(( Art. 18-bis
Misure per favorire l'attuazione del PNRR
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per la
realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del
PNRR e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di
500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di
convenzioni con universita', enti e istituti di ricerca, nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da
assegnare tramite procedure competitive».
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i
progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai
sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del
medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione
della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto
all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere,
emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i
successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per
le amministrazioni richiedenti. E' facolta' dell'amministrazione
aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato
che dia conto delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse
pubblico soddisfatto.
4. La richiesta del parere di cui al comma 3 e' preliminare alla
dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato
pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e' sottoscritta
dall'organo di vertice della stessa ed e' inviata al DIPE e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di
fattibilita' tecnico-economica della proposta, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule
visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore
documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.
6. Per le finalita' di cui al comma 3, e' istituito, mediante
protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE,
un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui
tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai
componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 6, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' altresi' autorizzato ad assumere, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante
scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unita' di
personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con le
medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento
degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate
e' autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria
vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale
corrispondente alle facolta' assunzionali disponibili a legislazione
vigente gia' autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o da autorizzare ai sensi
del predetto articolo 35, comma 4, entro la data del 31 dicembre
2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo
precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso
unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di
mobilita', ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse
decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021
sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro
4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022
e ad euro 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle
risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla
compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a
3.856.086 euro per l'anno 2022 e a 2.062.426 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale,
l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attivita' istituzionali
da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate - Riscossione ai
sensi dell'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 22 ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225, puo' conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, anche in eccedenza rispetto alle misure
percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti
dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti
dell'Agenzia delle entrate e delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari
a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
9. Il presente articolo non si applica alle concessioni
autostradali nonche' alle procedure che prevedono l'espressione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS).
10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da
programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi
complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027
non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa
previsti dalla normativa vigente. All'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, il comma 24-quinquies e' abrogato.
11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni
territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
in relazione alle finalita' previste dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta
alle vigenti facolta' assunzionali, nei limiti della vigente
dotazione organica, un contingente di 50 unita' di personale da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo
svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione di
apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine e' autorizzata
la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui
a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
12. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale di cui
all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in
attuazione di quanto previsto dal presente articolo, possono essere
posti a carico delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del
presente decreto». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e
trasparenza). - 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti
finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e' istituito un
ufficio dirigenziale di livello non generale avente
funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22
paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE)
2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle
strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale,
nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a
linee di intervento realizzate a livello territoriale,
dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.
2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede,
anche in collaborazione con le amministrazioni di cui
all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del
programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR,
assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del
Regolamento (UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi
obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla
verifica della qualita' e completezza dei dati di
monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1,
comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge
attivita' di supporto ai fini della predisposizione dei
rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del
Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in
itinere ed ex post del PNRR e' autorizzata la spesa di
250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal
2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con
universita', enti e istituti di ricerca, nonche'
all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di
ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine
di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio
degli interventi del PNRR nonche' di esercitare la gestione
e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia
e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad
assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta'
assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica,
un contingente di personale non dirigenziale di alta
professionalita', da destinare ai Dipartimenti del tesoro e
delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unita', da
inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del
comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto
contingente di personale e' effettuato senza il previo
svolgimento delle previste procedure di mobilita' e
mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici.
2-bis. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i
Sottosegretari" sono soppresse.
3. L'Unita' di missione si articola in due uffici
dirigenziali di livello non generale. Essa provvede
altresi' a supportare le attivita' di valutazione delle
politiche di spesa settoriali di competenza del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme
e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo
di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate
alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente
all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020,
n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una
sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria,
e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica
del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di
posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.
4. Per le finalita' dell'articolo 6 e del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e'
autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello
dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in
deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle
deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unita'
di livello dirigenziale non generale. Per le finalita' di
cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e' istituita una
posizione di funzione dirigenziale di livello generale di
consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalita' il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi del
supporto della societa' Studiare Sviluppo srl, anche per la
selezione delle occorrenti professionalita' specialistiche.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con le
modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il
presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali
non generali del Ministero dell'economia e delle finanze,
nelle more del perfezionamento del regolamento di
organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro
il 31 luglio 2022 con le modalita' di cui all'articolo 10
del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di
prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui
all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono
essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di
nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto
regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi
ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti
rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del
presente articolo.
6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze
tecniche e funzionali all'amministrazione economica
finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attivita'
puo' avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le
modalita' che saranno definite in specifica Convenzione,
per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto. Alla societa' Sogei S.p.A. non si applicano le
disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa e la stessa
determina i processi di selezione e assunzione di personale
in base a criteri di massima celerita' ed efficacia,
prediligendo modalita' di selezione basate su requisiti
curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla
gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge
14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni
di economicita', efficienza ed efficacia circa
l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si
informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la
Corte dei conti europea, secondo quanto previsto
dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti
riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato
di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
8. Ai fini del rafforzamento delle attivita' di
controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al
contrasto della corruzione, delle frodi, nonche' ad evitare
i conflitti di interesse ed il rischio di doppio
finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di
interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici
protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046
per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere
dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a
euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a
decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a
euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a
euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 35 (Reclutamento del personale). -
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3, volte all'accertamento della professionalita'
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso
dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche
professionalita'.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono
per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa
verifica della compatibilita' della invalidita' con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i
figli del personale delle Forze armate, delle Forze
dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale deceduto
nell'espletamento del servizio, nonche' delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed
integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita' di
svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e assicurino
economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove
e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti
anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento
di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore
di ricerca o del master universitario di secondo livello.
In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree
dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi
dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al
master universitario di secondo livello, quelle pertinenti
alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite
massimo complessivo del 50 per cento delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in
materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di
personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati
dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui al
comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante
concorso pubblico:
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per
cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di
pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di
servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il
bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con
apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal
personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data
di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di
contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che
emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio
2013, sono dettati modalita' e criteri applicativi del
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui
alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre
categorie riservatarie. Le disposizioni normative del
comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono
conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
3-quater.
4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni
approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti
pubblici non economici.
4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante
l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato
per contingenti superiori alle cinque unita', inclusi i
contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti
dall'articolo 36.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al
comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo
svolgimento delle proprie procedure selettive, possono
rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e
avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto
di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni
(RIPAM). Tale Commissione e' nominata con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta dal
Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per
gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del
lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e
dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice
i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure
concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d)
assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e)
adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie
delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione
RIPAM si avvale di personale messo a disposizione
dall'Associazione Formez PA.
5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di
concorso puo' fissare un contributo di ammissione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella
legge 30 ottobre 2013, n. 125.
5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche
avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione
RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo
sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a
livello nazionale e internazionale in materia di
reclutamento del personale, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per
le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del
personale sanitario, tecnico e professionale, anche
dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate
di concerto con il Ministero della salute.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni (260), ad eccezione dei direttori dei servizi
generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed
educative che permangono nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a tre anni. La presente
disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti
collettivi.
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento
del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono
vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza
inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della
parita' di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici e'
garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con
riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando
tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi
altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con
identico risultato.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia
ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui
all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e
successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi, i
requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni):
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione in
servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonche' di
limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro
flessibile nel pubblico impiego). - 1. All'articolo 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "Per rispondere ad esigenze
temporanee ed eccezionali" sono sostituite dalle seguenti:
"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale" e le parole "di cui alla lettera
d), del comma 1, dell'articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo";
a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per prevenire fenomeni di precariato, le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni
del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie
graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. E' consentita l'applicazione
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia
della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e
dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.";
b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. Le disposizioni previste dal decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle
pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i
settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facolta' di
ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato
esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al
comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato
posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti
che operano in violazione delle disposizioni del presente
articolo sono, altresi', responsabili ai sensi
dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di
irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo'
essere erogata la retribuzione di risultato.";
c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo.
2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: "Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto." sono
sostituite dalle seguenti: "Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
comma, fermo restando il divieto di costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto
previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.".
3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, e' subordinata alla verifica:
a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica,
salve comprovate non temporanee necessita' organizzative
adeguatamente motivate;
b).
3-bis. Per la copertura dei posti in organico, e'
comunque necessaria la previa attivazione della procedura
prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di
trasferimento unilaterale del personale eccedentario.
3-ter. - 3-quater.
3-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il
reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge
mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi
di imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi
unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche
avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui
al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa
ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia
di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della
funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno,
verifica le vacanze riguardanti le sedi delle
amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali
vacanze risultino riferite ad una singola regione, il
concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi
pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto
del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale solo
attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte
presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al
loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote
annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui
ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di
corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, o previste dalla normativa
vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono
essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi
pubblici per specifiche professionalita'. Le regioni e gli
enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad
attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno,
nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza
delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile
sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
3-septies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al
comma 3-quinquies, il bando di concorso puo' fissare un
contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato
in misura non superiore a 10 euro.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2017.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, al fine di
individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei
profili professionali di riferimento, i vincitori e gli
idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per
assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtu' di
contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i
requisiti di anzianita' previsti dal comma 6, nonche' i
lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre
2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le
pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle
procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le
informazioni richieste. I dati ottenuti a seguito del
monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del
Dipartimento della funzione pubblica. Al fine di ridurre
presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei
contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio
di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che
sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti
per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il
fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e
dei principi costituzionali sull'adeguato accesso
dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro il 30 marzo 2014, nel
rispetto della disciplina prevista dal presente articolo,
sono definiti, per il perseguimento delle predette
finalita', criteri di razionale distribuzione delle risorse
finanziarie connesse con le facolta' assunzionali delle
pubbliche amministrazioni.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2016 (38), al fine
di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della
professionalita' acquisita dal personale con contratto di
lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il
numero dei contratti a termine, le amministrazioni
pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite
finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia
dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli
assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le
amministrazioni interessate, previo espletamento della
procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami,
per assunzioni a tempo indeterminato di personale non
dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio (39) con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in
ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta
collaborazione degli organi politici. Il personale non
dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di
cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura
selettiva di cui al presente comma indetta da
un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale,
anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il
bando. Le procedure selettive di cui al presente comma
possono essere avviate solo a valere sulle risorse
assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate, in misura non superiore
al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui
all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito
alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni
nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse.
Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica
di settore.
6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole:
"con riferimento alla data di entrata in vigore della
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge, entro i termini di cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101,".
6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le
parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti:
"siano in effettivo servizio".
6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le
regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli
ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente
articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e
alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel
rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale,
procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda,
del personale non dirigenziale assunto con contratto di
lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione
delle procedure selettive precedentemente indicate, che
abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze
negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui
al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare,
nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta
per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a
tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla
conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il
31 dicembre 2016.
7. Per meglio realizzare le finalita' del comma 6 sono
di norma adottati bandi per assunzioni a tempo
indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale,
salvo diversa motivazione tenuto conto dell'effettivo
fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie
dedicate.
8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco
regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che
contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di
servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in
organico relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno
e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6,
procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti
di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati
nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta
alla Regione competente.
9. Le amministrazioni pubbliche che nella
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di
effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari
previsti dalla normativa vigente in materia e, in
particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la
stipula dei contratti a tempo determinato previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo
determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente
decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie
dipendenze. La proroga puo' essere disposta, in relazione
al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie
disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti,
indicati nella programmazione triennale di cui al
precedente periodo, fino al completamento delle procedure
concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo
restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
province possono prorogare fino al 31 dicembre 2018 i
contratti di lavoro a tempo determinato nonche' i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto, per le strette necessita' connesse alle esigenze
di continuita' dei servizi e nel rispetto dei vincoli
finanziari di cui al presente comma, del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa di
contenimento della spesa complessiva di personale. Per le
proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del
personale degli enti di ricerca possono essere, altresi',
utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui
all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il
personale direttamente impiegato in specifici progetti di
ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente
alla durata dei progetti medesimi.
9-bis.
9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari
standard di funzionalita' dell'Amministrazione
dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in
materia di immigrazione, il Ministero dell'interno e'
autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al
personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio
2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui
al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento
della procedura assunzionale, alla quale si applica il
limite del 50 per cento delle risorse finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta' assunzionali
previste dalla legislazione vigente, e' autorizzata la
proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo
stesso personale nei limiti numerici e finanziari
individuati con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo
alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di
euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente
riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali,
tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e
9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e
tenuto conto dei criteri definiti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla
normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6,
7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalita' del
Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni
per il personale dedicato alla ricerca in sanita',
finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per
l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e
post laurea in possesso del personale precario nonche' per
il personale medico in servizio presso il pronto soccorso
delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di
prestazione continuativa, ancorche' non in possesso della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e
d'urgenza. Resta comunque salvo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e
assunzionali, nonche' dell'autonomia organizzativa
dell'INPS, le liste speciali, gia' costituite ai sensi
dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste
speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i
medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
che risultavano gia' iscritti nelle liste alla data del
31 dicembre 2007. Ai fini della razionalizzazione del
servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche
di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio
per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente.
10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e
provinciali). - 1. I comitati locali e provinciali
esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei
comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano,
assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalita'
giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme
del titolo II del libro primo del codice civile e sono
iscritti di diritto nei registri provinciali delle
associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi,
per quanto non diversamente disposto dal presente decreto,
la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla
data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti
comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di
carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente
nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il
30 giugno 2014, del termine di assunzione della
personalita' giuridica di diritto privato. Sulla base delle
istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci
giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione,
al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da
cui risulti l'assenza di oneri per la finanza pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non
autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono
respinte.
2. I comitati locali e provinciali, costituiti in
associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali
esistenti alla data di entrata in vigore del presente
articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni
stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del
Servizio sanitario nazionale.
3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso i comitati locali e
provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013
esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato
centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei
comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in
mobilita' presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in
ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla
naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione nonche', per quanto di
competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate
le modalita' organizzative e funzionali dell'Associazione
anche con riferimento alla sua base associativa
privatizzata.
4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con
oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di
lavoro a tempo determinato gia' operante nell'ambito
dell'espletamento di attivita' in regime convenzionale
ovvero nell'ambito di attivita' finanziate con fondi
privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9.".
10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".
10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012"
sono sostituite dalle seguenti: ", 2012, 2013 e 2014"; dopo
le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione"
sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che
del consolidato"; dopo le parole: "sara' approvato per il
2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014";
dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".
10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le
parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto
periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e
2014".
10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. I certificati per l'attivita' sportiva non
agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del
Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai
medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico
specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico
nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali
certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame
clinico e degli accertamenti, incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con
decreto del Ministro della salute, su proposta della
Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di
sanita'. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".
11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e' aggiunto il
seguente periodo:
"Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili
nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le
deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto
del patto di stabilita' e dei vincoli finanziari che
limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il
regime delle assunzioni, anche al relativo personale
educativo e scolastico.".
12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le
parole "ed educativi," sono aggiunte le seguenti: "servizi
scolastici e per l'infanzia,".
13. Al fine di assicurare la continuita' delle
attivita' di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano
e sociale della citta' dell'Aquila e dei comuni del
cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalita'
e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei
rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di
stabilita' interno e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.
14. Per le finalita' di cui al comma 13, il comune
dell'Aquila puo' prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2,
comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto
dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015
nonche' per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, nel limite
massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a
valere sulle disponibilita' in bilancio, fermo restando il
rispetto del patto di stabilita' interno e della vigente
normativa in materia di contenimento della spesa
complessiva di personale. Per le medesime finalita', i
comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e
non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo
determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonche'
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio
ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di
spesa di 0,5 milioni di euro.
15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai
concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo
periodo del presente comma, relativamente ai concorsi per
il reclutamento del personale di magistratura ordinaria,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero della giustizia.
16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le
parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti
pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e'
concessa, in sede di approvazione del piano triennale del
fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico,
secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al
presente comma e' concessa in sede di approvazione dei
Piani triennali di attivita' e del piano di fabbisogno del
personale e della consistenza dell'organico, di cui
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto.
16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono
sostituite dalle seguenti: "il permesso e' giustificato";
b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le
seguenti: ", anche in ordine all'orario,";
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o
trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".
16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene
complessivamente su base nazionale e la relativa
assegnazione alle singole camere di commercio delle unita'
di personale da assumere e' stabilita con decreto del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri
individuati da un'apposita commissione, costituita senza
oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque
componenti: due in rappresentanza del Ministero dello
sviluppo economico, dei quali uno con funzione di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere.
Dalle disposizioni del periodo precedente non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 (Disposizioni urgenti
per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le
finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere
al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze
indifferibili):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato). -
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le societa' del Gruppo
Equitalia sono sciolte, a esclusione della societa' di cui
alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse
dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal
registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita
alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e' fatto divieto alle societa'
di cui al presente comma di effettuare assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
di contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l'esercizio delle
funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e' attribuito all'Agenzia delle
entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ed e' svolto dall'ente strumentale
di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuita' e la
funzionalita' delle attivita' di riscossione, e' istituito,
a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico,
denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente
strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto
all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia
delle entrate, che ne monitora costantemente l'attivita',
secondo principi di trasparenza e pubblicita'. L'ente
subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici
attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di
agente della riscossione con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. L'ente puo' anche svolgere le attivita' di
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle
amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con
esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa'
da esse partecipate. L'ente ha autonomia organizzativa,
patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi
dell'ente il direttore, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori dei conti, il cui presidente e'
scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il direttore dell'ente e' il direttore dell'Agenzia
delle entrate. Il comitato di gestione e' composto dal
direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati
dall'Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti. Ai
componenti del comitato di gestione non spetta alcun
compenso, indennita' o rimborso spese.
5. Lo statuto, approvato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze secondo le previsioni di cui
al comma 5-bis, disciplina le funzioni e le competenze
degli organi, indica le entrate dell'ente necessarie a
garantirne l'equilibrio economico-finanziario, stabilendo i
criteri concernenti la determinazione e le modalita' di
erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso,
nonche' i criteri per la definizione degli altri
corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o
privati, incluse le amministrazioni statali. Lo statuto
disciplina i casi e le procedure, anche telematiche, di
consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale,
altresi' promuovendo la partecipazione dei soggetti
interessati. Il comitato di gestione, su proposta del
direttore, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il
funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi,
i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo
statuto. Il comitato di gestione delibera altresi' il piano
triennale per la razionalizzazione delle attivita' di
riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle
spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i
contribuenti l'ente si conforma ai principi dello statuto
dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio
2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di
trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento
e della buona fede, nonche' agli obiettivi individuati
dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in
materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli
adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
L'ente opera nel rispetto dei principi di legalita' e
imparzialita', con criteri di efficienza gestionale,
economicita' dell'attivita' ed efficacia dell'azione, nel
perseguimento degli obiettivi stabiliti nella convenzione
di cui al comma 13 e garantendo la massima trasparenza
degli obiettivi stessi, dell'attivita' svolta e dei
risultati conseguiti.
5-bis. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative allo statuto sono trasmesse al Ministero
dell'economia e delle finanze per l'approvazione, secondo
le forme e le modalita' previste dall'articolo 60 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5-ter. Le deliberazioni del comitato di gestione
relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di
carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' ai bilanci
e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per
l'approvazione all'Agenzia delle entrate. L'approvazione
puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito.
Le deliberazioni si intendono approvate se nei
quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non e'
emanato alcun provvedimento ovvero non sono chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima
ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto fino a
quando non pervengono gli elementi richiesti; per
l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di
investimento si applicano i termini previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi restando i
controlli sui risultati, gli altri atti di gestione
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti
all'approvazione preventiva dell'Agenzia delle entrate.
5-quater. Al fine di incrementare l'efficacia,
l'efficienza e l'economicita' nello svolgimento sinergico
delle rispettive funzioni istituzionali, l'Agenzia delle
entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione possono
stipulare, senza nuovi o maggiori oneri, apposite
convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche
forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di
personale da un'agenzia all'altra.
5-quinquies. Al fine di agevolare l'integrazione
logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta
dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle
entrate-Riscossione puo' avvalersi di tutte le soluzioni
allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche
nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo
rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici
appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare
o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai
sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle
entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili,
ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni
dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del
demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi
dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle
entrate-Riscossione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto,
l'Agenzia delle entrate-Riscossione e' sottoposta alle
disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative
alle persone giuridiche private. Ai fini dello svolgimento
della propria attivita' e' autorizzata ad utilizzare
anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito
dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di
spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono versati
dall'ente di cui al comma 3 ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del
risultato d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del
decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Per l'anno
2017, sono validi i costi determinati, approvati e
pubblicati da Equitalia S.p.A., ai sensi del citato
articolo 9.
8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le
ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo
stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di
avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di
cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri
dipendenti delegati, che possono stare in giudizio
personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere
direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio
davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi
l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci
pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche'
nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
riscossione delle entrate degli enti locali e delle
societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti
iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute
sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611.
9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni
proprie della riscossione fiscale e delle competenze
tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle
senza soluzione di continuita', a decorrere dalla data di
cui al comma 1 il personale delle societa' del Gruppo
Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di
continuita' e con la garanzia della conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata
alla data del trasferimento, e' trasferito all'ente
pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una
collocazione organizzativa coerente e funzionale alle
esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono individuate le modalita' di
utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle
risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo
Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri
direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
10.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore
nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203
del 2005, e successive modificazioni, dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da
Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al
Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta
societa' Equitalia Giustizia Spa continua a svolgere le
funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I servizi
di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia
S.p.A. continuano ad essere forniti dalla societa' di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
c) gli organi societari delle societa' di cui al
comma 1 deliberano i bilanci finali di chiusura, corredati
delle relazioni di legge, che sono trasmessi per
l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Ai componenti degli organi delle societa' soppresse sono
corrisposti compensi, indennita' ed altri emolumenti solo
fino alla data di soppressione. Per gli adempimenti
successivi relativi al presente comma, ai predetti
componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese sostenute nella misura prevista dal rispettivo
ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello
scioglimento delle societa' di cui al comma 1, gli organi
dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali
delle stesse societa', corredati delle relazioni di legge.
Tali bilanci sono trasmessi per l'approvazione al Ministero
dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ai
componenti degli organi delle predette societa' sono
corrisposti compensi, indennita' e altri emolumenti
esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le societa' di cui al comma 1 redigono i
bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli indicati al
comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da
imposizione fiscale.
13. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, stipulata tra il
Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore
dell'Agenzia delle entrate, individua, per l'attivita'
svolta dall'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse necessarie a far fronte agli oneri di
funzionamento del servizio nazionale della riscossione,
stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in
favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per:
1) gli oneri di gestione calcolati, per le attivita'
svolte dalla stessa, sulla base di un'efficiente conduzione
aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di
carattere generale;
2) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) le strategie per la riscossione dei crediti affidati
dagli enti impositori, con particolare riferimento alla
definizione delle priorita', mediante un approccio
orientato al risultato piuttosto che al processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini
di economicita' della gestione, soddisfazione dei
contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle
entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di
prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
e) gli indicatori e le modalita' di verifica del
conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) le modalita' di indirizzo operativo e controllo
sull'operato dell'ente da parte dell'Agenzia delle entrate,
anche in relazione alla garanzia della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con
modalita' organizzative flessibili, che tengano conto della
necessita' di specializzazioni tecnico-professionali,
mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti,
ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il
risultato economico della medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni
preventive volte ad evitare aggravi moratori per i
contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con
l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge
27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione
di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano
al contribuente anche di individuare con certezza il debito
originario.
13-bis.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo
della gestione, ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato
raggiungimento, da parte dell'ente di cui al comma 3, degli
obiettivi stabiliti nella convenzione di cui al comma 13,
non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non
tempestivamente segnalati all'Agenzia delle entrate e, a
cura di quest'ultima, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per consentire l'adozione dei necessari
correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale
redige una relazione annuale sui risultati conseguiti,
evidenziando i dati relativi ai carichi di ruolo ad esso
affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti
ancora da riscuotere, le quote di credito divenute
inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto
ai risultati conseguiti. La relazione e' trasmessa
all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del
rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l'attivita' di
riscossione prosegue nel regime giuridico vigente. In sede
di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore
delegato di Equitalia S.p.A. e' nominato commissario
straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per
l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al comma 5 e
per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex
concessionari del servizio nazionale della riscossione e
agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si
intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di
cui al comma 3 del presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie
ai concessionari della gestione dei servizi della pubblica
amministrazione, all'articolo 6, numero 9-bis), della legge
22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole:
«dall'assegnazione» sono inserite le seguenti: «o dal
rinnovo» e dopo le parole: «corsi di formazione» sono
inserite le seguenti: «, anche in modalita' a distanza,».».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal
seguente:
«1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.».
2. Al Ministero dello sviluppo economico sono
trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione
del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per
le funzioni di programmazione economica e finanziaria non
ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente
articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
la quale e' trasferita alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali
e di personale. Sono trasferiti altresi' alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) e
l'Unita' tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le
parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e
settoriale e politiche di coesione».
2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo
il principio di» fino a: «politica industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale».
2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48, il decimo comma e' sostituito dal seguente:
«Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri».
2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile
2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, e' abrogato.
3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e
comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla
lettera a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b),
d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza,
lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «;
integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono
soppresse.
6. E' istituito il Ministero della solidarieta'
sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale: le
funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto
disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di
vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non
comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento
delle politiche per l'integrazione degli stranieri
immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche
previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono
individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche' delle
funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore;
possono essere, altresi', individuate forme di avvalimento
per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresi'
trasferiti al Ministero della solidarieta' sociale, con le
inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il
disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al
comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga
attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 6- bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, e' abrogato. Il personale in servizio presso il
soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga
e' assegnato alle altre strutture della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono,
infine, trasferite al Ministero della solidarieta' sociale
le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui
alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001,
n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per
l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle
relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il
Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del
Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma
comunitario gioventu'.
7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione.
A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ad eccezione di
quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508.
8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'articolo 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti,
il Ministero della pubblica istruzione si articolano in
dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le
strutture di primo livello del Ministero della solidarieta'
sociale e del Ministero del commercio internazionale.
9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge
6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002,
n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
responsabilita' limitata, disciplinate a tutti gli effetti
dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso
della denominazione di consorzio agrario e' riservato
esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione
dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3, 5 e 6, e
dell'articolo 6. E' abrogato, altresi', il comma 227
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
amministrativa, l'autorita' di vigilanza provvede alla
nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con il compito di chiudere la liquidazione entro il
31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui
all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la
medesima disposizione si applica anche ai consorzi agrari
in stato di concordato, limitatamente alla nomina di un
nuovo commissario unico. In mancanza della presentazione e
della autorizzazione della proposta di concordato
l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione
revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa. Per tutti gli
altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il
31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi
statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I
consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del
codice civile entro il 31 dicembre 2007.
9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la
registrazione a livello internazionale» fino a:
«specialita' tradizionali garantite» sono soppresse.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle
strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti
nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi
5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere
mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per
ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati
dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che
utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente
agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti
in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla
rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di
durata non superiore al 30 giugno 2008. 10-ter. Al fine di
assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni
cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di
incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis
del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi
termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del
presente articolo, e in relazione alle strutture
trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi
dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi
5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da
parte delle amministrazioni di cui al predetto
comma 10-bis.
11. La denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero
delle politiche agricole e forestali».
12. La denominazione «Ministero dello sviluppo
economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero delle attivita' produttive» in
relazione alle funzioni gia' conferite a tale Dicastero,
nonche' a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto
disposto dai commi 13, 19 e 19-bis.
13. La denominazione «Ministero del commercio
internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero delle attivita'
produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.
13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione:
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».
14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture»
sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.
15. La denominazione «Ministero dei trasporti»
sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.
16. La denominazione «Ministero della pubblica
istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» in relazione alle
funzioni di cui al comma 7.
17. La denominazione «Ministero dell'universita' e
della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca» in relazione alle
funzioni di cui al comma 8.
18. La denominazione «Ministero della solidarieta'
sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche
sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per
quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la denominazione
esistente e' sostituita, ad ogni effetto e ovunque
presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale».
19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli
articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto
per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per i beni e le attivita'
culturali;
b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari
comunali e provinciali nonche' sulla Scuola superiore per
la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale;
c) l'iniziativa legislativa in materia di
individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di
comuni, province e citta' metropolitane di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, nonche' le competenze in materia di
promozione e coordinamento relativamente all'attuazione
dell'articolo 118, primo e secondo comma, della
Costituzione;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche giovanili, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni,
ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza
sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario
gioventu', esercitate congiuntamente con il Ministro della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' prendere parte alle attivita' del Forum
nazionale dei giovani;
e);
f) le funzioni di espressione del concerto in sede di
esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli
articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48
del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui
al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
g) le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero delle attivita' produttive dalla legge
25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53,
54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198.
19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.
19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;
b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti
parole: «di cui all'articolo 53»;
c) al comma 2, dopo la lettera d), e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) turismo».
19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni
strumentali e di personale della soppressa Direzione
generale del turismo del Ministero delle attivita'
produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento
previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e'
assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e il Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri
decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri delle risorse finanziarie della soppressa
Direzione generale del turismo iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche'
delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa
derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo .
19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della
Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata
in carica dei suoi componenti sulla base delle norme
generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati
l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata
legge n. 184 del 1983.
20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), e' inserita la
seguente:
«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari
esteri;».
21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli
affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia
di rispettiva competenza».
22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi
del comma 19:
a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture
organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali;
b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del
Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture
organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione
del personale puo' avvenire mediante avvalimento ovvero
nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio
dei Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei
giovani;
d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio
dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per
il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile
di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto
1998, n. 269.
22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui
all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e
successive modificazioni, sono soppresse. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita
l'Unita' per la semplificazione. L'Unita' per la
semplificazione opera in posizione di autonomia funzionale
e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di
elevata qualificazione per il Comitato interministeriale
per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006,
n. 80. Non trova conseguentemente applicazione
l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Non si applicano l'articolo 1, comma 9, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo
restando il vincolo di spesa di cui al presente comma.
Della Unita' per la semplificazione fa parte il capo del
dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono
scelti tra professori universitari, magistrati
amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro
con almeno quindici anni di iscrizione all'albo
professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed
esperti di elevata professionalita'. Se appartenenti ai
ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i
componenti dell'Unita' possono essere collocati in
aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei
rispettivi ordinamenti. La dotazione organica dell'Unita'
per la semplificazione e' costituita da una figura
dirigenziale di prima fascia con funzioni di coordinatore,
individuata tra figure, anche estranee alla pubblica
amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della
legislazione e della semplificazione normativa, da tre
figure dirigenziali di seconda fascia, scelte anche tra
estranei alla pubblica amministrazione, e da un contingente
di sette unita' di personale non dirigenziale che possono
essere scelte tra appartenenti ai ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri, del comparto Funzioni centrali
o di altre pubbliche amministrazioni. Il personale non
dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni
diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico
fisso e continuativo in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza. Dell'Unita' fanno
parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei
settori di interesse per l'attuazione delle funzioni
delegate del Ministro per la pubblica amministrazione. Per
il funzionamento dell'Unita' si utilizza lo stanziamento di
cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per
cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle funzioni
e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al
presente comma e alla riallocazione delle relative risorse.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002,
n. 137. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE,
l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, non si applica, altresi', all'Unita'
tecnica-finanza di progetto di cui all'articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica
della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e
all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La
segreteria tecnico-operativa istituita ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa
assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un
Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
gli stessi si intendono comunque attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri,
che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di
Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».
23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero
massimo delle strutture di primo livello, in modo da
assicurare che al termine del processo di riorganizzazione
non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.
23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti i Ministri interessati, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, sono determinati i criteri e le modalita'
per l'individuazione delle risorse umane relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e 19-quater.
24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i
singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza
portafoglio,».
24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo,
e' inserito il seguente: «All'atto del giuramento del
Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi
gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze
e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro».
24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto
al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le
assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al
17 maggio 2006.
24-quater. Ai vice Ministri e' riservato un contingente
di personale pari a quello previsto per le segreterie dei
Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende
compreso nel contingente complessivo del personale degli
uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun
Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive
a tal fine previste.
24-quinquies. Abrogato.
24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater
e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento,
gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale
incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a
qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove
non siano utilizzati per gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni
ordinarie di questi ultimi.
24-septies. E' abrogato l'articolo 3 della legge
6 luglio 2002, n. 137.
24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le
seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti
preposti a uffici di livello dirigenziale generale del
Ministero».
24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del
mandato parlamentare di senatore o deputato della
Repubblica, nonche' di consigliere regionale» sono
soppresse.
25. Le modalita' di attuazione del presente decreto
devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa
con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane
in servizio, strumentali e finanziarie gia' previste dalla
legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva
la rideterminazione degli organici quale risultante
dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro
accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti
economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti
trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di
destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei
Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri
previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione
tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni
parlamentari competenti per materia e alle Commissioni
bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi
trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti
possono essere comunque adottati.
25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati
agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei
vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve
essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione
del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e
Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e
19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno
2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro
375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella
corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a
decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla
corresponsione dell'indennita' prevista dalla legge
9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno
2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, recante misure urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia:
«Art. 8 (Reclutamento di personale per le attivita' di
controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). - 1. In
considerazione delle maggiori responsabilita' connesse con
le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR
assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e
del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di
monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette
posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla
direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia,
Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di
funzione dirigenziale di livello non generale destinata
alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello
Stato con funzioni dirigenziali di livello generale
assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito
nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento
unitario delle attivita' di cui al comma 1.
3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito
all'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del
Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi
compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma
nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che
provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea
per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali
partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione
del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le
eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di
cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato
dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono
istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni
di funzione dirigenziale di livello non generale di
consulenza, studio e ricerca.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 5, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 941.000
per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal
2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 -
2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, (governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche
suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in
parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai
programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione
europea, si applicano le disposizioni del presente titolo,
l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente
articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. Ferma restando la possibilita', per gli
operatori economici, di manifestare interesse a essere
invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere
di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del
Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuate le modalita' di
presentazione delle richieste di parere di cui al presente
comma, e' indicato il contenuto essenziale dei documenti e
degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per
l'espressione del parere, e sono altresi' disciplinate,
fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente
decreto, procedure semplificate per la verifica della
completezza della documentazione prodotta e, in caso
positivo, per la conseguente definizione accelerata del
procedimento.
7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita' legale
di cui all'articolo 216, comma 11, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle
centrali di committenza in attuazione di quanto previsto
dal presente articolo, possono essere posti a carico delle
risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.».