(( Art. 18-ter
Disposizioni in materia di gioco pubblico
1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione del disegno di
legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di
economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato alla manovra di
bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita' delle
entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le concessioni
in materia di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato a
titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono definiti gli obblighi, per i concessionari, di
presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla
nuova definizione dei termini temporali.
2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il
comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno,
sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui
alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di
cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati sulla sola
abilita', fisica, mentale o strategica, o che riproducono
esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il
giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l'obbligo di versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 7-ter, sono previsti specifici obblighi
dichiarativi».
3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro 31.761.000
per l'anno 2022, di euro 63.522.000 per l'anno 2023 e di euro
31.761.000 per l'anno 2024.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a euro 31.761.000 per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e a euro 31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
comma 1. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1048, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020):
«1-1047 Omissis
1048. Al fine di contemperare i principi secondo i
quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo
procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di
perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle
scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto
distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede
di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 giugno
2020 le relative concessioni alle condizioni gia' previste
all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro.
A tal fine, le concessioni in essere, nonche' la
titolarita' dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi
dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino
all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2020, a fronte del versamento della
somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai punti
vendita aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici,
compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500
per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 110 (Art. 108 T. U. 1926). - 1. In tutte le sale
da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i
circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in
luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal
questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio
della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed
i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso
i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b);
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro;
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti
dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili
con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti
elettronici di pagamento e che possono distribuire
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7.1. Con provvedimento del direttore generale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla
lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
e di cui alla lettera c-ter) dello stesso comma, basati
sulla sola abilita', fisica, mentale o strategica, o che
riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di
interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta
fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-ter, sono
previsti specifici obblighi dichiarativi.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi
che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi
del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di
vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui
all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio
2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' determinata la base imponibile forfetaria
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui
all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, al fine di garantire
la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono
definite le regole tecniche finalizzate alla produzione
degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la
regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi
i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti
di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono
utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non
convertibili in alcun modo in denaro o per nuove
partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies. - 8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
o installa apparecchi e congegni di cui al presente
articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque
specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove
previste, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale;
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce,
distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o
associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati,
anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di
natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche
di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per
ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge
25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
in materia fiscale e di finanza pubblica)
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole:
«30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».