(( Art. 18-ter 
 
              Disposizioni in materia di gioco pubblico 
 
  1. Nelle more dell'approvazione e dell'attuazione  del  disegno  di
legge di riordino del  settore  giochi,  previsto  dal  Documento  di
economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato  alla  manovra  di
bilancio 2022-2024, nel rispetto delle esigenze di continuita'  delle
entrate erariali, il termine di scadenza previsto per le  concessioni
in materia di raccolta delle  scommesse  su  eventi  sportivi,  anche
ippici, e non sportivi, compresi gli eventi simulati, e' prorogato  a
titolo oneroso fino al 30 giugno 2024. Gli oneri concessori dovuti  a
decorrere dal 30 giugno 2022, da versare in due rate annuali scadenti
il 30 aprile ed il 31 ottobre, sono confermati nella misura  definita
dall'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205.
Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane  e
dei monopoli sono definiti gli  obblighi,  per  i  concessionari,  di
presentazione di adeguate  garanzie  economiche,  proporzionate  alla
nuova definizione dei termini temporali. 
  2. All'articolo  110  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  dopo  il
comma 7 e' inserito il seguente: 
    «7.1. Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno,
sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di  cui
alla lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di
cui alla  lettera  c-ter)  dello  stesso  comma,  basati  sulla  sola
abilita',  fisica,  mentale   o   strategica,   o   che   riproducono
esclusivamente audio e video o siano  privi  di  interazione  con  il
giocatore,  ai  quali  non  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388.
Per tali apparecchi resta fermo, comunque,  l'obbligo  di  versamento
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
640. A tal fine, con il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di cui al  comma  7-ter,  sono  previsti  specifici  obblighi
dichiarativi». 
  3. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' integrato per l'importo di euro  31.761.000
per l'anno 2022, di  euro  63.522.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
31.761.000 per l'anno 2024. 
  4. All'onere derivante dal comma 3,  pari  a  euro  31.761.000  per
l'anno 2022, a euro 63.522.000 per l'anno 2023 e  a  euro  31.761.000
per l'anno 2024, si provvede con le maggiori  entrate  derivanti  dal
comma 1. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1048,  della
          legge 27 dicembre  2017,  n. 205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
              «1-1047 Omissis 
              1048. Al fine di  contemperare  i  principi  secondo  i
          quali le  concessioni  pubbliche  sono  attribuite  secondo
          procedure di selezione  concorrenziali  con  l'esigenza  di
          perseguire, in materia di  concessioni  di  raccolta  delle
          scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi,
          ivi compresi  gli  eventi  simulati,  un  corretto  assetto
          distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita  in  sede
          di Conferenza  unificata,  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
          monopoli attribuisce con gara da indire entro il  30 giugno
          2020 le relative concessioni alle condizioni gia'  previste
          all'articolo 1, comma 932, della  legge  28 dicembre  2015,
          n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di  euro.
          A  tal  fine,  le  concessioni  in   essere,   nonche'   la
          titolarita' dei punti di raccolta  regolarizzati  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 643, della legge  23 dicembre  2014,
          n. 190, nonche'  dell'articolo 1,  comma 926,  della  legge
          28 dicembre   2015,    n. 208,    sono    prorogate    fino
          all'aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non
          oltre il 31 dicembre 2020, a fronte  del  versamento  della
          somma annuale di euro 7.500 per diritto afferente ai  punti
          vendita    aventi    come    attivita'    principale     la
          commercializzazione  dei  prodotti   di   gioco   pubblici,
          compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 4.500
          per ogni diritto afferente ai  punti  vendita  aventi  come
          attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
          gioco pubblici. 
              Omissis.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 110 del  testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico  delle
          leggi  di  pubblica  sicurezza),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
              «Art. 110 (Art. 108 T. U. 1926). - 1. In tutte le  sale
          da biliardo o da gioco e negli altri esercizi,  compresi  i
          circoli privati,  autorizzati  alla  pratica  del  gioco  o
          all'installazione di apparecchi da  gioco,  e'  esposta  in
          luogo visibile una tabella, predisposta  ed  approvata  dal
          questore e vidimata dalle autorita' competenti al  rilascio
          della licenza, nella quale sono indicati, oltre  ai  giochi
          d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore  ritenga  di
          vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni  ed
          i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale  da
          biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
          costo della singola partita ovvero quello orario. 
              2. Nella tabella di cui al comma 1  e'  fatta  espressa
          menzione del divieto delle scommesse. 
              3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
          7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
          pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
          privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
          86 o 88 ovvero, limitatamente agli  apparecchi  di  cui  al
          comma 7,   alle   attivita'   di   spettacolo    viaggiante
          autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel  rispetto  delle
          prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 
              4. L'installazione e l'uso  di  apparecchi  e  congegni
          automatici,  semiautomatici   ed   elettronici   da   gioco
          d'azzardo sono vietati nei  luoghi  pubblici  o  aperti  al
          pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 
              5. Si considerano  apparecchi  e  congegni  automatici,
          semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
          che hanno insita la  scommessa  o  che  consentono  vincite
          puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro  o  in
          natura o vincite di valore superiore ai limiti  fissati  al
          comma 6, escluse  le  macchine  vidimatrici  per  i  giochi
          gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 
              6. Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il   gioco
          lecito: 
              a) quelli che, dotati di attestato di conformita'  alle
          disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
          cui   all'articolo 14-bis,   comma 4,   del   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e
          successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
          moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
          elettronico  definiti  con  provvedimenti   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato, nei  quali  insieme  con  l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro,  erogate  dalla  macchina.  Le   vincite,   computate
          dall'apparecchio in modo non predeterminabile su  un  ciclo
          complessivo  di  non  piu'  di  140.000   partite,   devono
          risultare  non  inferiori  al  75  per  cento  delle  somme
          giocate.  In  ogni  caso  tali   apparecchi   non   possono
          riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue  regole
          fondamentali; 
              a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia  e
          delle finanze - Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a); 
              b) quelli, facenti parte della rete telematica  di  cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno,  da  adottare  ai   sensi   dell'articolo 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
              1) il costo e le modalita'  di  pagamento  di  ciascuna
          partita; 
              2) la percentuale minima della raccolta da destinare  a
          vincite; 
              3) l'importo massimo  e  le  modalita'  di  riscossione
          delle vincite; 
              4) le specifiche di immodificabilita' e  di  sicurezza,
          riferite anche  al  sistema  di  elaborazione  a  cui  tali
          apparecchi sono connessi; 
              5) le soluzioni di responsabilizzazione  del  giocatore
          da adottare sugli apparecchi; 
              6) le tipologie e  le  caratteristiche  degli  esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni  per
          il gioco lecito: 
              a) quelli elettromeccanici privi di monitor  attraverso
          i quali  il  giocatore  esprime  la  sua  abilita'  fisica,
          mentale   o   strategica,   attivabili    unicamente    con
          l'introduzione di monete metalliche, di valore  complessivo
          non  superiore,  per  ciascuna  partita,  a  un  euro,  che
          distribuiscono,  direttamente  e  immediatamente  dopo   la
          conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
          piccola  oggettistica,  non  convertibili   in   denaro   o
          scambiabili con premi di diversa specie.  In  tal  caso  il
          valore complessivo di ogni premio non e' superiore a  venti
          volte il costo della partita; 
              b); 
              c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
          strategica, che non distribuiscono premi, per  i  quali  la
          durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
          del giocatore e il costo della singola partita puo'  essere
          superiore a 50 centesimi di euro; 
              c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti
          dagli apparecchi di cui alle lettere a)  e  c),  attivabili
          con  moneta,  con  gettone  ovvero  con   altri   strumenti
          elettronici  di  pagamento  e   che   possono   distribuire
          tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione
          della partita; 
              c-ter) quelli, meccanici  ed  elettromeccanici,  per  i
          quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione  di
          denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. 
              7.1. Con   provvedimento   del    direttore    generale
          dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro
          il  15 novembre  di  ogni  anno,   sono   individuati   gli
          apparecchi  meccanici  ed  elettromeccanici  di  cui   alla
          lettera c-bis) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi
          e di cui alla lettera c-ter)  dello  stesso  comma,  basati
          sulla sola abilita', fisica, mentale o  strategica,  o  che
          riproducono esclusivamente audio e video o siano  privi  di
          interazione con il giocatore, ai quali non si applicano  le
          disposizioni di cui all'articolo 38, commi  3  e  4,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali  apparecchi  resta
          fermo, comunque, l'obbligo di versamento dell'imposta sugli
          intrattenimenti di cui  all'articolo 14-bis,  comma 5,  del
          decreto del Presidente della  Repubblica  26 ottobre  1972,
          n. 640. A  tal  fine,   con   il   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al  comma 7-ter,  sono
          previsti specifici obblighi dichiarativi. 
              7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7  non
          possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
          parte, le sue regole fondamentali nonche'  tutti  i  giochi
          che, per modalita' similari con quelle consentite ai  sensi
          del comma 6, possano indurre una  medesima  aspettativa  di
          vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla  lettera
          b) dello stesso comma e per i quali  entro  il  31 dicembre
          2003  e'  stato   rilasciato   il   nulla   osta   di   cui
          all'articolo 14-bis, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 640,  e  successive
          modificazioni, tale disposizione si applica  dal  1° maggio
          2004. 
              7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  e'  determinata  la  base  imponibile   forfetaria
          dell'imposta     sugli     intrattenimenti      di      cui
          all'articolo 14-bis, comma 5, del  decreto  del  Presidente
          della   Repubblica   26 ottobre   1972,   n. 640,   e   con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
          monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente disposizione, al fine di garantire
          la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo  sono
          definite le regole  tecniche  finalizzate  alla  produzione
          degli   apparecchi   di   cui   al   comma 7   nonche'   la
          regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi  compresi
          i parametri numerici di apparecchi installabili  nei  punti
          di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente. 
              7-quater. Gli apparecchi di cui  al  comma 7  non  sono
          utilizzabili per manifestazioni a premio  disciplinate  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 2001,  n. 430;  i  premi  ammissibili
          sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
          cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui  al
          comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente,  anche  in  forma
          cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore  non
          convertibili  in  alcun  modo  in  denaro   o   per   nuove
          partecipazioni al gioco all'interno del medesimo  punto  di
          vendita. 
              7-quinquies. - 8-bis. 
              9. In   materia   di   apparecchi   e    congegni    da
          intrattenimento di cui ai commi 6  e  7,  si  applicano  le
          seguenti sanzioni: 
              a) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 non rispondenti alle  caratteristiche  ed  alle
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di legge ed amministrative attuative  di  detti  commi,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
          6.000 euro per ciascun apparecchio; 
              b) chiunque produce od importa, per destinarli  all'uso
          sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di  cui  ai
          commi 6 e 7 sprovvisti dei  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
              c) chiunque sul territorio  nazionale  distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso in  luoghi  pubblici  od
          aperti  al  pubblico  od  in  circoli  ed  associazioni  di
          qualunque specie di apparecchi o congegni  non  rispondenti
          alle caratteristiche  ed  alle  prescrizioni  indicate  nei
          commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
          attuative  di  detti  commi,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  di  4.000  euro   per   ciascun
          apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
          chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
          pubblico o in circoli ed associazioni di  qualunque  specie
          di apparecchi e congegni conformi  alle  caratteristiche  e
          prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle  disposizioni
          di  legge  ed  amministrative  attuative  di  detti  commi,
          corrisponde a fronte delle vincite premi  in  danaro  o  di
          altra specie, diversi da quelli ammessi; 
              d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce  od
          installa o comunque consente l'uso  in  luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque specie di apparecchi e congegni per i  quali  non
          siano stati  rilasciati  i  titoli  autorizzatori  previsti
          dalle disposizioni  vigenti,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro  per  ciascun
          apparecchio; 
              e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni  di
          cui  alle  lettere  a),  b),   c)   e   d),   e'   preclusa
          all'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          possibilita'  di  rilasciare  all'autore  delle  violazioni
          titoli  autorizzatori  concernenti   la   distribuzione   e
          l'installazione di apparecchi di cui al comma 6  ovvero  la
          distribuzione e l'installazione di  apparecchi  di  cui  al
          comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
          commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
          giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica,  la
          sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; 
              f) nei casi in  cui  i  titoli  autorizzatori  per  gli
          apparecchi  o  i  congegni  non  siano  apposti   su   ogni
          apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
          3.000 euro per ciascun apparecchio; 
              f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
          o  installa  apparecchi  e  congegni  di  cui  al  presente
          articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici  o
          aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque
          specie non  muniti  delle  prescritte  autorizzazioni,  ove
          previste,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; 
              f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
          o installa o comunque consente l'uso in luoghi  pubblici  o
          aperti  al  pubblico  o  in  circoli  ed  associazioni   di
          qualunque   specie   di   apparecchi   videoterminali   non
          rispondenti  alle  caratteristiche  e   alle   prescrizioni
          indicate nel comma 6, lettera b), e nelle  disposizioni  di
          legge e amministrative attuative di detta disposizione,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
          50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale; 
              f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,  produce,
          distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in
          luoghi pubblici  o  aperti  al  pubblico  o  in  circoli  o
          associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati,
          anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche  di
          natura promozionale, non rispondenti  alle  caratteristiche
          di  cui  ai  commi  6  e  7,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  da  5.000  a  50.000  euro  per
          ciascun apparecchio e con  la  chiusura  dell'esercizio  da
          trenta a sessanta giorni. 
              9-bis. Per gli apparecchi per i quali non  siano  stati
          rilasciati   i   titoli   autorizzatori   previsti    dalle
          disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti  alle
          caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
          7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
          di  detti  commi,  e'  disposta  la   confisca   ai   sensi
          dell'articolo 20, quarto  comma,  della  legge  24 novembre
          1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta  la
          distruzione  degli  apparecchi  e  dei  congegni,  con   le
          modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 
              9-ter.  Per  le  violazioni  previste  dal  comma 9  il
          rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio  regionale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei   monopoli   di   Stato
          competente per territorio.  Per  le  cause  di  opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni  di  cui
          al comma 9 e' competente il giudice del  luogo  in  cui  ha
          sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. 
              9-quater.  Ai  fini  della  ripartizione  delle   somme
          riscosse per le  pene  pecuniarie  di  cui  al  comma 9  si
          applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio  1951,
          n. 168. 
              10. Se l'autore degli illeciti di  cui  al  comma 9  e'
          titolare di licenza ai sensi  dell'articolo 86,  ovvero  di
          autorizzazione  ai  sensi   dell'articolo 3   della   legge
          25 agosto 1991, n. 287, le licenze  o  autorizzazioni  sono
          sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
          reiterazione delle violazioni ai sensi  dell'articolo 8-bis
          della legge 24 novembre 1981,  n. 689,  sono  revocate  dal
          sindaco  competente,  con  ordinanza  motivata  e  con   le
          modalita'  previste  dall'articolo 19   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616,  e
          successive modificazioni.  I  medesimi  provvedimenti  sono
          disposti dal questore  nei  confronti  dei  titolari  della
          licenza di cui all'articolo 88. 
              11. Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 100,   il
          questore, quando sono riscontrate violazioni  di  rilevante
          gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
          ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la  licenza
          dell'autore degli illeciti per un periodo non  superiore  a
          quindici giorni,  informandone  l'autorita'  competente  al
          rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a  norma  del
          presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
          accessoria.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 10, del decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni  urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica) 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). -  1. Al  decreto-legge  30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
              a) nell'allegato 1, le  parole:  «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
              b)  nell'allegato  1,  ultimo   periodo,   le   parole:
          «30 giugno 2005», inserite dopo  le  parole:  «deve  essere
          integrata  entro  il»,  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          «31 ottobre 2005»; 
              c) al comma 37 dell'articolo 32 le  parole:  «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio  2004,  n. 168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge   30 luglio   2004,   n. 191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5. Al  fine  di  agevolare   il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».