Art. 8 Caratteristiche del finanziamento 1. La concessione del contributo e' condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento in favore della PMI da parte di un soggetto finanziatore. 2. Il finanziamento, il cui contratto deve essere stipulato successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro i termini indicati all'art. 13, comma 2, deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere deliberato a copertura dei programmi di investimento di cui al successivo art. 9; b) avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralita' di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene; c) essere deliberato e contrattualizzato per un valore non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 4.000.000,00, anche se frazionato in piu' iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria, fermo restando quanto previsto all'art. 9, comma 7, per i programmi nel settore della pesca e acquacoltura. Nel caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla medesima impresa, ai fini della verifica del rispetto del predetto limite di euro 4.000.000,00, rileva l'importo complessivo dei finanziamenti gia' ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei relativi contratti; d) essere erogato in un'unica soluzione all'impresa beneficiaria, entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene o dalla data di collaudo, se successiva. Nell'ambito dei contratti di leasing, dopo la presentazione della domanda, l'impresa richiedente o l'intermediario finanziario puo', altresi', procedere al versamento di un acconto al fornitore per bloccare il bene; l'importo di tale acconto, che e' oggetto di apposita fattura, e' da intendersi ricompreso nell'importo complessivo del contratto di leasing finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralita' di beni, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene o dalla data di collaudo, se successiva. 3. Il finanziamento copre fino al 100 per cento dei programmi di cui all'art. 9. 4. Il finanziamento e' concesso, fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, dal soggetto finanziatore a valere sul plafond di provvista di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, costituito presso la gestione separata di CDP, ovvero a valere su diversa provvista, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 3/2015. 5. In caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Tale impegno puo' essere assunto attraverso un'appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.