Art. 19 
 
                   Portale nazionale del sommerso 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al  fine  di  una  efficace  programmazione  dell'attivita'
ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del  lavoro  sommerso  su
tutto  il  territorio  nazionale,  le  risultanze  dell'attivita'  di
vigilanza svolta dall'Ispettorato (( nazionale del lavoro  e  ))  dal
personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei  Carabinieri
e della Guardia di finanza avverso violazioni in  materia  di  lavoro
sommerso  nonche'  in  materia  di  lavoro  e  legislazione   sociale
confluiscono in un portale unico nazionale  gestito  dall'Ispettorato
nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce  e  integra  le  banche
dati  esistenti  attraverso  le  quali  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti
ispettivi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nel portale di cui al comma 1  confluiscono  i  verbali
ispettivi   nonche'   ogni   altro    provvedimento    consequenziale
all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti  relativi  ad
eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro  5
milioni per  l'anno  2022  ed  euro  800.000  annui  ((  a  decorrere
dall'anno 2023, )) si provvede: 
    a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.