Art. 18
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei
pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti
elettronici
(( 01. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti
elettronici, le parole: «carte di pagamento, relativamente ad almeno
una carta di debito e una carta di credito» sono sostituite dalle
seguenti: «carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di
debito e una carta di credito e alle carte prepagate». ))
1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti
elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All'articolo 1, comma 3, del (( decreto legislativo )) 5 agosto
2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono
esonerati dalle predette disposizioni» (( fino a )) «o committente
soggetto passivo d'imposta.» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1°
luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano
conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,
superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i
restanti soggetti. Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022,
le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali
l'obbligo di fatturazione elettronica e' esteso a decorrere dal 1°
luglio 2022, se la fattura elettronica e' emessa entro il mese
successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
4. All'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, in materia di trasmissione dei dati relativi
alle operazioni giornaliere saldate con mezzi di pagamento
elettronici, le parole «di cui al comma 1-ter» sono soppresse.
(( 4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 540 e' sostituito dal seguente:
«540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano,
esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento
elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di
attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che
trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono
partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di
una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario
che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello
Stato procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico di
cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di
credito o debito bancari o su rapporti intestati a componenti del
proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e
costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, e che associno all'acquisto
medesimo il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che
l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A
decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento
dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona
fisica puo' segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle
entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle
attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non
concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero
ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati
ad alcun prelievo erariale»;
b) al comma 544, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono
disciplinate le modalita' tecniche di tutte le lotterie degli
scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di
estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione,
nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per
l'attuazione delle lotterie».
4-ter. All'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, dopo le parole: «presente disposizione» sono inserite le
seguenti: «. Per gli acquirenti delle unita' immobiliari che alla
data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare
di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato
acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo
degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri
il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di
compravendita puo' essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma
comunque entro il 31 dicembre 2022». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15 (Pagamenti elettronici). - 1. L'articolo 5 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale», e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,
individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al
comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento
delle pubbliche amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le
medesime pubbliche amministrazioni provve- dono ad adeguare
le proprie norme al fine di consentire il pagamento
elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo
non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita'
tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di
cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il
prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la
violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge
n. 689 del 1981.
4-ter.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e
pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la pratica
commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il
completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi».».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni
effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Fatturazione elettronica e trasmissione
telematica delle fatture o dei relativi dati). - 1. A
decorrere dal 1°(gradi) luglio 2016, l'Agenzia delle
entrate mette a disposizione dei contribuenti,
gratuitamente, un servizio per la generazione, la
trasmissione e la conservazione delle fatture elettroniche.
2. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2017, il Ministero
dell'economia e delle finanze mette a disposizione dei
soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e
212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gestito
dall'Agenzia delle entrate anche per l'acquisizione dei
dati fiscalmente rilevanti, ai fini della trasmissione e
della ricezione delle fatture elettroniche, e di eventuali
variazioni delle stesse, relative a operazioni che
intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato, secondo il formato della fattura
elettronica di cui all'allegato A del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
3 aprile 2013, n. 55. A decorrere dalla data di cui al
periodo precedente, l'Agenzia delle entrate mette a
disposizione del contribuente, mediante l'utilizzo di reti
telematiche e anche in formato strutturato, le informazioni
acquisite.
3. Al fine di razionalizzare il procedimento di
fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative
variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
di cui al comma 2. Gli operatori economici possono
avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema
di Interscambio, ferme restando le responsabilita' del
soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui
al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati
della fattura elettronica basati su standard o norme
riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture
elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali
sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai
servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia
della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara'
messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.
E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura.
3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi
alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di
servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non
stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le
quali e' stata emessa una bolletta doganale, quelle per le
quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche
secondo le modalita' indicate nel comma 3, nonche' quelle,
purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni
singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi
non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai
sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
trasmissione telematica e' effettuata trimestralmente entro
la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal
1°(gradi) luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono
trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di
interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con
riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti
nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di
emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano
i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle
operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel
territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a quello di ricevimento del
documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati
delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del
presente articolo sono esonerati dall'obbligo di
annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
4.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite nuove
modalita' semplificate di controlli a distanza degli
elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei
commi 3 e 3-bis, basate sul riscontro tra i dati comunicati
dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto e le
transazioni effettuate, tali da ridurre gli adempimenti di
tali soggetti, non ostacolare il normale svolgimento
dell'attivita' economica degli stessi ed escludere la
duplicazione di attivita' conoscitiva.
5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai
sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione
di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle
funzioni di polizia economica e finanziaria di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di
Finanza per le attivita' di analisi del rischio e di
controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di
Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di
garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli
interessati, attraverso la previsione di apposite misure di
sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita'
con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5-quater. Per la fatturazione elettronica e per la
memorizzazione, conservazione e consultazione delle fatture
elettroniche relative alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi destinate agli organismi di cui agli
articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, resta
fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 29 della
medesima legge.
6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con
modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la
fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente,
per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6,
comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti
mediante il Sistema di Interscambio. Per il primo semestre
del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
le modalita' di cui al comma 3 entro il termine di
effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a
condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il
termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta
sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i
contribuenti che effettuano la liquidazione periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
al 30 settembre 2019. In caso di omissione della
trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione
di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11, comma 2-quater, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti
dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono
soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per
tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati
dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di
conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei
S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le
modalita' di applicazione della presente disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5
del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono
stabiliti con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresi'
stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo
criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di
gestione per gli operatori interessati e per
l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati
strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica
utilita', con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono definite le regole tecniche per
l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema
di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che
offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai
decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti
persone fisiche che non operano nell'ambito di attivita'
d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche
valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse
nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
stipulati contratti prima del 1°(gradi) gennaio 2005 e dei
quali non e' stato possibile identificare il codice fiscale
anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica
offerti dall'Agenzia delle entrate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662:
«Art. 6 (Violazione degli obblighi relativi alla
documentazione, registrazione ed individuazione delle
operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e
alla registrazione di operazioni imponibili ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione
di prodotti determinati e' punito con la sanzione
amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta
per cento dell'imposta relativa all'imponibile non
correttamente documentato o registrato nel corso
dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata
all'imposta, e' soggetto chi indica, nella documentazione o
nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La
sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000
quando la violazione non ha inciso sulla corretta
liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di operazioni non
imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore
aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli
articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque
ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o
non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva
neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1,
1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva
memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione
o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la
sanzione e' pari, per ciascuna operazione, al novanta per
cento dell'imposta corrispondente all'importo non
memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative
adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la
sanzione di cui al primo periodo del presente comma si
applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento
degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano
omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta
di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione
periodica degli stessi strumenti nei termini
legislativamente previsti si applica la sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione
di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di
trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per
importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni
caso pari al novanta per cento dell'imposta corrispondente
all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica
in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei
corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di
mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi
misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la
mancata tempestiva richiesta di intervento per la
manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da euro
250 a euro 2.000.
3-bis. Il cedente che non integra il documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, con la denominazione e la partita
IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito
con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del
corrispettivo della cessione non documentato regolarmente.
Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i
supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non
indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d),
quarto periodo, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita
IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con la
sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore
riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma,
lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non
veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del
presente comma sono aumentate al 40 per cento.
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo
periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e
secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nel caso di violazione di piu' obblighi inerenti
alla documentazione e alla registrazione di una medesima
operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e'
punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per
cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella
effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore,
fermo restando il diritto del cessionario o committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con
la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000
euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il
versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata
ad imposta in altro Stato membro.
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio
di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o
servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di
legge o con emissione di fattura irregolare da parte
dell'altro contraente, e' punito, salva la responsabilita'
del cedente o del commissionario, con sanzione
amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
l'operazione con le seguenti modalita':
a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi
dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando
all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un
documento in duplice esemplare dal quale risultino le
indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
relativo alla fatturazione delle operazioni;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando
all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo
giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare recante le
indicazioni medesime, previo versamento della maggior
imposta eventualmente dovuta.
9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del
pagamento, e' restituito dall'ufficio al contribuente che
deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il
committente che, nell'esercizio di imprese, arti o
professioni, omette di porre in essere gli adempimenti
connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17,
34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se
l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione
amministrativa e' elevata a una misura compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere
detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli
obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di
effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura
irregolare, il cessionario o committente non informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo
all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento
dell'imposta mediante inversione contabile.
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,
qualora, in presenza dei requisiti prescritti per
l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di
cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del
comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente
anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma
e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250
euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'
solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le
disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano
e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel
modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile e'
stata determinata da un intento di evasione o di frode del
quale sia provato che il cessionario o committente era
consapevole.
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei
requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione
contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate
nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente
assolta dal cessionario o committente, fermo restando il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
cedente o il prestatore non e' tenuto all'assolvimento
dell'imposta, ma e' punito con la sanzione amministrativa
compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della
sanzione e' solidalmente tenuto il cessionario o
committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti
non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione
dell'imposta mediante l'inversione contabile anziche' nel
modo ordinario e' stata determinata da un intento di
evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole.
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica
l'inversione contabile per operazioni esenti, non
imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di
accertamento devono essere espunti sia il debito computato
da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la
detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo
restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare
l'imposta eventualmente non detratta ai sensi
dell'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546. La disposizione si applica anche
nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso
applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il
cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo
di 1.000 euro.
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese,
arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui
all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo
dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente
non veritiere, e' punito, salva la responsabilita' del
cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per
cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato
regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a
presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un
documento contenente i dati relativi all'operazione
irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
cedente deve indicare nel documento attestante la vendita
gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti
dal documento rilasciato dall'ufficio competente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 22, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Credito d'imposta su commissioni pagamenti
elettronici). - 1. Agli esercenti attivita' di impresa,
arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30
per cento delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta
altresi' per le commissioni addebitate sulle transazioni
effettuate mediante altri strumenti di pagamento
elettronici tracciabili. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 1,4 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 2,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal
1°(gradi) luglio 2021 al 30 giugno 2022, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' incrementato al 100 per
cento delle commissioni, nel caso in cui gli esercenti
attivita' di impresa, arte o professione, che effettuano
cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento
elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, collegati
agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto
articolo.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 1-bis
spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di
consumatori finali dal 1°(gradi) luglio 2020, a condizione
che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta
precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si
applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui
al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE)
1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese
successivo a quello di sostenimento della spesa e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli
esercenti i sistemi di pagamento di cui ai commi 1 e 1-bis
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le
informazioni necessarie a controllare la spettanza del
credito d'imposta. Al fine di tutelare la trasparenza in
materia di costi delle commissioni bancarie, la Banca
d'Italia, con provvedimento da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, individua le modalita' e i criteri
con cui gli operatori di cui al periodo precedente
trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via
telematica, l'elenco e le informazioni relativi alle
transazioni effettuate nel periodo di riferimento. Gli
operatori di cui al primo periodo trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite la
societa' PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli
strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione
degli esercenti, nonche' l'importo complessivo delle
transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi
strumenti.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le
modalita' e il contenuto delle comunicazioni di cui al
comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 540 e 544,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 539. Omissis
540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone fisiche
maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che
effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o
servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte
o professione, presso esercenti che trasmettono
telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
possono partecipare all'estrazione a sorte di premi
attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per
partecipare all'estrazione e' necessario che le persone
fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato
procedano all'acquisto con metodi di pagamento elettronico
di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri
rapporti di credito o debito bancari o su rapporti
intestati a componenti del proprio nucleo familiare
certificato dal proprio stato di famiglia e costituito
antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero
che operino in forza di una rappresentanza rilasciata
antecedentemente alla partecipazione, e che associno
all'acquisto medesimo il proprio codice lotteria,
individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle
entrate, adottato ai sensi del comma 544, e che l'esercente
trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola
cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel
caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di
acquisire il codice lotteria, la persona fisica puo'
segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del
portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate
dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di
finanza nell'ambito delle attivita' di analisi del rischio
di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il
reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto
nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun
prelievo erariale.
541. - 543. Omissis
544. Con uno o piu' provvedimenti del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con
l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalita'
tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia
istantanee sia differite, relative alle operazioni di
estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a
disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria
per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie. Il divieto
di pubblicita' per giochi e scommesse, previsto
dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al
comma 540.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°(gradi)
luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli
aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
sostenuta dal 1°(gradi) gennaio 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti
fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di
accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione o a collettori solari, nonche',
esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento
efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014,
n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e'
calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti fino a otto unita' immobiliari ovvero a
euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unita'
immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici
composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la
fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi
compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al
comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6,
ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'am-biente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,
n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione
n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del
28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al
comma 1 rientrano anche quelle relative alle sonde
geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui
alle lettere b) e c) del medesimo comma 1.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato
comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno
dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali,
la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Gli
interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza
e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all'articolo 873 del codice civile, per gli interventi di
cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al
comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si
applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico
del contribuente, sostenute dal 1°(gradi) gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°(gradi) luglio
2022 la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di
pari importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal
1°(gradi) luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si
applica anche agli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di
persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno
degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano
gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente
disposizione. Per gli acquirenti delle unita' immobiliari
che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un
contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente
registrato, che abbiano versato acconti mediante il
meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo
credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di
ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il
collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore
statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di
rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in
categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita puo'
essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque
entro il 31 dicembre 2022. Per la parte di spese sostenuta
dal 1°(gradi) gennaio 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'articolo 15, comma 1, lettera fbis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1°(gradi) aprile 2009
dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli
incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per l'installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro
quote annuali di pari importo, spetta nella misura
riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi
1 e 4 in relazione all'anno di sostenimento della spesa,
fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e'
ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non
comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarita' od omissione riscontrata.
Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei
controlli da parte delle autorita' competenti siano
rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregolarita' od omissione.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri
incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di
qualsiasi natura previste dalla normativa europea,
nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di
rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo
scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalita' relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente a uno
degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo,
la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli
interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione
all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli
aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e
comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti
salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
gli edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari
situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno piu'
accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli
edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici
plurifamiliari o i condomini che installino un numero
superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini,
dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita'
immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello
stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici
oggetto di demolizione e ricostruzione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del
110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre
2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024
e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per
gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla
data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori
per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel
cui computo possono essere compresi anche i lavori non
agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli
interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone
fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello
stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9,
lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per
cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023.
8-ter. Per gli interventi effettuati nei comuni dei
territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
dal 1°(gradi) aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali
di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i
casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.
8-quater. La detrazione spetta nella misura
riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute
entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in
relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo
periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti
congiuntamente agli interventi indicati nel citato
comma 8-bis.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione,
con riferimento agli interventi su edifici composti da due
a quattro unita' immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di
attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre
2000, n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile,
anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis,
19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese
rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente
articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla
modalita' di rilevazione contabile adottata dal
contribuente.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e
b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da
1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di
due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
cui al presente articolo, previsto per le singole unita'
immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli
interventi di incremento dell'efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai
commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la
superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia
delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del
decreto legislativo 1°(gradi) settembre 1993, n. 385, per i
soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attivita' di prestazione di servizi
socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del
Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennita' di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle
categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
nuda proprieta', usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il
titolo di comodato d'uso gratuito e' idoneo all'accesso
alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione
che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
10-ter. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad
uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), il termine per stabilire la residenza di cui alla
lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' di
trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di
compravendita.
10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, le parole: 'entro diciotto mesi' sono sostituite
dalle seguenti: 'entro trenta mesi'.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il
contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di
conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti
di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997. In caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta
l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda
utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi,
non e' tenuto a richiedere il predetto visto di
conformita'.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al
comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per
via telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui
all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico
abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini
dell'asseverazione della congruita' delle spese si fa
riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al
comma 13, lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti,
per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio
2022. I prezzari individuati nel decreto di cui alla
lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche
ai fini della lettera b) del medesimo comma e con
riferimento agli interventi di cui all'articolo 16, commi
da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la
congruita' delle spese e' determinata facendo riferimento
ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni
e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.
13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni
di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera
b), espone informazioni false o omette di riferire
informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto
di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso
ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e'
commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
o per altri la pena e' aumentata.
13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo,
anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella
CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero e' attestato che la costruzione e'
stata completata in data antecedente al 1°(gradi) settembre
1967. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all'
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi
di cui al presente comma, la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo
periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
sensi del comma 14.
13-quater. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa
la legittimita' dell'immobile oggetto di intervento.
13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
2018, o della normativa regionale, nella CILA e' richiesta
la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori
e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non e'
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, per
ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni,
con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto
delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo
economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo,
nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben
visibile e accessibile, deve essere indicata anche la
seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento
per interventi di efficienza energetica o interventi
antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al
comma 11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1°(gradi) gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1
sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al
50 per cento per le spese, sostenute dal 1°(gradi) gennaio
2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera
di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e
di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista
dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione".
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si
applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare
complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».