Art. 9 Programmi ammissibili 1. Il finanziamento di cui all'art. 8 deve essere interamente utilizzato per la realizzazione di programmi concernenti: a) investimenti in beni strumentali; b) investimenti 4.0; c) investimenti green; d) investimenti in beni strumentali e investimenti riconducibili a una o entrambe le tipologie di cui alle precedenti lettere b) e c). 2. I programmi di cui al comma 1 devono essere realizzati esclusivamente sul territorio nazionale. Per le imprese con sede legale in Italia, i medesimi programmi di cui al comma 1 devono essere destinati alla sede legale ovvero all'unita' locale dell'impresa; per le imprese non residenti nel territorio italiano, i programmi di cui al comma 1 devono essere destinati ad una unita' locale ubicata in Italia. I suddetti programmi non possono essere comunque frazionati su piu' sedi o unita' locali dell'impresa. 3. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi devono prevedere investimenti che, considerati singolarmente ovvero nel loro insieme, presentano autonomia funzionale; non e' ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti che integrano, con nuovi moduli, l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalita' nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Non sono, in ogni caso, ammissibili i programmi concernenti l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti. 4. I programmi realizzati dalle imprese operanti nei settori di attivita' rientranti nel campo di applicazione del regolamento GBER, ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono perseguire le finalita' indicate dall'art. 17 «Aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI» del medesimo regolamento GBER. 5. Nel caso di imprese attive nel settore dei trasporti, le spese relative al solo acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili qualora sostenute nell'ambito di un programma rientrante nelle tipologie di cui al comma 4. 6. Nel caso di imprese operanti nel settore agricolo, i programmi, ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 «Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende» e 17 «Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli» del regolamento ABER e sono soggetti alle prescrizioni e ai divieti di cui allo stesso regolamento. 7. Nel caso di imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, i programmi, ai fini dell'ammissibilita' all'agevolazione, devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26 «Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici», 28 «Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca», 31 «Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura», 41 «Aiuti alle misure di commercializzazione» e 42 «Aiuti alla trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» del regolamento FIBER. Ai sensi dell'art. 2 del medesimo regolamento FIBER non possono essere concessi aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, ne' aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. 8. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici, l'aiuto e' subordinato al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato. 9. Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera avviato se si verifica una delle seguenti condizioni: a) l'impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l'emissione di conferme d'ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima; b) sono state emesse fatture relative a uno o piu' beni che compongono il programma; c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o piu' beni che compongono il programma. 10. I programmi devono essere conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tale fine, e' presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito al programma o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. 11. I beni oggetto del programma non possono essere alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo, come definita al comma 10. 12. Gli obiettivi dei programmi agevolabili ai sensi del presente decreto sono riportati, in relazione al regolamento di esenzione e alla categoria di aiuti applicabile, nell'allegato n. 1 al presente decreto.