(( Art. 18-bis 
 
              Misure per favorire l'attuazione del PNRR 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, dopo il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Per  la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post  del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per  l'anno  2022  e  di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da  destinare  alla  stipula  di
convenzioni con universita', enti  e  istituti  di  ricerca,  nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca  da
assegnare tramite procedure competitive». 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici  interessate  a  sviluppare  i
progetti secondo la formula  del  partenariato  pubblico  privato  ai
sensi  degli  articoli  180  e  seguenti  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  di
importo superiore a 10 milioni di euro, da  calcolare  ai  sensi  del
medesimo codice, sono tenute a richiedere  un  parere  preventivo  al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei  rischi  e  alla  contabilizzazione.  Il  parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le  amministrazioni  richiedenti.  E'  facolta'  dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle  ragioni  della  scelta,  nonche'  dell'interesse
pubblico soddisfatto. 
  4. La richiesta del parere di cui al comma 3  e'  preliminare  alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. 
  5.  La  richiesta  del  parere  di  cui  al  comma   3   da   parte
dell'amministrazione  aggiudicatrice  interessata   e'   sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa  ed  e'  inviata  al  DIPE  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello   Stato,   allegando   il   progetto   di
fattibilita'  tecnico-economica   della   proposta,   la   bozza   di
convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  con  formule
visibili,  la  matrice  dei  rischi   e   la   specificazione   delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. 
   6. Per le finalita' di cui al  comma  3,  e'  istituito,  mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso  il  DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni  di  presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
   7. Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  3  e  6,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale  dello  Stato  e'  altresi'  autorizzato  ad  assumere,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita'  di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine  di  garantire  anche  il  perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle  entrate
e' autorizzata,  nei  limiti  dei  posti  disponibili  della  propria
vigente dotazione organica, ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  un  contingente  di  personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi  dell'articolo  35,  comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai  sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro  la  data  del  31  dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al  periodo
precedente  avviene  mediante  l'avvio   di   procedure   concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia  di  concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013,  n.  125,  e  a  quelle  in  materia  di  procedure  di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di  vigenti  graduatorie  di
concorsi pubblici. Le  risorse  variabili  dei  Fondi  delle  risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e  2021
sono incrementate, rispettivamente,  di  euro  7.487.544  e  di  euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno  2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno  2023,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse  iscritte  nel  bilancio  dell'Agenzia  delle  entrate.  Alla
compensazione in  termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle  attivita'  istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione  ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a  tempo
determinato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  6,   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle  misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma  6,  nei  limiti
dei  posti  disponibili  della  dotazione  organica   dei   dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali  disponibili
a legislazione vigente. 
  8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7,  pari
a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere  dall'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  9.  Il  presente  articolo  non   si   applica   alle   concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono  l'espressione  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS). 
   10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle  amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti  dal  PNRR,  da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da  programmi  operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020  e  2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti  di  spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato. 
  11. Per  il  rafforzamento,  in  particolare,  delle  articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8,  comma  1,  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio  2022-2023,  a  reclutare  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali,  nei  limiti   della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  50  unita'  di  personale  da
inquadrare nell'Area III, posizione economica  F1,  senza  il  previo
svolgimento delle procedure di  mobilita',  mediante  l'indizione  di
apposite procedure  concorsuali  pubbliche  o  lo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine  e'  autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222  annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  12. All'articolo 48  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale  di  cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle  centrali  di  committenza  in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo,  possono  essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
presente decreto». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7,  comma 2,  del
          decreto-legge  31 maggio  2021,  n. 77,   convertito,   con
          modificazioni,   dalla   legge   29 luglio   2021,   n. 108
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 7    (Controllo,    audit,    anticorruzione    e
          trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della  Ragioneria
          generale dello Stato - Ispettorato generale per i  Rapporti
          finanziari con l'Unione europea  (IGRUE)  e'  istituito  un
          ufficio  dirigenziale  di  livello  non   generale   avente
          funzioni  di  audit  del  PNRR  ai  sensi  dell'articolo 22
          paragrafo 2, lettera c), punto ii),  del  Regolamento  (UE)
          2021/241. L'ufficio  di  cui  al  primo  periodo  opera  in
          posizione  di   indipendenza   funzionale   rispetto   alle
          strutture coinvolte nella gestione del PNRR  e  si  avvale,
          nello svolgimento delle funzioni di  controllo  relative  a
          linee di  intervento  realizzate  a  livello  territoriale,
          dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
              2. L'Unita'  di   missione   di   cui   all'articolo 1,
          comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  provvede,
          anche in  collaborazione  con  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 8,  alla  predisposizione  e  attuazione   del
          programma di valutazione in itinere ed ex  post  del  PNRR,
          assicurando  il  rispetto  degli  articoli  19  e  20   del
          Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
          obiettivi  finali  e  intermedi.  Concorre   inoltre   alla
          verifica  della  qualita'  e  completezza   dei   dati   di
          monitoraggio rilevati dal sistema  di  cui  all'articolo 1,
          comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178  e  svolge
          attivita' di supporto ai  fini  della  predisposizione  dei
          rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento  del
          Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in
          itinere ed ex post del PNRR  e'  autorizzata  la  spesa  di
          250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000  euro  annui  dal
          2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni  con
          universita',  enti   e   istituti   di   ricerca,   nonche'
          all'assegnazione da parte di tali istituzioni di  borse  di
          ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine
          di avviare tempestivamente  le  procedure  di  monitoraggio
          degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione
          e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia
          e  delle  finanze,  per  l'anno  2021,  e'  autorizzato  ad
          assumere  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
          indeterminato,   in   aggiunta   alle   vigenti    facolta'
          assunzionali, nei limiti della vigente dotazione  organica,
          un  contingente  di  personale  non  dirigenziale  di  alta
          professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e
          delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita',  da
          inquadrare  nell'Area  III,  posizione  economica  F3,  del
          comparto Funzioni centrali. Il  reclutamento  del  suddetto
          contingente di personale  e'  effettuato  senza  il  previo
          svolgimento  delle  previste  procedure  di   mobilita'   e
          mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di  concorsi
          pubblici. 
              2-bis. All'ultimo periodo del  comma 3  dell'articolo 3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 luglio 2003,  n. 227,  le  parole:  "e  per  i
          Sottosegretari" sono soppresse. 
              3. L'Unita' di  missione  si  articola  in  due  uffici
          dirigenziali  di  livello  non  generale.   Essa   provvede
          altresi' a supportare le  attivita'  di  valutazione  delle
          politiche   di   spesa   settoriali   di   competenza   del
          Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  e  a
          valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
          e agli investimenti del PNRR anche attraverso  lo  sviluppo
          di iniziative di trasparenza e  partecipazione  indirizzate
          alle   istituzioni   e   ai   cittadini.   Conseguentemente
          all'articolo 1, comma 1050, della Legge  30 dicembre  2020,
          n. 178, le parole ", di durata  triennale  rinnovabile  una
          sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
          e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione  organica
          del Ministero dell'economia e delle finanze  un  numero  di
          posti di funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale
          equivalente sul piano finanziario" sono soppresse. 
              4. Per le  finalita'  dell'articolo 6  e  del  presente
          articolo, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'
          autorizzato  a  conferire   n. 7   incarichi   di   livello
          dirigenziale  non  generale  ai   sensi   dell'articolo 19,
          comma 6, del decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,
          anche in  deroga  ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire
          apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere,  in
          deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a  ricorrere  alle
          deroghe    previste    dall'articolo 1,    comma 15,    del
          decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti  unita'
          di livello dirigenziale non generale. Per le  finalita'  di
          cui al presente articolo,  presso  il  citato  Dipartimento
          della Ragioneria generale  dello  Stato  e'  istituita  una
          posizione di funzione dirigenziale di livello  generale  di
          consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalita'  il
          Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi  del
          supporto della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la
          selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche. 
              5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della legge di conversione del  presente  decreto,  con  le
          modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera  e),
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400,  si  provvede  alla
          ridefinizione,  in  coerenza  con  l'articolo 6  e  con  il
          presente articolo, dei compiti  degli  uffici  dirigenziali
          non generali del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          nelle  more  del   perfezionamento   del   regolamento   di
          organizzazione del predetto Ministero, ivi  incluso  quello
          degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi  entro
          il 31 luglio 2022 con le modalita' di  cui  all'articolo 10
          del decreto-legge  1° marzo  2021,  n. 22,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede  di
          prima  applicazione,  gli  incarichi  dirigenziali  di  cui
          all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
          essere conferiti anche nel caso  in  cui  le  procedure  di
          nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
          regolamento di organizzazione, ma siano  comunque  conformi
          ai compiti e all'organizzazione del  Ministero  e  coerenti
          rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6  e  del
          presente articolo. 
              6. Sogei S.p.A.  assicura  il  supporto  di  competenze
          tecniche   e   funzionali   all'amministrazione   economica
          finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per  tale  attivita'
          puo' avvalersi di  Studiare  Sviluppo  s.r.l.,  secondo  le
          modalita' che saranno definite  in  specifica  Convenzione,
          per la selezione di esperti cui affidare  le  attivita'  di
          supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non  si  applicano  le
          disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  la   stessa
          determina i processi di selezione e assunzione di personale
          in base  a  criteri  di  massima  celerita'  ed  efficacia,
          prediligendo modalita' di  selezione  basate  su  requisiti
          curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in
          deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si
          provvede   nell'ambito   delle   risorse   disponibili    a
          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              7. La Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla
          gestione  di  cui  all'articolo 3,  comma 4,  della   legge
          14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni
          di   economicita',   efficienza    ed    efficacia    circa
          l'acquisizione  e  l'impiego  delle   risorse   finanziarie
          provenienti dai fondi di cui al  PNRR.  Tale  controllo  si
          informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la
          Corte  dei   conti   europea,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 287,   paragrafo   3   del    Trattato    sul
          funzionamento  dell'Unione  europea.  La  Corte  dei  conti
          riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
          di  attuazione  del  PNRR,  in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 3,  comma 6,  della  legge  14 gennaio  1994,
          n. 20. 
              8. Ai  fini  del  rafforzamento  delle   attivita'   di
          controllo,  anche  finalizzate  alla  prevenzione   ed   al
          contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
          i  conflitti  di  interesse  ed  il   rischio   di   doppio
          finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando  le
          competenze    in    materia    dell'Autorita'     nazionale
          anticorruzione, le  amministrazioni  centrali  titolari  di
          interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare  specifici
          protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
          maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
          per l'anno 2021 e  di  euro  3.428.127  annui  a  decorrere
          dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede,  quanto  a
          euro 218.000 per l'anno 2021  e  a  euro  436.000  annui  a
          decorrere dall'anno 2022,  ai  sensi  dell'articolo 16  del
          presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
          euro 476.027 annui a  decorrere  dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
          strutturali di politica economica, di cui  all'articolo 10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29 novembre   2004,   n. 282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e  a
          euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno  2022,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2021-2023, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo
          Ministero.». 
            - Il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50  (Codice
          dei  contratti  pubblici)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo 35,  comma 4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 35    (Reclutamento     del     personale).     -
          1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
          contratto individuale di lavoro: 
              a) tramite procedure selettive,  conformi  ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
              b) mediante avviamento degli iscritti  nelle  liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              2. Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte    delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed  enti  pubblici  dei
          soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  avvengono
          per  chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste   di
          collocamento  ai  sensi  della  vigente  normativa,  previa
          verifica della  compatibilita'  della  invalidita'  con  le
          mansioni da svolgere. Per il coniuge  superstite  e  per  i
          figli  del  personale  delle  Forze  armate,  delle   Forze
          dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
          personale     della     Polizia     municipale     deceduto
          nell'espletamento del servizio, nonche' delle  vittime  del
          terrorismo e della criminalita'  organizzata  di  cui  alla
          legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  tali  assunzioni  avvengono   per   chiamata
          diretta nominativa. 
              3. Le  procedure  di   reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
              a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'  di
          svolgimento che garantiscano l'imparzialita'  e  assicurino
          economicita' e celerita' di espletamento,  ricorrendo,  ove
          e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
          anche a realizzare forme di preselezione; 
              b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
              c) rispetto delle pari opportunita' tra  lavoratrici  e
          lavoratori; 
              d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
              e) composizione delle  commissioni  esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali; 
              e-bis); 
              e-ter) possibilita'  di  richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli  di  inquadramento
          di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
          di ricerca o del master universitario di  secondo  livello.
          In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
          dei  settori  scientifico-disciplinari  definite  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 99,  della  legge  15 maggio  1997,
          n. 127, afferenti al titolo di  dottore  di  ricerca  o  al
          master universitario di secondo livello, quelle  pertinenti
          alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. 
              3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
          programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
          massimo  complessivo  del  50  per  cento   delle   risorse
          finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
          materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
          personale, secondo i rispettivi regimi  limitativi  fissati
          dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
          interessate, previo espletamento della procedura di cui  al
          comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
          concorso pubblico: 
              a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
          cento di quelli banditi, a favore dei titolari di  rapporto
          di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
          pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni  di
          servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana  il
          bando; 
              b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con
          apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
          personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
          di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni  di
          contratto di  lavoro  flessibile  nell'amministrazione  che
          emana il bando. 
              3-ter. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, da adottare ai  sensi  dell'articolo 17,  comma 3,
          della legge 23 agosto 1988,  n. 400,  entro  il  31 gennaio
          2013, sono dettati  modalita'  e  criteri  applicativi  del
          comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di  cui
          alla lettera a) del medesimo comma  in  rapporto  ad  altre
          categorie  riservatarie.  Le  disposizioni  normative   del
          comma 3-bis costituiscono principi generali  a  cui  devono
          conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche. 
              3-quater. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi  dell'articolo 6,  comma 4. Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              5. Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo 4,
          comma 3-quinquies,  del   decreto-legge   31 agosto   2013,
          n. 101,  convertito,   con   modificazioni,   dalla   legge
          30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di  cui  al
          comma 4, le  restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo
          svolgimento  delle  proprie  procedure  selettive,  possono
          rivolgersi  al  Dipartimento  della  funzione  pubblica   e
          avvalersi della Commissione per l'attuazione  del  Progetto
          di   Riqualificazione   delle   Pubbliche   Amministrazioni
          (RIPAM). Tale  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del
          Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
          Capo  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  che  la  presiede,
          dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale  per
          gli ordinamenti del personale e  l'analisi  dei  costi  del
          lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria  generale
          dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  e
          dal Capo del Dipartimento per le  politiche  del  personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione:  a)  approva  i  bandi  di  concorso  per   il
          reclutamento di personale a tempo indeterminato; b)  indice
          i bandi di concorso e nomina le  commissioni  esaminatrici;
          c) valida le graduatorie finali di merito  delle  procedure
          concorsuali trasmesse dalle  commissioni  esaminatrici;  d)
          assegna  i  vincitori  e   gli   idonei   delle   procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;  e)
          adotta  ogni  ulteriore  eventuale   atto   connesso   alle
          procedure concorsuali, fatte salve  le  competenze  proprie
          delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
          RIPAM  si  avvale  di  personale   messo   a   disposizione
          dall'Associazione Formez PA. 
              5.1. Nell'ipotesi  di  cui  al  comma 5,  il  bando  di
          concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
          dell'articolo 4,    comma 3-septies    del    decreto-legge
          31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  nella
          legge 30 ottobre 2013, n. 125. 
              5.2. Il Dipartimento  della  funzione  pubblica,  anche
          avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
          RIPAM,  elabora,  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza
          Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo
          n. 281 del 1997, linee guida  di  indirizzo  amministrativo
          sullo  svolgimento  delle   prove   concorsuali   e   sulla
          valutazione dei titoli, ispirate alle migliori  pratiche  a
          livello  nazionale   e   internazionale   in   materia   di
          reclutamento del personale, nel rispetto  della  normativa,
          anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
          le prove  concorsuali  e  la  valutazione  dei  titoli  del
          personale  sanitario,  tecnico   e   professionale,   anche
          dirigente, del Servizio sanitario nazionale  sono  adottate
          di concerto con il Ministero della salute. 
              5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni (260), ad eccezione dei direttori  dei  servizi
          generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche  ed
          educative che permangono nella sede di  prima  destinazione
          per un periodo  non  inferiore  a  tre  anni.  La  presente
          disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
          collettivi. 
              5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il  reclutamento
          del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
          vigenti  per  un  termine  di  due  anni  dalla   data   di
          approvazione.  Sono  fatti  salvi  i  periodi  di   vigenza
          inferiori previsti da leggi regionali. Il  principio  della
          parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici  uffici  e'
          garantito, mediante specifiche disposizioni del bando,  con
          riferimento al luogo di residenza dei  concorrenti,  quando
          tale requisito sia strumentale all'assolvimento di  servizi
          altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili   con
          identico risultato. 
              6. Ai fini delle  assunzioni  di  personale  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri e le  amministrazioni
          che  esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di  polizia,  di  giustizia
          ordinaria,  amministrativa,  contabile  e  di   difesa   in
          giudizio  dello  Stato,  si  applica  il  disposto  di  cui
          all'articolo 26  della  legge  1 febbraio  1989,  n. 53,  e
          successive modificazioni ed integrazioni. 
              7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici  e  dei
          servizi  degli  enti   locali   disciplina   le   dotazioni
          organiche, le modalita'  di  assunzione  agli  impieghi,  i
          requisiti  di  accesso  e  le  procedure  concorsuali,  nel
          rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 4, del  decreto-legge
          31 agosto  2013,  n. 101,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125  (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile nel pubblico impiego). - 1. All'articolo 36  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 2, le parole: "Per rispondere  ad  esigenze
          temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle  seguenti:
          "Per rispondere ad  esigenze  di  carattere  esclusivamente
          temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla  lettera
          d),  del  comma 1,  dell'articolo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "di cui all'articolo"; 
              a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
          amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni
          del presente  articolo,  sottoscrivono  contratti  a  tempo
          determinato con i vincitori  e  gli  idonei  delle  proprie
          graduatorie  vigenti  per   concorsi   pubblici   a   tempo
          indeterminato.      E'      consentita       l'applicazione
          dell'articolo 3,  comma 61,  terzo  periodo,  della   legge
          24 dicembre 2003, n. 350, ferma  restando  la  salvaguardia
          della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori  e
          dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato."; 
              b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: 
              "5-ter.   Le   disposizioni   previste   dal    decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n. 368  si  applicano  alle
          pubbliche  amministrazioni,  fermi  restando  per  tutti  i
          settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta'  di
          ricorrere  ai  contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato
          esclusivamente per  rispondere  alle  esigenze  di  cui  al
          comma 2 e il divieto di  trasformazione  del  contratto  di
          lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 
              5-quater. I contratti di  lavoro  a  tempo  determinato
          posti in essere in violazione del  presente  articolo  sono
          nulli e determinano responsabilita' erariale.  I  dirigenti
          che operano in violazione delle disposizioni  del  presente
          articolo   sono,   altresi',    responsabili    ai    sensi
          dell'articolo 21. Al     dirigente     responsabile      di
          irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non  puo'
          essere erogata la retribuzione di risultato."; 
              c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo. 
              2. All'articolo 7,  comma 6,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole:   "Si   applicano    le    disposizioni    previste
          dall'articolo 36,  comma 3,  del  presente  decreto."  sono
          sostituite dalle seguenti: "Si  applicano  le  disposizioni
          previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
          in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
          comma,  fermo  restando  il  divieto  di  costituzione   di
          rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
          previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.". 
              3. Per  le  amministrazioni  dello  Stato,   anche   ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure concorsuali, ai sensi  dell'articolo 35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b). 
              3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'
          comunque necessaria la previa attivazione  della  procedura
          prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni,  in  materia  di
          trasferimento unilaterale del personale eccedentario. 
              3-ter. - 3-quater. 
              3-quinquies.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2014,   il
          reclutamento dei dirigenti  e  delle  figure  professionali
          comuni  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30 marzo
          2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,   si   svolge
          mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
          di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I  concorsi
          unici sono  organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
          nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche
          avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
          di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
          al  decreto  interministeriale   25 luglio   1994,   previa
          ricognizione  del  fabbisogno  presso  le   amministrazioni
          interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
          di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento  della
          funzione  pubblica,  nella  ricognizione  del   fabbisogno,
          verifica   le   vacanze   riguardanti   le    sedi    delle
          amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove  tali
          vacanze risultino  riferite  ad  una  singola  regione,  il
          concorso  unico  si  svolge  in  ambito  regionale,   ferme
          restando le norme generali di  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici.   Le    amministrazioni    pubbliche    di    cui
          all'articolo 35, comma 4, del  citato  decreto  legislativo
          n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel  rispetto
          del regime delle assunzioni a tempo indeterminato  previsto
          dalla normativa vigente, possono  assumere  personale  solo
          attingendo alle nuove graduatorie di  concorso  predisposte
          presso il Dipartimento della  funzione  pubblica,  fino  al
          loro  esaurimento,  provvedendo  a  programmare  le   quote
          annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
          ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
          corso-concorso    bandito    dalla     Scuola     nazionale
          dell'amministrazione ai sensi del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente  della  Repubblica  16 aprile  2013,
          n. 70. 
              3-sexies. Con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165,  e
          successive  modificazioni,  o  previste   dalla   normativa
          vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
          essere  autorizzati  a  svolgere  direttamente  i  concorsi
          pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e  gli
          enti locali possono aderire alla  ricognizione  di  cui  al
          comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si  obbligano  ad
          attingere alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,
          nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari   in   materia   di
          assunzioni. Al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
          delle procedure, il Dipartimento  della  funzione  pubblica
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  garantisce,
          mediante   pubblicazione   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale, la diffusione  di  ogni  informazione  utile
          sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. 
              3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
          comma 3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un
          contributo di ammissione ai concorsi per ciascun  candidato
          in misura non superiore a 10 euro. 
              4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi  pubblici
          per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto,  relative  alle
          amministrazioni  pubbliche  soggette  a  limitazioni  delle
          assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017. 
              5. La  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della   funzione   pubblica,   al   fine   di
          individuare  quantitativamente,  tenuto  anche  conto   dei
          profili professionali di riferimento,  i  vincitori  e  gli
          idonei collocati in  graduatorie  concorsuali  vigenti  per
          assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu'  di
          contratti di lavoro a tempo determinato, hanno  maturato  i
          requisiti di anzianita' previsti  dal  comma 6,  nonche'  i
          lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il  30 settembre
          2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per  le
          pubbliche amministrazioni  che  intendono  avvalersi  delle
          procedure previste dai citati commi 6 e 8,  di  fornire  le
          informazioni richieste.  I  dati  ottenuti  a  seguito  del
          monitoraggio telematico di cui al primo periodo  sono  resi
          accessibili in un'apposita sezione del  sito  internet  del
          Dipartimento della funzione pubblica. Al  fine  di  ridurre
          presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
          contratti di lavoro a tempo determinato,  favorire  l'avvio
          di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
          sono collocati in posizione utile  in  graduatorie  vigenti
          per concorsi a tempo  indeterminato,  in  coerenza  con  il
          fabbisogno di personale delle pubbliche  amministrazioni  e
          dei   principi   costituzionali    sull'adeguato    accesso
          dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da adottare entro il  30 marzo  2014,  nel
          rispetto della disciplina prevista dal  presente  articolo,
          sono  definiti,  per  il   perseguimento   delle   predette
          finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
          finanziarie connesse con  le  facolta'  assunzionali  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (38),  al  fine
          di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione  della
          professionalita' acquisita dal personale con  contratto  di
          lavoro a tempo  determinato  e,  al  contempo,  ridurre  il
          numero  dei  contratti  a   termine,   le   amministrazioni
          pubbliche  possono  bandire,  nel   rispetto   del   limite
          finanziario  fissato  dall'articolo 35,  comma 3-bis,   del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  a  garanzia
          dell'adeguato accesso  dall'esterno,  nonche'  dei  vincoli
          assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per  le
          amministrazioni  interessate,  previo  espletamento   della
          procedura di  cui  all'articolo 35,  comma 4,  del  decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n. 165,    e    successive
          modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed  esami,
          per assunzioni  a  tempo  indeterminato  di  personale  non
          dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono  in
          possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi  519  e
          558,   della   legge   27 dicembre    2006,    n. 296,    e
          all'articolo 3, comma 90,  della  legge  24 dicembre  2007,
          n. 244, nonche'  a  favore  di  coloro  che  alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto hanno maturato, negli ultimi  cinque  anni,  almeno
          tre  anni  di  servizio  (39)  con  contratto   di   lavoro
          subordinato   a   tempo   determinato    alle    dipendenze
          dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
          ogni caso, dei servizi prestati presso  uffici  di  diretta
          collaborazione degli  organi  politici.  Il  personale  non
          dirigenziale delle province, in possesso dei  requisiti  di
          cui al primo periodo, puo'  partecipare  ad  una  procedura
          selettiva   di   cui   al   presente   comma   indetta   da
          un'amministrazione avente sede nel territorio  provinciale,
          anche se non dipendente dall'amministrazione che  emana  il
          bando. Le procedure selettive  di  cui  al  presente  comma
          possono  essere  avviate  solo  a  valere   sulle   risorse
          assunzionali relative agli anni 2013, 2014,  2015  e  2016,
          anche complessivamente considerate, in misura non superiore
          al  50  per  cento,  in  alternativa  a   quelle   di   cui
          all'articolo 35,  comma 3-bis,  del   decreto   legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Le  graduatorie  definite  in  esito
          alle medesime procedure sono  utilizzabili  per  assunzioni
          nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette  risorse.
          Resta ferma per il comparto scuola la disciplina  specifica
          di settore. 
              6-bis.   All'articolo 1,   comma 166,    della    legge
          24 dicembre 2012, n. 228, le  parole:  "entro  dodici  mesi
          dall'entrata in vigore della presente legge" e  le  parole:
          "con riferimento alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge" sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  il
          personale in effettivo servizio alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  entro  i  termini  di  cui
          all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,". 
              6-ter.    All'articolo 2,    comma 4-duodecies,     del
          decreto-legge  14 marzo  2005,   n. 35,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,  n. 80,   le
          parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
          "siano in effettivo servizio". 
              6-quater. Per gli anni 2013,  2014,  2015  e  2016,  le
          regioni  e  i  comuni  che  hanno   proceduto,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 560, della legge  27 dicembre  2006,
          n. 296, a indire procedure selettive pubbliche  per  titoli
          ed  esami  possono,  in   via   prioritaria   rispetto   al
          reclutamento  speciale  di  cui  al  comma 6  del  presente
          articolo e in relazione al proprio effettivo  fabbisogno  e
          alle risorse finanziarie  disponibili,  fermo  restando  il
          rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
          rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
          contenimento  della   spesa   complessiva   di   personale,
          procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a  domanda,
          del personale non dirigenziale  assunto  con  contratto  di
          lavoro a  tempo  determinato,  sottoscritto  a  conclusione
          delle procedure  selettive  precedentemente  indicate,  che
          abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto, almeno tre anni di servizio alle  loro  dipendenze
          negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
          al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
          nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
          per  le   stesse   finalita',   previsti   dall'articolo 9,
          comma 28,  del   decreto-legge   31 maggio   2010,   n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a
          tempo determinato di cui al periodo  precedente  fino  alla
          conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre  il
          31 dicembre 2016. 
              7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6  sono
          di  norma   adottati   bandi   per   assunzioni   a   tempo
          indeterminato con contratti di  lavoro  a  tempo  parziale,
          salvo  diversa  motivazione  tenuto  conto   dell'effettivo
          fabbisogno  di  personale  e  delle   risorse   finanziarie
          dedicate. 
              8. Al   fine   di   favorire   l'assunzione   a   tempo
          indeterminato  dei  lavoratori   di   cui   all'articolo 2,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
          di cui all'articolo 3,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono  un  elenco
          regionale  dei  suddetti  lavoratori  secondo  criteri  che
          contemperano  l'anzianita'  anagrafica,   l'anzianita'   di
          servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto   e   fino   al
          31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti  in
          organico   relativamente    alle    qualifiche    di    cui
          all'articolo 16 della  legge  28 febbraio  1987,  n. 56,  e
          successive modificazioni, nel rispetto del loro  fabbisogno
          e nell'ambito dei vincoli finanziari  di  cui  al  comma 6,
          procedono, in deroga a  quanto  disposto  dall'articolo 12,
          comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,  n. 468,
          all'assunzione a tempo indeterminato, anche  con  contratti
          di  lavoro  a  tempo  parziale,  dei   soggetti   collocati
          nell'elenco regionale indirizzando una specifica  richiesta
          alla Regione competente. 
              9. Le    amministrazioni    pubbliche     che     nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'articolo 39, comma 1,  della  legge  27 dicembre  1997,
          n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016,  prevedono  di
          effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
          comma 3-bis, lettera a) del  decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'articolo 9,  comma 28,  del  decreto-legge   31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
          determinato dei soggetti che hanno maturato, alla  data  di
          pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente
          decreto,  almeno  tre  anni  di   servizio   alle   proprie
          dipendenze. La proroga puo' essere disposta,  in  relazione
          al proprio effettivo fabbisogno, alle  risorse  finanziarie
          disponibili e  ai  posti  in  dotazione  organica  vacanti,
          indicati  nella  programmazione   triennale   di   cui   al
          precedente periodo, fino al completamento  delle  procedure
          concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
          restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
          decreto-legge  6 luglio  2012,   n. 95,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7 agosto  2012,  n. 135,   le
          province possono  prorogare  fino  al  31 dicembre  2018  i
          contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
          di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  anche   a
          progetto, per le strette necessita' connesse alle  esigenze
          di continuita' dei  servizi  e  nel  rispetto  dei  vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'articolo 1, comma 188, della  legge  23 dicembre  2005,
          n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi. 
              9-bis. 
              9-ter. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari
          standard     di     funzionalita'      dell'Amministrazione
          dell'interno, anche in relazione ai  peculiari  compiti  in
          materia  di  immigrazione,  il  Ministero  dell'interno  e'
          autorizzato a bandire procedure  concorsuali  riservate  al
          personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi  4
          e  5  dell'articolo 4  del  decreto-legge  21 maggio  2013,
          n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
          2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi  di  cui
          al comma 6 del presente  articolo.  Fino  al  completamento
          della procedura assunzionale,  alla  quale  si  applica  il
          limite  del  50  per  cento   delle   risorse   finanziarie
          disponibili,  sulla  base   delle   facolta'   assunzionali
          previste dalla  legislazione  vigente,  e'  autorizzata  la
          proroga dei contratti a  tempo  determinato  relativi  allo
          stesso  personale  nei   limiti   numerici   e   finanziari
          individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          entro il 30 novembre di ciascun  anno.  All'onere  relativo
          alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
          euro annui, si provvede mediante utilizzo  di  quota  parte
          delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),
          della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che  sono  annualmente
          riassegnate  ai  pertinenti   capitoli   dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'interno. 
              10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
          tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
          9 nel rispetto dei principi e dei vincoli  ivi  previsti  e
          tenuto conto  dei  criteri  definiti  con  il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   di   cui   al
          comma 5. Per gli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          tenuto  conto  dei  vincoli  assunzionali  previsti   dalla
          normativa vigente, si procede all'attuazione dei  commi  6,
          7, 8 e 9, anche con riferimento alle  professionalita'  del
          Servizio sanitario nazionale, con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri,  da  adottare  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
          su proposta del Ministro della salute, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione,  di   intesa   con   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.  Nel
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni
          per  il  personale  dedicato  alla  ricerca   in   sanita',
          finalizzate anche all'individuazione, quali  requisiti  per
          l'accesso ai concorsi, dei titoli di  studio  di  laurea  e
          post laurea in possesso del personale precario nonche'  per
          il personale medico in servizio presso il  pronto  soccorso
          delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque  anni  di
          prestazione continuativa, ancorche' non in  possesso  della
          specializzazione in medicina e chirurgia  d'accettazione  e
          d'urgenza.   Resta   comunque   salvo    quanto    previsto
          dall'articolo 10,  comma 4-ter,  del  decreto   legislativo
          6 settembre 2001, n. 368. 
              10-bis. In considerazione dei  vincoli  di  bilancio  e
          assunzionali,    nonche'    dell'autonomia    organizzativa
          dell'INPS, le liste  speciali,  gia'  costituite  ai  sensi
          dell'articolo 5, comma 12, del  decreto-legge  12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          11 novembre  1983,  n. 638,  sono  trasformate   in   liste
          speciali ad esaurimento, nelle quali vengono  confermati  i
          medici inseriti nelle suddette liste alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto e
          che risultavano gia' iscritti nelle  liste  alla  data  del
          31 dicembre  2007. Ai  fini  della  razionalizzazione   del
          servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite  mediche
          di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
          per malattia, si avvale, in  via  prioritaria,  dei  medici
          inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente. 
              10-ter.  Al  decreto  legislativo  28 settembre   2012,
          n. 178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
              «Art. 1-bis  (Trasformazione  dei  comitati  locali   e
          provinciali).  -  1. I  comitati   locali   e   provinciali
          esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione  dei
          comitati delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
          assumono, alla data del 1° gennaio  2014,  la  personalita'
          giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
          del titolo II del libro primo  del  codice  civile  e  sono
          iscritti  di  diritto  nei   registri   provinciali   delle
          associazioni di promozione sociale, applicandosi  ad  essi,
          per quanto non diversamente disposto dal presente  decreto,
          la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
          comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
          carattere organizzativo,  possono  chiedere  al  Presidente
          nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre  il
          30 giugno   2014,   del   termine   di   assunzione   della
          personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
          istanze pervenute,  il  Presidente,  nei  successivi  dieci
          giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
          al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
          cui risulti l'assenza di  oneri  per  la  finanza  pubblica
          derivanti  dal  predetto  differimento.  Le   istanze   non
          autorizzate  entro  il  20 dicembre   2013   si   intendono
          respinte. 
              2. I  comitati  locali  e  provinciali,  costituiti  in
          associazioni di diritto  privato,  subentrano  in  tutti  i
          rapporti attivi e passivi ai comitati locali e  provinciali
          esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
          stipulate dalla CRI con  enti  territoriali  e  organi  del
          Servizio sanitario nazionale. 
              3. Il  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
          indeterminato  in  servizio  presso  i  comitati  locali  e
          provinciali  esistenti  alla  data  del  31 dicembre   2013
          esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
          centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
          comitati locali  e  provinciali,  ovvero  il  passaggio  in
          mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta  in
          ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6,  commi  2,
          3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
          naturale scadenza. Con decreto di natura non  regolamentare
          del Ministro della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
          competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
          le modalita' organizzative e  funzionali  dell'Associazione
          anche   con   riferimento   alla   sua   base   associativa
          privatizzata. 
              4. I comitati locali e provinciali  si  avvalgono,  con
          oneri a loro totale carico, del personale con  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  determinato  gia'  operante   nell'ambito
          dell'espletamento  di  attivita'  in  regime  convenzionale
          ovvero  nell'ambito  di  attivita'  finanziate  con   fondi
          privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.". 
              10-quater. Al decreto  legislativo  28 settembre  2012,
          n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole:  "1° gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015"; 
              b) le parole: "31 dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
              c) le parole: "31 dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
              d) le parole:  "1° gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,
          sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017". 
              10-quinquies.  All'articolo 3,  comma 3,  del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"
          sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
          le  parole:  "dell'avanzo  accertato  dell'amministrazione"
          sono inserite le seguenti: "sia del comitato  centrale  che
          del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato  per  il
          2012" sono inserite le seguenti: ", il  2013  e  il  2014";
          dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
          2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
              10-sexies.   All'articolo 8,   comma 1,   del   decreto
          legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
          parole: "per gli anni 2012 e 2013"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e  2014"  e,  al  quarto
          periodo, le  parole:  "per  gli  anni  2012  e  2013"  sono
          sostituite dalle seguenti:  "per  gli  anni  2012,  2013  e
          2014". 
              10-septies.   All'articolo 42-bis   del   decreto-legge
          21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2. I  certificati   per   l'attivita'   sportiva   non
          agonistica, di cui all'articolo 3 del  citato  decreto  del
          Ministro della salute 24 aprile 2013, sono  rilasciati  dai
          medici di  medicina  generale  e  dai  pediatri  di  libera
          scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
          specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
          Federazione medico-sportiva italiana del Comitato  olimpico
          nazionale  italiano.  Ai  fini   del   rilascio   di   tali
          certificati, i  predetti  medici  si  avvalgono  dell'esame
          clinico      e      degli       accertamenti,       incluso
          l'elettrocardiogramma, secondo linee  guida  approvate  con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  su  proposta  della
          Federazione nazionale degli ordini dei  medici-chirurghi  e
          degli  odontoiatri,  sentito  il  Consiglio  superiore   di
          sanita'. Dall'attuazione  del  presente  comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              11. All'articolo 10,    comma 4-bis,    del     decreto
          legislativo  6 settembre  2001,  n. 368,  e'  aggiunto   il
          seguente periodo: 
              "Per assicurare il diritto all'educazione, negli  asili
          nidi e nelle scuole dell'infanzia  degli  enti  locali,  le
          deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
          del patto  di  stabilita'  e  dei  vincoli  finanziari  che
          limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
          regime  delle  assunzioni,  anche  al  relativo   personale
          educativo e scolastico.". 
              12. All'articolo 114,    comma 5-bis,    del    decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
          parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti:  "servizi
          scolastici e per l'infanzia,". 
              13. Al  fine  di  assicurare   la   continuita'   delle
          attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
          e  sociale  della  citta'  dell'Aquila  e  dei  comuni  del
          cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro  a
          tempo determinato di cui all'articolo 7,  comma 6-ter,  del
          decreto-legge  26 aprile  2013,  n. 43,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24 giugno  2013,  n. 71,   e'
          consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
          e  avvalendosi  del  sistema   derogatorio   ivi   previsti
          compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili  nei
          rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
          stabilita' interno e della vigente normativa in materia  di
          contenimento della spesa complessiva di personale. 
              14. Per le finalita' di  cui  al  comma 13,  il  comune
          dell'Aquila puo'  prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
          lavoro  a  tempo  determinato   previsti   dall'articolo 2,
          comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio
          2011, n. 10, avvalendosi del sistema  derogatorio  previsto
          dall'articolo 7, comma 6-ter, del  decreto-legge  26 aprile
          2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 giugno 2013, n. 71, anche  per  gli  anni  2014  e  2015
          nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e  2019,  nel  limite
          massimo di spesa di 1 milione di euro per  ciascun  anno  a
          valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando  il
          rispetto del patto di stabilita' interno  e  della  vigente
          normativa  in   materia   di   contenimento   della   spesa
          complessiva di personale.  Per  le  medesime  finalita',  i
          comuni del cratere possono prorogare o  rinnovare  entro  e
          non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo
          determinato previsti dall'articolo 2,  comma 3-sexies,  del
          decreto-legge 29 dicembre  2010,  n. 225,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche'
          i contratti di  collaborazione  coordinata  e  continuativa
          stipulati  in  forza  delle  ordinanze   emergenziali   del
          Presidente   del   Consiglio   dei    ministri    di    cui
          all'articolo 7, comma 6-ter,  del  decreto-legge  26 aprile
          2013, n. 43, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema  derogatorio
          ivi previsto anche per l'anno 2014 nel  limite  massimo  di
          spesa di 0,5 milioni di euro. 
              15. La disposizione  dell'articolo 4,  comma 45,  della
          legge  12 novembre  2011,  n. 183,  si  applica  anche   ai
          concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
          Le entrate derivanti dalla disposizione  di  cui  al  primo
          periodo del presente comma, relativamente ai  concorsi  per
          il reclutamento del personale  di  magistratura  ordinaria,
          sono versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di
          previsione del Ministero della giustizia. 
              16. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n. 165,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: ", gli enti pubblici non economici e  gli  enti  di
          ricerca"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  gli  enti
          pubblici  non  economici"  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti   periodi:   "Per    gli    enti    di    ricerca,
          l'autorizzazione all'avvio delle procedure  concorsuali  e'
          concessa, in sede di approvazione del piano  triennale  del
          fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
          secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti  di  ricerca
          di cui all'articolo 1,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          31 dicembre  2009,  n. 213,  l'autorizzazione  di  cui   al
          presente comma e' concessa  in  sede  di  approvazione  dei
          Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno  del
          personale  e  della  consistenza  dell'organico,   di   cui
          all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto. 
              16-bis.   All'articolo 55-septies,   comma 5-ter,   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
              a)  le  parole:  "l'assenza   e'   giustificata"   sono
          sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
              b) dopo le parole: "di attestazione" sono  inserite  le
          seguenti: ", anche in ordine all'orario,"; 
              c) sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "o
          trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". 
              16-ter.  All'articolo 14,  comma 5,  del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
          seguenti  periodi:  "L'individuazione  dei  limiti  avviene
          complessivamente  su   base   nazionale   e   la   relativa
          assegnazione alle singole camere di commercio delle  unita'
          di personale da  assumere  e'  stabilita  con  decreto  del
          Ministero dello sviluppo economico sulla base  dei  criteri
          individuati da un'apposita  commissione,  costituita  senza
          oneri presso il  medesimo  Ministero,  composta  da  cinque
          componenti:  due  in  rappresentanza  del  Ministero  dello
          sviluppo  economico,  dei  quali  uno   con   funzione   di
          presidente,   uno   in   rappresentanza    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica ed uno in rappresentanza di  Unioncamere.
          Dalle  disposizioni  del  periodo  precedente  non   devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 6, del  decreto-legge
          7 ottobre  2008,  n. 154,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189  (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali): 
              «Art. 6  (Disposizioni   finanziarie   e   finali).   -
          1. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
              1-bis. Le  risorse  rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          27 dicembre 2004, n. 307. 
              1-ter.    Alla    copertura    dell'onere     derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5,  2,  comma 8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
              1-quater. Una quota delle risorse  iscritte  nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
              2. Nello   stato   di    previsione    del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita'  previste  dall'articolo 5-bis,  comma 1,  del
          decreto-legge  13 agosto  2011,  n. 138,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 settembre  2011,   n. 148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui  all'articolo 4  del  decreto  legislativo
          31 maggio  2011,  n. 88. All'utilizzo  del  Fondo  per   le
          finalita' di cui al primo periodo si provvede  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere
          al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, del  decreto-legge
          22 ottobre 2016,  n. 193,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale  e  per  il  finanziamento  di  esigenze
          indifferibili): 
              «Art. 1 (Disposizioni in  materia  di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -
          1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le  societa'  del  Gruppo
          Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di  cui
          alla lettera b) del comma 11, che svolge  funzioni  diverse
          dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio  dal
          registro delle imprese ed estinte, senza che  sia  esperita
          alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto e' fatto divieto alle  societa'
          di cui  al  presente  comma  di  effettuare  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          di contratto di lavoro subordinato. 
              2. Dalla data di  cui  al  comma 1,  l'esercizio  delle
          funzioni  relative  alla  riscossione  nazionale,  di   cui
          all'articolo 3,  comma 1,  del  decreto-legge  30 settembre
          2005, n. 203, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          2 dicembre 2005, n. 248, e'  attribuito  all'Agenzia  delle
          entrate di  cui  all'articolo 62  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente  strumentale
          di cui al comma 3. 
              3. Al  fine  di   garantire   la   continuita'   e   la
          funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
          a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico  economico,
          denominato  «Agenzia   delle   entrate-Riscossione»,   ente
          strumentale   dell'Agenzia   delle    entrate    sottoposto
          all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia
          delle entrate, che ne monitora  costantemente  l'attivita',
          secondo  principi  di  trasparenza  e  pubblicita'.  L'ente
          subentra,  a  titolo  universale,  nei  rapporti  giuridici
          attivi e passivi, anche  processuali,  delle  societa'  del
          Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
          agente  della  riscossione  con  i  poteri  e  secondo   le
          disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al  titolo  II,
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  29 settembre
          1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere  le  attivita'  di
          riscossione delle entrate tributarie o  patrimoniali  delle
          amministrazioni  locali,  come  individuate   dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai  sensi  dell'articolo 1,
          comma 3,  della  legge  31 dicembre   2009,   n. 196,   con
          esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
          da esse partecipate.  L'ente  ha  autonomia  organizzativa,
          patrimoniale,  contabile  e  di   gestione.   Sono   organi
          dell'ente il  direttore,  il  comitato  di  gestione  e  il
          collegio dei revisori  dei  conti,  il  cui  presidente  e'
          scelto tra i magistrati della Corte dei conti. 
              4. Il direttore dell'ente e' il direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. Il comitato  di  gestione  e'  composto  dal
          direttore, che lo presiede, e da  due  componenti  nominati
          dall'Agenzia delle  entrate  tra  i  propri  dirigenti.  Ai
          componenti  del  comitato  di  gestione  non  spetta  alcun
          compenso, indennita' o rimborso spese. 
              5. Lo  statuto,  approvato  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di  cui
          al comma 5-bis, disciplina  le  funzioni  e  le  competenze
          degli organi, indica  le  entrate  dell'ente  necessarie  a
          garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
          criteri concernenti la determinazione  e  le  modalita'  di
          erogazione delle risorse stanziate in favore dello  stesso,
          nonche'  i  criteri  per   la   definizione   degli   altri
          corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici  o
          privati, incluse le  amministrazioni  statali.  Lo  statuto
          disciplina i casi e le  procedure,  anche  telematiche,  di
          consultazione pubblica sugli atti  di  rilevanza  generale,
          altresi'  promuovendo  la   partecipazione   dei   soggetti
          interessati. Il  comitato  di  gestione,  su  proposta  del
          direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
          carattere generale che disciplinano l'organizzazione  e  il
          funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
          i piani aziendali e le  spese  che  impegnano  il  bilancio
          dell'ente per importi superiori  al  limite  fissato  dallo
          statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
          triennale  per  la  razionalizzazione  delle  attivita'  di
          riscossione e gli interventi di incremento  dell'efficienza
          organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
          spese di gestione  e  di  personale.  Nel  rapporto  con  i
          contribuenti l'ente si conforma ai principi  dello  statuto
          dei diritti del contribuente, di cui alla  legge  27 luglio
          2000, n. 212, con particolare riferimento  ai  principi  di
          trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
          e della buona  fede,  nonche'  agli  obiettivi  individuati
          dall'articolo 6  della  legge  11 marzo  2014,  n. 23,   in
          materia  di  cooperazione   rafforzata,   riduzione   degli
          adempimenti,  assistenza  e  tutoraggio  del  contribuente.
          L'ente opera nel  rispetto  dei  principi  di  legalita'  e
          imparzialita',  con  criteri  di   efficienza   gestionale,
          economicita' dell'attivita' ed efficacia  dell'azione,  nel
          perseguimento degli obiettivi stabiliti  nella  convenzione
          di cui al comma 13  e  garantendo  la  massima  trasparenza
          degli  obiettivi  stessi,  dell'attivita'  svolta   e   dei
          risultati conseguiti. 
              5-bis.  Le  deliberazioni  del  comitato  di   gestione
          relative  allo  statuto   sono   trasmesse   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per  l'approvazione,  secondo
          le forme  e  le  modalita'  previste  dall'articolo 60  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5-ter.  Le  deliberazioni  del  comitato  di   gestione
          relative alle modifiche dei regolamenti  e  degli  atti  di
          carattere   generale   che   regolano   il    funzionamento
          dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai  bilanci
          e ai piani pluriennali di investimento sono  trasmesse  per
          l'approvazione all'Agenzia  delle  entrate.  L'approvazione
          puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
          Le   deliberazioni   si   intendono   approvate   se    nei
          quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse  non  e'
          emanato  alcun  provvedimento  ovvero  non   sono   chiesti
          chiarimenti o documentazione integrativa;  in  tale  ultima
          ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino  a
          quando  non  pervengono   gli   elementi   richiesti;   per
          l'approvazione dei  bilanci  e  dei  piani  pluriennali  di
          investimento  si   applicano   i   termini   previsti   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  9 novembre  1998,  n. 439. Fermi   restando   i
          controlli  sui  risultati,  gli  altri  atti  di   gestione
          dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono  sottoposti
          all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate. 
              5-quater.  Al   fine   di   incrementare   l'efficacia,
          l'efficienza e l'economicita' nello  svolgimento  sinergico
          delle rispettive funzioni  istituzionali,  l'Agenzia  delle
          entrate  e  l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione   possono
          stipulare,  senza  nuovi   o   maggiori   oneri,   apposite
          convenzioni o protocolli  di  intesa  che  prevedono  anche
          forme di assegnazione temporanea, comunque  denominate,  di
          personale da un'agenzia all'altra. 
              5-quinquies.  Al  fine  di   agevolare   l'integrazione
          logistica dell'Agenzia delle entrate e  dell'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione anche attraverso la gestione  congiunta
          dei     fabbisogni     immobiliari,     l'Agenzia     delle
          entrate-Riscossione puo' avvalersi di  tutte  le  soluzioni
          allocative individuate per l'Agenzia delle  entrate,  anche
          nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure,  previo
          rimborso della corrispondente quota di canone,  di  edifici
          appartenenti ai fondi pubblici di investimento  immobiliare
          o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai
          sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
          2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          30 luglio 2010, n. 122. Ove  richiesto  dall'Agenzia  delle
          entrate, nell'assegnazione di tali tipologie  di  immobili,
          ovvero   ai   fini   dell'attuazione    delle    previsioni
          dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato,  l'Agenzia  del
          demanio  considera  congiuntamente  i  fabbisogni  espressi
          dall'Agenzia delle  entrate  stessa  e  dall'Agenzia  delle
          entrate-Riscossione. 
              6. Salvo  quanto   previsto   dal   presente   decreto,
          l'Agenzia  delle  entrate-Riscossione  e'  sottoposta  alle
          disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
          alle persone giuridiche private. Ai fini dello  svolgimento
          della  propria  attivita'  e'  autorizzata  ad   utilizzare
          anticipazioni di cassa. 
              6-bis.  I  risparmi  di  spesa  conseguiti  a   seguito
          dell'applicazione delle norme che  prevedono  riduzioni  di
          spesa per le amministrazioni inserite nel  conto  economico
          consolidato della  pubblica  amministrazione  sono  versati
          dall'ente  di  cui  al   comma 3   ad   apposito   capitolo
          dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nei  limiti  del
          risultato d'esercizio dell'ente stesso. 
              7. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo 9  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015,  n. 159. Per  l'anno
          2017,  sono  validi  i  costi  determinati,   approvati   e
          pubblicati  da  Equitalia  S.p.A.,  ai  sensi  del   citato
          articolo 9. 
              8. L'ente e' autorizzato ad  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi  dell'articolo 43  del
          testo unico delle leggi  e  delle  norme  giuridiche  sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre  1933,  n. 1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo  18 aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo  18 aprile  2016,  n. 50,  le  funzioni  e   le
          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle
          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti
          iscritti all'albo  previsto  dall'articolo 53  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              8-bis. Gli enti vigilati  dal  Ministero  della  salute
          sono    autorizzati    ad    avvalersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi  dell'articolo 43  del
          testo unico  di  cui  al  regio  decreto  30 ottobre  1933,
          n. 1611. 
              9. Tenuto  conto  della  specificita'  delle   funzioni
          proprie  della  riscossione  fiscale  e  delle   competenze
          tecniche necessarie al loro  svolgimento,  per  assicurarle
          senza soluzione di continuita', a decorrere dalla  data  di
          cui al comma 1  il  personale  delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  e
          determinato, fino a scadenza,  in  servizio  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione  di
          continuita' e con la  garanzia  della  conservazione  della
          posizione giuridica,  economica  e  previdenziale  maturata
          alla  data  del  trasferimento,  e'   trasferito   all'ente
          pubblico economico di cui al  comma 3,  ferma  restando  la
          ricognizione delle competenze possedute,  ai  fini  di  una
          collocazione  organizzativa  coerente  e  funzionale   alle
          esigenze dello stesso ente. A  tale  personale  si  applica
          l'articolo 2112 del codice civile. 
              9-bis. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  sono  individuate   le   modalita'   di
          utilizzazione,  a  decorrere  dal  1º  luglio  2017,  delle
          risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge  2 aprile
          1958,  n. 377,  per   l'armonizzazione   della   disciplina
          previdenziale  del   personale   proveniente   dal   gruppo
          Equitalia   con    quella    dell'assicurazione    generale
          obbligatoria  sulla  base  dei  principi  e   dei   criteri
          direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335. 
              10. 
              11. Entro la data di cui al comma 1: 
              a)  l'Agenzia  delle  entrate   acquista,   al   valore
          nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
          dell'articolo 3, comma 2, del citato  decreto-legge  n. 203
          del  2005,  e   successive   modificazioni,   dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale; 
              b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
          Equitalia  S.p.A.,  sono  cedute  a  titolo   gratuito   al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La   predetta
          societa' Equitalia Giustizia Spa  continua  a  svolgere  le
          funzioni  diverse  dalla  riscossione  e,  in  particolare,
          quelle di cui al decreto-legge 16 settembre  2008,  n. 143,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13 novembre
          2008,   n. 181,   e    all'articolo 61,    comma 23,    del
          decreto-legge  25 giugno  2008,  n. 112,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
          di natura informatica  in  favore  di  Equitalia  Giustizia
          S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa'  di  cui
          all'articolo 83,  comma 15,  del  decreto-legge   25 giugno
          2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          6 agosto 2008, n. 133; 
              c) gli  organi  societari  delle  societa'  di  cui  al
          comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura,  corredati
          delle  relazioni  di  legge,   che   sono   trasmessi   per
          l'approvazione al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Ai componenti degli organi delle  societa'  soppresse  sono
          corrisposti compensi, indennita' ed altri  emolumenti  solo
          fino  alla  data  di  soppressione.  Per  gli   adempimenti
          successivi  relativi  al  presente   comma,   ai   predetti
          componenti spetta esclusivamente, ove dovuto,  il  rimborso
          delle spese sostenute nella misura prevista dal  rispettivo
          ordinamento. 
              11-bis.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data   dello
          scioglimento delle societa' di cui al comma 1,  gli  organi
          dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci  finali
          delle stesse societa', corredati delle relazioni di  legge.
          Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
          dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
          dell'articolo 2 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  9 novembre  1998,  n. 439. Ai
          componenti  degli  organi  delle  predette  societa'   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   e   altri   emolumenti
          esclusivamente fino alla data dello scioglimento. 
              11-ter. Le  societa'  di  cui  al  comma 1  redigono  i
          bilanci relativi all'esercizio 2016 e  quelli  indicati  al
          comma 11-bis secondo le previsioni del decreto  legislativo
          18 agosto 2015, n. 136. 
              12. Le operazioni di cui al  comma 11  sono  esenti  da
          imposizione fiscale. 
              13. La convenzione di cui all'articolo 59  del  decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,  stipulata  tra   il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  il  direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate,  individua,  per  l'attivita'
          svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
              a) i servizi dovuti; 
              b) le risorse necessarie a far  fronte  agli  oneri  di
          funzionamento del  servizio  nazionale  della  riscossione,
          stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento  in
          favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per: 
              1) gli oneri di gestione calcolati,  per  le  attivita'
          svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione
          aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di
          carattere generale; 
              2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
          miglioramenti programmati; 
              c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati
          dagli enti impositori,  con  particolare  riferimento  alla
          definizione  delle   priorita',   mediante   un   approccio
          orientato al risultato piuttosto che al processo; 
              d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
          di   economicita'   della   gestione,   soddisfazione   dei
          contribuenti per i  servizi  prestati,  e  ammontare  delle
          entrate  erariali  riscosse,  anche  mediante   azioni   di
          prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale; 
              e) gli  indicatori  e  le  modalita'  di  verifica  del
          conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d); 
              f) le modalita'  di  indirizzo  operativo  e  controllo
          sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
          anche  in  relazione  alla  garanzia   della   trasparenza,
          dell'imparzialita' e  della  correttezza  nell'applicazione
          delle norme, con particolare riguardo  ai  rapporti  con  i
          contribuenti; 
              g) la gestione della  funzione  della  riscossione  con
          modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
          necessita'   di   specializzazioni   tecnico-professionali,
          mediante  raggruppamenti  per  tipologia  di  contribuenti,
          ovvero   sulla   base   di    altri    criteri    oggettivi
          preventivamente definiti, e finalizzati ad  ottimizzare  il
          risultato economico della medesima riscossione; 
              h)  la  tipologia  di  comunicazioni   e   informazioni
          preventive  volte  ad  evitare  aggravi  moratori   per   i
          contribuenti,   ed   a   migliorarne   il   rapporto    con
          l'amministrazione  fiscale,  in  attuazione   della   legge
          27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
          sportello unico telematico per l'assistenza e  l'erogazione
          di servizi, secondo criteri di trasparenza  che  consentano
          al contribuente anche di individuare con certezza il debito
          originario. 
              13-bis. 
              14. Costituisce  risultato   particolarmente   negativo
          della gestione, ai  sensi  dell'articolo 69,  comma 1,  del
          decreto   legislativo   n. 300   del   1999,   il   mancato
          raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
          obiettivi stabiliti nella convenzione di cui  al  comma 13,
          non attribuibile  a  fattori  eccezionali  o  comunque  non
          tempestivamente segnalati all'Agenzia delle  entrate  e,  a
          cura di quest'ultima, al Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze,   per   consentire   l'adozione   dei    necessari
          correttivi. 
              14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
          redige una  relazione  annuale  sui  risultati  conseguiti,
          evidenziando i dati relativi ai carichi di  ruolo  ad  esso
          affidati, l'ammontare delle  somme  riscosse  e  i  crediti
          ancora  da  riscuotere,  le  quote  di   credito   divenute
          inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
          ai  risultati  conseguiti.  La   relazione   e'   trasmessa
          all'Agenzia  delle  entrate  per  la  predisposizione   del
          rapporto   di   cui   all'articolo 10-bis.1   della   legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
              15. Fino alla data di cui al  comma 1,  l'attivita'  di
          riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In  sede
          di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
          delegato  di  Equitalia  S.p.A.  e'  nominato   commissario
          straordinario    per    gli    adempimenti     propedeutici
          all'istituzione  dell'ente   di   cui   al   comma 3,   per
          l'elaborazione dello statuto ai fini di cui  al  comma 5  e
          per la vigilanza e la gestione della fase transitoria. 
              16. I riferimenti contenuti in norme  vigenti  agli  ex
          concessionari del servizio nazionale  della  riscossione  e
          agli agenti della riscossione  di  cui  all'articolo 3  del
          decreto-legge 30 settembre 2005,  n. 203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248,  si
          intendono riferiti, in quanto compatibili,  all'agenzia  di
          cui al comma 3 del presente articolo. 
              16-bis. Al fine di garantire le  competenze  necessarie
          ai concessionari della gestione dei servizi della  pubblica
          amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
          22 dicembre    1957,    n. 1293,    dopo     le     parole:
          «dall'assegnazione»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  dal
          rinnovo» e dopo  le  parole:  «corsi  di  formazione»  sono
          inserite le seguenti: «, anche in modalita' a distanza,».». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1  del  decreto-legge
          18 maggio  2006,  n. 181,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in
          materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e  dei  Ministeri)  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300,  il  comma 1  dell'articolo 2  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero del commercio internazionale; 
              8) Ministero delle comunicazioni; 
              9) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              10)  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              11) Ministero delle infrastrutture; 
              12) Ministero dei trasporti; 
              13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
              14) Ministero della salute; 
              15) Ministero della pubblica istruzione; 
              16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
              17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
              18) Ministero della solidarieta' sociale.». 
              2. Al   Ministero   dello   sviluppo   economico   sono
          trasferite,   con   le   inerenti   risorse    finanziarie,
          strumentali  e   di   personale,   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 24,   comma 1,   lettera   c),   del   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione
          del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione  per
          le funzioni di programmazione economica e  finanziaria  non
          ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto
          salvo  quanto  previsto  dal  comma 19-bis   del   presente
          articolo, e per le funzioni della segreteria  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione  economica  (CIPE),
          la quale e' trasferita alla Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali
          e di personale. Sono trasferiti  altresi'  alla  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le  inerenti   risorse
          finanziarie, strumentali  e  di  personale,  il  Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)  e
          l'Unita' tecnica  -  finanza  di  progetto  (UTPF)  di  cui
          all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 
              2-bis.   All'articolo 23,    comma 2,    del    decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,  sono  soppresse  le
          parole: «programmazione,  coordinamento  e  verifica  degli
          interventi  per  lo  sviluppo  economico,  territoriale   e
          settoriale e politiche di coesione». 
              2-ter. All'articolo 27, comma 2,  alinea,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da:  «secondo
          il  principio  di»  fino  a:  «politica  industriale»  sono
          sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
          favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio  di
          sussidiarieta' e  di  leale  collaborazione  con  gli  enti
          territoriali interessati e in coerenza  con  gli  obiettivi
          generali di politica industriale». 
              2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967,
          n. 48,  il  decimo  comma  e'  sostituito   dal   seguente:
          «Partecipa alle riunioni  del  Comitato,  con  funzioni  di
          segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri». 
              2-quinquies. L'articolo 1 del  decreto-legge  26 aprile
          2005, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
          25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato. 
              3.   E'   istituito   il   Ministero   del    commercio
          internazionale. A detto Ministero sono trasferite,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, strumentali e  di  personale,
          le  funzioni  attribuite  al  Ministero   delle   attivita'
          produttive  dall'articolo 27,  comma 2,   lettera   a),   e
          comma 2-bis, lettere b), e)  e,  per  quanto  attiene  alla
          lettera a), le competenze svolte in  relazione  al  livello
          internazionale, del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,
          n. 300. 
              4. E' istituito il Ministero  delle  infrastrutture.  A
          detto Ministero sono trasferite, con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  le   funzioni
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti  dall'articolo 42,  comma 1,  lettere   a),   b),
          d-ter),   d-quater)   e,   per   quanto   di    competenza,
          lettera d-bis)  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,
          n. 300. 
              5. E' istituito il Ministero  dei  trasporti.  A  detto
          Ministero  sono  trasferite,  con   le   inerenti   risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  le   funzioni
          attribuite  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e,  per
          quanto   di   competenza,   lettera d-bis),   del   decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n. 300. Il   Ministero   dei
          trasporti propone,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
          infrastrutture, il piano generale  dei  trasporti  e  della
          logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi  i
          piani urbani  di  mobilita',  ed  esprime,  per  quanto  di
          competenza, il concerto sugli atti di programmazione  degli
          interventi    di    competenza    del    Ministero    delle
          infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le  parole:  «;
          integrazione  modale  fra  i  sistemi  di  trasporto»  sono
          soppresse. 
              6.  E'  istituito  il  Ministero   della   solidarieta'
          sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale:   le
          funzioni  attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali dall'articolo 46,  comma 1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di politiche sociali e di assistenza,  fatto  salvo  quanto
          disposto dal comma 19 del presente articolo; i  compiti  di
          vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori  esteri  non
          comunitari,  di   cui   alla   lettera   d)   del   comma 1
          dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300  del
          1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di  coordinamento
          delle  politiche   per   l'integrazione   degli   stranieri
          immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale in materia  di  politiche
          previdenziali. Con il decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
          individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
          aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche'  delle
          funzioni di indirizzo e vigilanza sugli  enti  di  settore;
          possono essere, altresi', individuate forme di  avvalimento
          per l'esercizio delle rispettive  funzioni.  Sono  altresi'
          trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con  le
          inerenti risorse finanziarie e con  l'Osservatorio  per  il
          disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di  cui  al
          comma 556 dell'articolo 1  della  legge  23 dicembre  2005,
          n. 266,  i  compiti  in  materia  di  politiche   antidroga
          attribuiti alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.
          L'articolo 6- bis del decreto legislativo  30 luglio  1999,
          n. 303, e' abrogato. Il personale  in  servizio  presso  il
          soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga
          e' assegnato alle  altre  strutture  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri,  fatto  comunque   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
          15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni.  Sono,
          infine, trasferite al Ministero della solidarieta'  sociale
          le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di  cui
          alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo  2001,
          n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002,  n. 77,  per
          l'esercizio  delle  quali  il  Ministero  si  avvale  delle
          relative  risorse  finanziarie,  umane  e  strumentali.  Il
          Ministro esercita, congiuntamente  con  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  le  funzioni  di   indirizzo   e
          vigilanza sull'Agenzia  nazionale  italiana  del  programma
          comunitario gioventu'. 
              7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
          A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti  risorse
          finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  le   funzioni
          attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca dall'articolo 50, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
          quelle  riguardanti  le  istituzioni  di  cui  alla   legge
          21 dicembre 1999, n. 508. 
              8. E' istituito il Ministero dell'universita'  e  della
          ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
          risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   le
          funzioni   attribuite   al    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          nonche' quelle in materia  di  alta  formazione  artistica,
          musicale e  coreutica.  Il  Ministero  si  articola  in  un
          Segretariato  generale  ed  in  sei   uffici   di   livello
          dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale  ai
          sensi dell'articolo 19, comma 10, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              8-bis.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   il
          Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
          il Ministero della pubblica  istruzione  si  articolano  in
          dipartimenti.  Le  direzioni  generali   costituiscono   le
          strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
          sociale e del Ministero del commercio internazionale. 
              9. Le  funzioni  di  cui  all'articolo 1  della   legge
          6 marzo 1958,  n. 199,  rientrano  nelle  attribuzioni  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.
          9-bis. Il Ministro dello  sviluppo  economico  esercita  la
          vigilanza sui consorzi agrari di concerto con  il  Ministro
          delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai  sensi
          dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  2 agosto  2002,
          n. 220. I  consorzi  agrari  sono  societa'  cooperative  a
          responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli  effetti
          dagli articoli 2511 e seguenti  del  codice  civile;  l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad  eccezione
          dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2,  3,  5  e  6,  e
          dell'articolo 6.  E'  abrogato,  altresi',   il   comma 227
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
          consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
          amministrativa,  l'autorita'  di  vigilanza  provvede  alla
          nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
          primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n. 267,  in
          sostituzione dei commissari in carica alla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          con  il  compito  di  chiudere  la  liquidazione  entro  il
          31 dicembre   2007,   depositando   gli   atti    di    cui
          all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la
          medesima disposizione si applica anche ai  consorzi  agrari
          in stato di concordato, limitatamente  alla  nomina  di  un
          nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione  e
          della   autorizzazione   della   proposta   di   concordato
          l'autorita' amministrativa che  vigila  sulla  liquidazione
          revoca l'esercizio provvisorio  dell'impresa  dei  consorzi
          agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli
          altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il
          31 dicembre  2006,   alla   ricostituzione   degli   organi
          statutari  e  cessano,  in  pari  data,  dall'incarico.   I
          consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni  del
          codice civile entro il 31 dicembre 2007. 
              9-ter.   All'articolo 17,    comma 1,    del    decreto
          legislativo   29 marzo   2004,    n. 99,    e    successive
          modificazioni,  le  parole   da:   «,   ivi   compresi   la
          registrazione   a   livello   internazionale»    fino    a:
          «specialita' tradizionali garantite» sono soppresse. 
              10. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  sentiti  i  Ministri  interessati,  si  procede
          all'immediata  ricognizione  in  via  amministrativa  delle
          strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
          alla individuazione, in via  provvisoria,  del  contingente
          minimo   degli   uffici   strumentali    e    di    diretta
          collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza  della
          spesa. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta  dei   Ministri   competenti,   sono
          apportate  le  variazioni  di   bilancio   occorrenti   per
          l'adeguamento del bilancio di previsione dello  Stato  alla
          nuova struttura del Governo. Le  funzioni  di  controllo  e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato, nella fase  di  prima  applicazione,  continuano  ad
          essere  svolte  dagli  uffici  competenti  in   base   alla
          normativa previgente. 
              10-bis. In sede  di  prima  applicazione  del  presente
          decreto e al fine  di  assicurare  il  funzionamento  delle
          strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali  conferiti
          nell'ambito delle predette strutture  ai  sensi  dei  commi
          5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
          previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere
          mantenuti  fino  alla  scadenza  attualmente  prevista  per
          ciascuno di essi, anche in deroga ai  contingenti  indicati
          dai citati commi 5-bis e  6  dell'articolo 19  del  decreto
          legislativo  n. 165  del   2001. Le   amministrazioni   che
          utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
          agli stessi, possono conferire, relativamente ai  contratti
          in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007,  alla
          rispettiva  scadenza,  nuovi  incarichi  dirigenziali,   di
          durata non superiore al 30 giugno 2008. 10-ter. Al fine  di
          assicurare l'invarianza  della  spesa,  le  amministrazioni
          cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero  di
          incarichi corrispondente a quello di  cui  al  comma 10-bis
          del presente articolo,  fino  alla  scadenza  dei  relativi
          termini. Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma 10  del
          presente  articolo,   e   in   relazione   alle   strutture
          trasferite, si procede all'individuazione  degli  incarichi
          dirigenziali conferiti  ai  sensi  dell'articolo 19,  commi
          5-bis e 6, del decreto  legislativo  n. 165  del  2001,  da
          parte   delle   amministrazioni   di   cui   al    predetto
          comma 10-bis. 
              11. La  denominazione:   «Ministero   delle   politiche
          agricole  alimentari  e  forestali»  sostituisce,  ad  ogni
          effetto e ovunque presente,  la  denominazione:  «Ministero
          delle politiche agricole e forestali». 
              12. La   denominazione   «Ministero   dello    sviluppo
          economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
          la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»  in
          relazione alle funzioni gia' conferite  a  tale  Dicastero,
          nonche' a quelle di cui  al  comma 2,  fatto  salvo  quanto
          disposto dai commi 13, 19 e 19-bis. 
              13. La   denominazione   «Ministero    del    commercio
          internazionale» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,  la  denominazione  «Ministero  delle   attivita'
          produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3. 
              13-bis. La denominazione:  «Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare»  sostituisce,  ad
          ogni  effetto  e  ovunque   presente,   la   denominazione:
          «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio». 
              14. La denominazione «Ministero  delle  infrastrutture»
          sostituisce  ad  ogni  effetto  e  ovunque   presente,   la
          denominazione  «Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4. 
              15. La   denominazione   «Ministero   dei    trasporti»
          sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,   la
          denominazione  «Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5. 
              16. La   denominazione   «Ministero   della    pubblica
          istruzione»  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente,  la  denominazione  «Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca»  in   relazione   alle
          funzioni di cui al comma 7. 
              17. La  denominazione  «Ministero  dell'universita'   e
          della ricerca»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
          presente,  la  denominazione  «Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca»  in   relazione   alle
          funzioni di cui al comma 8. 
              18. La  denominazione  «Ministero  della   solidarieta'
          sociale» sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,
          la denominazione «Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali» in relazione alle funzioni di cui al  comma 6. Per
          quanto concerne tutte le altre funzioni del  Ministero  del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali,   la   denominazione
          esistente  e'  sostituita,  ad  ogni  effetto   e   ovunque
          presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale». 
              19. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri: 
              a) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  dagli
          articoli  52,  comma 1,  e  53  del   decreto   legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport.  Entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, lo statuto  dell'Istituto
          per il credito sportivo e' modificato al fine di  prevedere
          la vigilanza da parte  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e  del  Ministro  per  i  beni  e  le   attivita'
          culturali; 
              b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei  segretari
          comunali e provinciali nonche' sulla Scuola  superiore  per
          la formazione e la  specializzazione  dei  dirigenti  della
          pubblica amministrazione locale; 
              c)   l'iniziativa    legislativa    in    materia    di
          individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
          comuni,   province   e   citta'   metropolitane   di    cui
          all'articolo 117,  secondo   comma,   lettera   p),   della
          Costituzione,  nonche'  le   competenze   in   materia   di
          promozione  e  coordinamento  relativamente  all'attuazione
          dell'articolo 118,   primo   e   secondo    comma,    della
          Costituzione; 
              d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in  materia
          di politiche giovanili, nonche' le funzioni  di  competenza
          statale  attribuite  al  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali dall'articolo 46,  comma 1,  lettera  c),
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in  materia
          di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
          ivi  comprese  le  funzioni  di   indirizzo   e   vigilanza
          sull'Agenzia nazionale italiana del  programma  comunitario
          gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro  della
          solidarieta'  sociale.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri puo'  prendere  parte  alle  attivita'  del  Forum
          nazionale dei giovani; 
              e); 
              f) le funzioni di espressione del concerto in  sede  di
          esercizio delle funzioni di competenza  statale  attribuite
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  dagli
          articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e  48
          del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
          al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
              g) le funzioni  di  competenza  statale  attribuite  al
          Ministero   delle   attivita'   produttive   dalla    legge
          25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52,  53,
          54 e 55 del citato codice di  cui  al  decreto  legislativo
          11 aprile 2006, n. 198. 
              19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate  al
          Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
          del  decreto  legislativo   30 luglio   1999,   n. 300,   e
          successive  modificazioni,  in  materia  di  turismo,  sono
          attribuite al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri;  il
          Ministro  dello  sviluppo   economico   concerta   con   il
          Presidente del Consiglio dei  Ministri  l'individuazione  e
          l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
          da destinare al turismo, ivi comprese  quelle  incluse  nel
          Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di  tali
          funzioni e' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e   la
          competitivita'  del  turismo,  articolato  in  due   uffici
          dirigenziali  di   livello   generale,   che,   in   attesa
          dell'adozione  dei   provvedimenti   di   riorganizzazione,
          subentra  nelle  funzioni  della  Direzione  generale   del
          turismo che e' conseguentemente soppressa. 
              19-ter.   All'articolo 54   del   decreto   legislativo
          30 luglio  1999,  n. 300,  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
              «1. Il Ministero si articola in dipartimenti; 
              b) al  comma 2,  alinea,  sono  soppresse  le  seguenti
          parole: «di cui all'articolo 53»; 
              c) al comma 2, dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la
          seguente: 
              «d-bis) turismo». 
              19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo   sono   trasferite    le    risorse    finanziarie
          corrispondenti  alla  riduzione   della   spesa   derivante
          dall'attuazione   del   comma 1,   nonche'   le   dotazioni
          strumentali  e  di  personale  della  soppressa   Direzione
          generale  del  turismo  del   Ministero   delle   attivita'
          produttive.  In  attesa  dell'emanazione  del   regolamento
          previsto  dal  comma 23,  l'esercizio  delle  funzioni   e'
          assicurato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato a  provvedere,  per  l'anno  2006,  con  propri
          decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  delle   risorse   finanziarie   della   soppressa
          Direzione generale del  turismo  iscritte  nello  stato  di
          previsione del Ministero dello sviluppo  economico  nonche'
          delle risorse corrispondenti  alla  riduzione  della  spesa
          derivante  dall'attuazione  del   comma 1,   da   destinare
          all'istituzione del  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la
          competitivita' del turismo . 
              19-quinquies.  Con  regolamento   adottato   ai   sensi
          dell'articolo 17,  comma 2,  della  legge  23 agosto  1988,
          n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori  oneri  per
          il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti  della
          Commissione di cui  all'articolo 38  della  legge  4 maggio
          1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
          in carica  dei  suoi  componenti  sulla  base  delle  norme
          generali contenute nella medesima legge. A decorrere  dalla
          data di entrata in vigore  del  regolamento  sono  abrogati
          l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata
          legge n. 184 del 1983. 
              20. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita  la
          seguente: 
              «b)  italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri;». 
              21. All'articolo 8, comma 2,  del  decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro  per  gli
          affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia
          di rispettiva competenza». 
              22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi
          del comma 19: 
              a)  quanto  alla  lettera  a),  sono  trasferite   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
          organizzative del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, con le relative  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali; 
              b) quanto alle lettere  b)  e  c),  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  utilizza  le  inerenti  strutture
          organizzative del Ministero  dell'interno.  L'utilizzazione
          del personale puo'  avvenire  mediante  avvalimento  ovvero
          nelle forme di cui  agli  articoli  9,  comma 2,  e  9-bis,
          comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
              c) quanto alla lettera d), la Presidenza del  Consiglio
          dei  Ministri  puo'  avvalersi  del  Forum  nazionale   dei
          giovani; 
              d) quanto alla lettera e), il Presidente del  Consiglio
          dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio  per
          il contrasto della pedofilia e della  pornografia  minorile
          di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della  legge  3 agosto
          1998, n. 269. 
              22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica  di  cui
          all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies,  del
          decreto-legge  14 marzo  2005,   n. 35,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  14 maggio  2005,   n. 80,   e
          successive  modificazioni,  sono   soppresse.   Presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   e'   costituita
          l'Unita'  per   la   semplificazione.   L'Unita'   per   la
          semplificazione opera in posizione di autonomia  funzionale
          e svolge, tra  l'altro,  compiti  di  supporto  tecnico  di
          elevata qualificazione per  il  Comitato  interministeriale
          per l'indirizzo e la guida strategica  delle  politiche  di
          semplificazione e di  qualita'  della  regolazione  di  cui
          all'articolo 1 del  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n. 4,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge  9 marzo  2006,
          n. 80. Non     trova     conseguentemente      applicazione
          l'articolo 24, comma 3, del  decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche'  l'articolo 29  del
          decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  4 agosto  2006,  n. 248,  fermo
          restando il vincolo di spesa  di  cui  al  presente  comma.
          Della Unita' per la semplificazione fa parte  il  capo  del
          dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e i  componenti  sono
          scelti    tra    professori    universitari,     magistrati
          amministrativi,  contabili  ed  ordinari,  avvocati   dello
          Stato, funzionari parlamentari, avvocati  del  libero  foro
          con   almeno   quindici   anni   di   iscrizione   all'albo
          professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
          esperti di elevata  professionalita'.  Se  appartenenti  ai
          ruoli delle pubbliche  amministrazioni,  gli  esperti  e  i
          componenti  dell'Unita'   possono   essere   collocati   in
          aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei
          rispettivi ordinamenti. La dotazione  organica  dell'Unita'
          per  la  semplificazione  e'  costituita  da   una   figura
          dirigenziale di prima fascia con funzioni di  coordinatore,
          individuata  tra  figure,  anche  estranee  alla   pubblica
          amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della
          legislazione e  della  semplificazione  normativa,  da  tre
          figure dirigenziali di seconda  fascia,  scelte  anche  tra
          estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente
          di sette unita' di personale non dirigenziale  che  possono
          essere scelte tra appartenenti ai  ruoli  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni  centrali
          o di altre  pubbliche  amministrazioni.  Il  personale  non
          dirigenziale  proveniente  dai  ruoli  di   amministrazioni
          diverse dai Ministeri  mantiene  il  trattamento  economico
          fisso e  continuativo  in  godimento  con  oneri  a  carico
          dell'amministrazione  di  appartenenza.  Dell'Unita'  fanno
          parte  inoltre  non  piu'  di  cinque  esperti  di  provata
          competenza e quindici componenti  scelti  tra  esperti  nei
          settori  di  interesse  per  l'attuazione  delle   funzioni
          delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.  Per
          il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
          cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto  del  venticinque  per
          cento.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri si provvede, altresi', al riordino delle  funzioni
          e  delle  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri relative all'esercizio delle funzioni  di  cui  al
          presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
          A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  suddetto
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
          abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
          n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
          l'articolo 29  del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n. 223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  2006,
          n. 248,    non    si    applica,    altresi',    all'Unita'
          tecnica-finanza di progetto  di  cui  all'articolo 7  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  alla  segreteria  tecnica
          della cabina di  regia  nazionale  di  cui  all'articolo 5,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
          all'articolo 6  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9 febbraio  1999,  n. 61. La
          segreteria    tecnico-operativa    istituita    ai    sensi
          dell'articolo 22,  comma 2,  della  legge  9 gennaio  1991,
          n. 10, e successive modificazioni,  costituisce  organo  di
          direzione ricadente  tra  quelli  di  cui  all'articolo 29,
          comma 7,   del   decreto-legge   4 luglio   2006,   n. 223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto  2006,
          n. 248. 
              22-ter.  Il   comma 2   dell'articolo 9   della   legge
          23 agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente: 
              «2. Ogni qualvolta la legge  o  altra  fonte  normativa
          assegni, anche in via delegata,  compiti  specifici  ad  un
          Ministro senza portafoglio  ovvero  a  specifici  uffici  o
          dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario  di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri». 
              23. In  attuazione  delle  disposizioni  previste   dal
          presente  decreto  e  limitatamente  alle   amministrazioni
          interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
          dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,
          n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero
          massimo delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo  da
          assicurare che al termine del processo di  riorganizzazione
          non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
          previsto per i Ministeri di origine  e  si  resti  altresi'
          entro il limite complessivo  della  spesa  sostenuta,  alla
          data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  per  la
          totalita' delle strutture di cui al presente comma. 
              23-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,   sentiti   i   Ministri    interessati,    previa
          consultazione delle organizzazioni  sindacali  maggiormente
          rappresentative, sono determinati i criteri e le  modalita'
          per l'individuazione  delle  risorse  umane  relative  alle
          funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
          9 e 19-quater. 
              24. All'articolo 13,   comma 1,    del    decreto-legge
          12 giugno  2001,  n. 217,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 3 agosto  2001,  n. 317,  dopo  le  parole:  «i
          singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza
          portafoglio,». 
              24-bis.   All'articolo 14,   comma 2,    del    decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo,
          e' inserito  il  seguente:  «All'atto  del  giuramento  del
          Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi  compresi
          gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze
          e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro». 
              24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come  modificato
          dal comma 24-bis del presente articolo,  decorre,  rispetto
          al giuramento dei Ministri in carica alla data  di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,  comunque,  le
          assegnazioni e gli incarichi conferiti  successivamente  al
          17 maggio 2006. 
              24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
          di personale pari a quello previsto per le  segreterie  dei
          Sottosegretari  di  Stato.  Tale  contingente  si   intende
          compreso nel contingente complessivo  del  personale  degli
          uffici di  diretta  collaborazione  stabilito  per  ciascun
          Ministro, con relativa riduzione delle risorse  complessive
          a tal fine previste. 
              24-quinquies. Abrogato. 
              24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi  24-quater
          e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  30 luglio  1999,
          n. 300,   e   dell'articolo 14,   comma 2,   del    decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,
          gli incarichi, le nomine o  le  assegnazioni  di  personale
          incompatibili con  i  commi  24-quater  e  24-quinquies,  a
          qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di  diritto  ove
          non  siano   utilizzati   per   gli   uffici   di   diretta
          collaborazione del Ministro,  nei  limiti  delle  dotazioni
          ordinarie di questi ultimi. 
              24-septies.  E'  abrogato  l'articolo 3   della   legge
          6 luglio 2002, n. 137. 
              24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  14 maggio
          2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le
          seguenti parole: «, di  cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti
          preposti a uffici  di  livello  dirigenziale  generale  del
          Ministero». 
              24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni,  le  parole:  «,  ovvero  espletamento   del
          mandato  parlamentare  di   senatore   o   deputato   della
          Repubblica,  nonche'   di   consigliere   regionale»   sono
          soppresse. 
              25. Le modalita' di  attuazione  del  presente  decreto
          devono essere tali da garantire  l'invarianza  della  spesa
          con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
          in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste  dalla
          legislazione vigente e stanziate in bilancio,  fatta  salva
          la  rideterminazione  degli   organici   quale   risultante
          dall'attuazione  dell'articolo 1,  comma 93,  della   legge
          30 dicembre 2004, n. 311. 
              25-bis. Dal riordino delle competenze dei  Ministeri  e
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e  dal  loro
          accorpamento non deriva alcuna  revisione  dei  trattamenti
          economici complessivi in  atto  corrisposti  ai  dipendenti
          trasferiti  ovvero   a   quelli   dell'amministrazione   di
          destinazione che si  rifletta  in  maggiori  oneri  per  il
          bilancio dello Stato. 
              25-ter. Gli  schemi  dei  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri,  attuativi   del   riordino   dei
          Ministeri e della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          previsti dal presente decreto, sono corredati da  relazione
          tecnica  e  sottoposti  per  il  parere  alle   Commissioni
          parlamentari competenti  per  materia  e  alle  Commissioni
          bilancio del Senato della Repubblica  e  della  Camera  dei
          deputati per i profili di  carattere  finanziario.  Decorsi
          trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
          possono essere comunque adottati. 
              25-quater. L'onere relativo  ai  contingenti  assegnati
          agli uffici di diretta  collaborazione  dei  Ministri,  dei
          vice Ministri  e  dei  Sottosegretari  di  Stato  non  deve
          essere, comunque, superiore al limite di spesa  complessivo
          riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
          del presente decreto. 
              25-quinquies. All'onere  relativo  alla  corresponsione
          del trattamento economico  ai  Ministri,  vice  Ministri  e
          Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8  e
          19 del presente articolo, pari ad euro 250.000  per  l'anno
          2006 e ad euro  375.000  a  decorrere  dall'anno  2007,  si
          provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad  euro
          375.000  per  l'anno  2007,   mediante   riduzione,   nella
          corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa  recata
          dall'articolo 3,  comma 6-quaterdecies,  del  decreto-legge
          14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad  euro  375.000  a
          decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
          2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2006, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri. 
              25-sexies.   Al   maggiore   onere   derivante    dalla
          corresponsione   dell'indennita'   prevista   dalla   legge
          9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per  l'anno
          2006 e ad euro 6.864.000 a  decorrere  dall'anno  2007,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2006, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero degli affari esteri.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 8, del  decreto-legge
          9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per  il
          rafforzamento   della   capacita'   amministrativa    delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia: 
              «Art. 8 (Reclutamento di personale per le attivita'  di
          controllo, audit, anticorruzione e  trasparenza).  -  1. In
          considerazione delle maggiori responsabilita' connesse  con
          le funzioni di  supporto  ai  compiti  di  audit  del  PNRR
          assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77  e
          del sostegno ai competenti uffici  del  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato   per   l'attivita'   di
          monitoraggio e controllo del  PNRR,  sono  istituite  sette
          posizioni dirigenziali di livello generale, destinate  alla
          direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
          Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione  di
          funzione dirigenziale di  livello  non  generale  destinata
          alla  Ragioneria  territoriale  di  Roma,  nell'ambito  del
          Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
              2. I  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  dello
          Stato  con  funzioni  dirigenziali  di   livello   generale
          assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito
          nella tabella  di  cui  all'Allegato  I,  il  coordinamento
          unitario delle attivita' di cui al comma 1. 
              3. Il raccordo con il semestre europeo,  come  definito
          all'articolo 2-bis  del  regolamento  (CE)  n. 1466/97  del
          Consiglio,  del  7 luglio  1997,  in  merito  ai  progressi
          compiuti nella realizzazione del PNRR e  con  il  programma
          nazionale  di  riforma  viene  assicurato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che
          provvede inoltre a curare i rapporti con la  Banca  europea
          per gli investimenti e con  altri  soggetti  per  eventuali
          partecipazioni pubblico-private attivate  per  l'attuazione
          del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le
          eventuali proposte di modifica all'accordo di  prestito  di
          cui  all'articolo 15  del  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio  del  12 febbraio  2021,
          anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto  indicato
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine  sono
          istituite presso il Dipartimento del Tesoro  due  posizioni
          di  funzione  dirigenziale  di  livello  non  generale   di
          consulenza, studio e ricerca. 
              4. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo 7,
          comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77. 
              5. Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui   al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di  euro  941.000
          per l'anno  2021  e  di  euro  2.257.000  a  decorrere  dal
          2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte
          corrente iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2021  -
          2023,  nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva   e
          speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 48 del  decreto-legge
          31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29 luglio  2021,  n. 108,  (governance   del   Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione   e   snellimento   delle   procedure)   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
          contratti pubblici PNRR e  PNC).  -  1. In  relazione  alle
          procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici,   anche
          suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in  tutto  o  in
          parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea, si applicano le disposizioni del presente  titolo,
          l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
          n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
          2020, n. 77, nonche' le disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo 26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Le stazioni appaltanti  possono  altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di   cui   all'articolo 63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di  cui  al  comma 1,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
              5. Per le finalita' di cui  al  comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n. 50  del  2016,   e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma 5,  del
          decreto  legislativo  n. 50  del  2016. Sul   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara,  e'
          sempre  convocata  la  conferenza   di   servizi   di   cui
          all'articolo 14,  comma 3,  della  legge   7 agosto   1990,
          n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del
          progetto  definitivo  in  sede  di   offerta   ovvero,   in
          alternativa,  mediante  offerte   aventi   a   oggetto   la
          realizzazione  del  progetto   definitivo,   del   progetto
          esecutivo e  il  prezzo.  In  entrambi  i  casi,  l'offerta
          relativa al prezzo indica  distintamente  il  corrispettivo
          richiesto  per  la   progettazione   definitiva,   per   la
          progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei  lavori.  In
          ogni caso, alla  conferenza  di  servizi  indetta  ai  fini
          dell'approvazione del progetto definitivo  partecipa  anche
          l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,
          ad  adeguare  il  progetto  alle   eventuali   prescrizioni
          susseguenti  ai  pareri  resi  in  sede  di  conferenza  di
          servizi.    A    tal    fine,    entro    cinque     giorni
          dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
          definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
          sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile  unico
          del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione  dei
          pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
          del progetto. 
              6. Le   stazioni   appaltanti   che   procedono    agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di  cui  all'articolo 23,
          comma 1, lettera h),  del  decreto  legislativo  n. 50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo 1,
          comma 9,   del   decreto-legge   18 aprile   2019,   n. 32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al
          31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere
          di cui all'articolo 215, comma 3, del  decreto  legislativo
          n. 50  del  2016. Con  provvedimento  del  Presidente   del
          Consiglio Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  sono  individuate   le   modalita'   di
          presentazione delle richieste di parere di cui al  presente
          comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti  e
          degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5  e  6,  del
          decreto  legislativo  n. 50  del   2016,   occorrenti   per
          l'espressione del parere,  e  sono  altresi'  disciplinate,
          fermo  quanto  previsto   dall'articolo 44   del   presente
          decreto,  procedure  semplificate  per  la  verifica  della
          completezza  della  documentazione  prodotta  e,  in   caso
          positivo, per la  conseguente  definizione  accelerata  del
          procedimento. 
              7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale
          di cui all'articolo 216, comma 11, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti  dalle
          centrali di committenza in attuazione  di  quanto  previsto
          dal presente articolo, possono essere posti a carico  delle
          risorse  di  cui  all'articolo 10,  comma 5,  del  presente
          decreto.».