(( Art. 19-bis 
 
Proroga del termine di  cui  all'articolo  17,  comma  4-quater,  del
  decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022». ))