Art. 19 Portale nazionale del sommerso 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di una efficace programmazione dell'attivita' ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dall'Ispettorato (( nazionale del lavoro e )) dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonche' in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonche' ogni altro provvedimento consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui (( a decorrere dall'anno 2023, )) si provvede: a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), come modificato dalla presente legge: «Art 10 (Razionalizzazione e coordinamento della attivita' ispettiva). - 1. Al fine di una efficace programmazione dell'attivita' ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonche' in materia di lavoro e legislazione sociale confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi. 1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali ispettivi nonche' ogni altro provvedimento consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale. 2. Per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le amministrazioni interessate provvedono a comunicare a ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse. 3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu' efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro, d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio di propria competenza gruppi di intervento straordinario, secondo le direttive della direzione generale, per contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatoria. 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita un'attivita' di direzione e coordinamento. 5. I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024): «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). - 1. - 119. Omissis. 120. In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa. Omissis.».