Art. 18 
 
Disposizioni riguardanti le sanzioni  per  mancata  accettazione  dei
  pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica  e  i  pagamenti
  elettronici 
 
  (( 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  in  materia  di  obbligo  di  accettazione   di   pagamenti
elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad  almeno
una carta di debito e una carta di  credito»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una  carta  di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate». )) 
  1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022». 
   2. All'articolo 1, comma 3, del (( decreto legislativo )) 5 agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica  e  trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi  dati,  le  parole  da  «Sono
esonerati dalle predette disposizioni» (( fino a  ))  «o  committente
soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse. 
  3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a  partire  dal  1°
luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'anno   precedente   abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi,  ragguagliati  ad  anno,
superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applicano  ai  soggetti  ai  quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a  decorrere  dal  1°
luglio 2022, se la  fattura  elettronica  e'  emessa  entro  il  mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione. 
  4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei  dati  relativi
alle  operazioni  giornaliere  saldate   con   mezzi   di   pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse. 
  (( 4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 540 e' sostituito dal seguente: 
      «540. A decorrere  dal  1°  gennaio  2021  le  persone  fisiche
maggiorenni residenti nel  territorio  dello  Stato  che  effettuano,
esclusivamente  attraverso  strumenti  che  consentano  il  pagamento
elettronico, acquisti di beni  o  servizi,  fuori  dall'esercizio  di
attivita' di  impresa,  arte  o  professione,  presso  esercenti  che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai  sensi  dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,  possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro  di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e'  necessario
che le persone fisiche maggiorenni  residenti  nel  territorio  dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento  elettronico  di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti  di
credito o debito bancari o su rapporti  intestati  a  componenti  del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia  e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che   operino   in   forza   di   una    rappresentanza    rilasciata
antecedentemente alla partecipazione,  e  che  associno  all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria,  individuato  dal  provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa  con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai  sensi  del  comma  544,  e  che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della  singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi  3  e  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.  127.  A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente  al  momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il  codice  lotteria,  la  persona
fisica puo' segnalare tale circostanza  nella  sezione  dedicata  del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli.  Tali  segnalazioni  sono  utilizzate  dall'Agenzia   delle
entrate e dal  Corpo  della  guardia  di  finanza  nell'ambito  delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti  non
concorrono  a  formare  il  reddito  del  percipiente  per   l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non  sono  assoggettati
ad alcun prelievo erariale»; 
     b) al comma 544, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane
e  dei  monopoli,  d'intesa  con  l'Agenzia   delle   entrate,   sono
disciplinate  le  modalita'  tecniche  di  tutte  le  lotterie  degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni  di
estrazione, l'entita' e il numero dei  premi  messi  a  disposizione,
nonche'  ogni  altra  disposizione  necessaria  per  l'avvio  e   per
l'attuazione delle lotterie». 
  4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77,  dopo  le  parole:  «presente  disposizione»  sono  inserite   le
seguenti: «. Per gli acquirenti delle  unita'  immobiliari  che  alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato  il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione  di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il  collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico  che  asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia  accatastato  almeno  in  categoria  F/4,  l'atto  definitivo  di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022  ma
comunque entro il 31 dicembre 2022». ))