'apposita DSAN redatta secondo lo schema definito con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, attestante l'articolazione e il completamento del programma nei termini di cui all'art. 9, comma 10. 4. La DSAN di cui al comma 3 deve essere corredata da: a) un'apposita DSAN resa dal fornitore del bene agevolato attestante, altresi', il requisito di nuovo di fabbrica; b) l'ulteriore documentazione indicata nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1. 5. Relativamente ai soli investimenti 4.0, nella DSAN di cui al comma 3, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve, altresi', attestare che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B alla legge n. 232/2016. Nel caso di beni materiali rientranti nella prima sezione «Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti» dell'allegato A, nella medesima dichiarazione, il legale rappresentante e' tenuto ad attestare che gli stessi sono interconnessi ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program e integrati con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo. 6. Relativamente ai soli investimenti green, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve alternativamente: i. dichiarare, nella DSAN di cui al comma 3, il possesso di un'idonea certificazione ambientale di processo rilasciata da un organismo indipendente accreditato, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1; ii. fornire la DSAN di cui al comma 4, lettera a), nella quale il fornitore del bene agevolato deve, altresi', attestare che con riferimento al bene in questione sussiste un'idonea certificazione ambientale di prodotto riconosciuta a livello europeo, tra quelle indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, oppure un'idonea autodichiarazione ambientale rilasciata da produttori, importatori o distributori del medesimo bene. Eventuali ulteriori modalita' di attestazione degli investimenti green, anche diverse rispetto a quelle indicate nelle precedenti lettere i) e ii), potranno essere disciplinate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, in coerenza con l'evoluzione degli orientamenti e delle strategie unionali e/o nazionali in materia di sostenibilita' ambientale degli investimenti produttivi. 7. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria, procede a erogare la quota unica o la prima quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilita' di cassa e sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria in merito alla realizzazione dell'investimento, previa verifica della completezza della documentazione inviata dall'impresa e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. Le eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti interrompono i termini per l'erogazione del contributo, che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione della documentazione richiesta. 8. Nei casi per i quali la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in piu' quote annuali, sulla base delle modalita' definite nel provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 12, comma 1, le richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima sono presentate al Ministero con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione della prima quota di contributo o dalla precedente richiesta di pagamento delle quote successive alla prima ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. Nel rispetto del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione e in linea con i termini previsti dal presente comma e' data possibilita' all'impresa di richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate. Il mancato rispetto del citato termine determina la revoca parziale del contributo relativo alle quote residue spettanti alla PMI sulla base del piano temporale riportato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. 9. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento da parte dell'impresa beneficiaria, procede a erogare la corrispondente quota di contributo, nei limiti dell'effettiva disponibilita' di cassa, sulla base delle dichiarazioni prodotte dall'impresa beneficiaria e acquisite, anche attraverso il ricorso a sistemi di interoperabilita' con banche dati esterne, le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici. 10. Qualora l'investimento ammissibile effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento di cui all'art. 8, il Ministero provvede a rideterminare le agevolazioni calcolate nel provvedimento di concessione del contributo. 11. Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell'apposito campo il «Codice unico di progetto - CUP», che sara' reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell'intervento «art. 2, comma 4, decreto-legge n. 69/2013» da riportare in maniera separata nelle medesime fatture. 12. Fermo restando quanto previsto al comma 11, la fattura che, nel corso di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista del CUP e del riferimento alla norma istitutiva dell'intervento di cui al precedente comma 11, non e' considerata valida e determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilita' di regolarizzazione da parte dell'impresa beneficiaria. 13. L'impresa beneficiaria e' tenuta a tenere a disposizione ogni fattura, documento e attestazione predisposti ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni per un periodo di dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni medesime. In ogni caso, tale documentazione deve essere conservata sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati. Nel caso del leasing finanziario, la fattura di acquisto del bene e' conservata dall'intermediario finanziario che ne assicura la conservazione con le medesime modalita' sopra descritte.