Art. 8 
 
                  Caratteristiche del finanziamento 
 
  1. La concessione del contributo e'  condizionata  all'adozione  di
una delibera di finanziamento in favore della  PMI  da  parte  di  un
soggetto finanziatore. 
  2.  Il  finanziamento,  il  cui  contratto  deve  essere  stipulato
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
contributo ed entro i termini indicati all'art.  13,  comma  2,  deve
avere le seguenti caratteristiche: 
    a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di
cui al successivo art. 9; 
    b)  avere  durata  massima,  comprensiva   di   un   periodo   di
preammortamento o di prelocazione non superiore  a  dodici  mesi,  di
cinque anni  decorrenti  dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento ovvero, nel caso  di  leasing  finanziario,  decorrenti
dalla data di consegna del bene.  Qualora  la  fornitura  in  leasing
finanziario riguardi una  pluralita'  di  beni,  la  predetta  durata
massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene; 
    c) essere  deliberato  e  contrattualizzato  per  un  valore  non
inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche
se frazionato in piu' iniziative di acquisto,  per  ciascuna  impresa
beneficiaria, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7, per
i programmi nel settore della  pesca  e  acquacoltura.  Nel  caso  di
richieste  di  agevolazione  successive  presentate  dalla   medesima
impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto  limite  di
euro 4.000.000,00, rileva  l'importo  complessivo  dei  finanziamenti
gia' ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per
i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come  comunicati
dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti; 
    d) essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  stipula  del   contratto   di
finanziamento bancario  ovvero,  nel  caso  di  leasing  finanziario,
essere erogato  al  fornitore  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
consegna  del  bene  o  dalla  data  di  collaudo,   se   successiva.
Nell'ambito dei contratti di leasing,  dopo  la  presentazione  della
domanda, l'impresa richiedente o  l'intermediario  finanziario  puo',
altresi', procedere al versamento di  un  acconto  al  fornitore  per
bloccare il bene; l'importo  di  tale  acconto,  che  e'  oggetto  di
apposita  fattura,   e'   da   intendersi   ricompreso   nell'importo
complessivo  del  contratto  di  leasing  finanziario.   Qualora   la
fornitura in leasing finanziario riguardi  una  pluralita'  di  beni,
l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data  di  consegna  di
ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva. 
  3. Il finanziamento copre fino al 100 per cento  dei  programmi  di
cui all'art. 9. 
  4. Il finanziamento  e'  concesso,  fino  alla  data  dell'avvenuto
esaurimento delle risorse disponibili, dal  soggetto  finanziatore  a
valere sul plafond di provvista di  cui  all'art.  2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione  separata  di
CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge n. 3/2015. 
  5.  In  caso  di  leasing  finanziario,  l'impresa  locataria  deve
esercitare anticipatamente, al momento della stipula  del  contratto,
l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui  effetti
decorrono dal termine della  locazione  finanziaria,  fermo  restando
l'adempimento di tutte le  obbligazioni  contrattuali.  Tale  impegno
puo'  essere  assunto  attraverso   un'appendice   contrattuale   che
costituisce parte integrante del contratto stesso.