Art. 7 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo
le PMI che, alla data di presentazione della domanda di cui  all'art.
12, comma 1: 
    a) sono regolarmente costituite e  iscritte  nel  registro  delle
imprese ovvero nel registro  delle  imprese  di  pesca,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 3. Le imprese non residenti  nel  territorio
italiano devono avere personalita' giuridica riconosciuta nello Stato
di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo  registro  delle
imprese; 
    b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono
in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure  concorsuali  con
finalita' liquidatoria; 
    c)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli
aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione
europea,  ferma   restando   la   possibilita'   per   l'impresa   di
regolarizzare la propria posizione, anche successivamente  alla  data
di presentazione della domanda; 
    d) non si trovano in condizioni tali  da  risultare  «impresa  in
difficolta'»  cosi'  come  individuata,  per  i  settori  agricolo  e
forestale, dal punto 14 dell'art. 2  del  regolamento  ABER,  per  il
settore della produzione, trasformazione  e  commercializzazione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, dal punto 5 dell'art. 3 del
regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, dal
punto 18 dell'art. 2 del regolamento GBER. 
  2. Non sono ammesse  alle  agevolazioni  le  imprese  operanti  nel
settore finanziario e  assicurativo  di  cui  alla  sezione  K  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007. 
  3. Le imprese di  cui  al  comma  1  devono  avere,  alla  data  di
presentazione della domanda di cui all'art.  12,  comma  1,  la  sede
legale o una unita' locale in Italia,  come  risultante  dai  sistemi
camerali; per le imprese non residenti nel territorio italiano di cui
al comma 1, lettera a), il possesso dell'unita' locale in Italia deve
essere dimostrato, pena la revoca  delle  agevolazioni  concesse,  in
sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.