(( Art. 18-ter 
 
              Disposizioni in materia di gioco pubblico 
 
  1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione  del  disegno  di
legge di riordino del  settore  giochi,  previsto  dal  Documento  di
economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato  alla  manovra  di
bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita'  delle
entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le  concessioni
in materia di raccolta delle  scommesse  su  eventi  sportivi,  anche
ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato  a
titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti  a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura  definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli sono definiti gli  obblighi,  per  i  concessionari,  di
presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla
nuova definizione dei termini temporali. 
  2. All'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno,
sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di  cui
alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di
cui alla  lettera  c-ter)  dello  stesso  comma,  basati  sulla  sola
abilita',  fisica,  mentale   o   strategica,   o   che   riproducono
esclusivamente audio e video o siano  privi  di  interazione  con  il
giocatore,  ai  quali  non  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque,  l'obbligo  di  versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al  comma  7-ter,  sono  previsti  specifici  obblighi
dichiarativi». 
  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro  31.761.000
per l'anno 2022, di  euro  63.522.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
31.761.000 per l'anno 2024. 
  4. All'onere derivante dal comma 3,  pari  a  euro  31.761.000  per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e  a  euro  31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori  entrate  derivanti  dal
comma 1. ))