Art. 21 
 
               Utilizzo di economie degli investimenti 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo  delle  economie
di progetto e delle risorse disponibili per  la  compensazione  degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi  dei  materiali  necessari
alla realizzazione delle opere,  le  amministrazioni  titolari  degli
interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e  componenti  del
Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti
al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33,  comma
3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  proposti
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e (( di ))  Bolzano
all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza
con  le  relative  condizionalita'  e   previa   individuazione   del
contributo di tali progetti ai traguardi e (( agli )) obiettivi  gia'
fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di  cui  all'articolo
2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e  con
allocazione  nelle  aree  territoriali  alle  quali  le  risorse  non
assegnate  erano  originariamente  destinate,  salve  le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza. 
  2. Alla realizzazione dei Progetti  Bandiera  di  cui  al  comma  1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, (( programmazione 2021- 2027 )), di cui  all'articolo  1,
comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  (( 2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9  gennaio  2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione  II»
sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni  di
cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto
dagli articoli 6, per la parte applicabile  alla  commercializzazione
sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati. ))