Art. 19 
 
                   Portale nazionale del sommerso 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al  fine  di  una  efficace  programmazione  dell'attivita'
ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del  lavoro  sommerso  su
tutto  il  territorio  nazionale,  le  risultanze  dell'attivita'  di
vigilanza svolta dall'Ispettorato (( nazionale del lavoro  e  ))  dal
personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei  Carabinieri
e della Guardia di finanza avverso violazioni in  materia  di  lavoro
sommerso  nonche'  in  materia  di  lavoro  e  legislazione   sociale
confluiscono in un portale unico nazionale  gestito  dall'Ispettorato
nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce  e  integra  le  banche
dati  esistenti  attraverso  le  quali  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti
ispettivi.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Nel portale di cui al comma 1  confluiscono  i  verbali
ispettivi   nonche'   ogni   altro    provvedimento    consequenziale
all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti  relativi  ad
eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro  5
milioni per  l'anno  2022  ed  euro  800.000  annui  ((  a  decorrere
dall'anno 2023, )) si provvede: 
    a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    b)  quanto  a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 10  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma  dell'articolo 8  della  legge  14 febbraio
          2003, n. 30), come modificato dalla presente legge: 
              «Art  10  (Razionalizzazione  e   coordinamento   della
          attivita'  ispettiva).  -  1. Al  fine  di   una   efficace
          programmazione   dell'attivita'   ispettiva   nonche'    di
          monitorare il fenomeno del  lavoro  sommerso  su  tutto  il
          territorio  nazionale,  le  risultanze  dell'attivita'   di
          vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal
          personale ispettivo dell'INPS,  dell'INAIL,  dell'Arma  dei
          Carabinieri e della Guardia di finanza  avverso  violazioni
          in materia di lavoro sommerso nonche' in materia di  lavoro
          e legislazione sociale confluiscono  in  un  portale  unico
          nazionale gestito  dall'Ispettorato  nazionale  del  lavoro
          denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale
          nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati
          esistenti attraverso le quali l'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono  le  risultanze  degli
          accertamenti ispettivi. 
              1-bis. Nel portale di cui  al  comma 1  confluiscono  i
          verbali  ispettivi   nonche'   ogni   altro   provvedimento
          consequenziale all'attivita'  di  vigilanza,  ivi  compresi
          tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati
          sul medesimo verbale. 
              2. Per evitare  duplicazione  di  interventi  da  parte
          degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
          di   lavoro,   previdenza   ed   assistenza   sociale,   le
          amministrazioni  interessate  provvedono  a  comunicare   a
          ciascuna delle altre  amministrazioni,  mediante  strumenti
          telematici, i datori di  lavoro  sottoposti  ad  ispezioni,
          immediatamente dopo le ispezioni stesse. 
              3. Allo scopo di  procedere  ad  una  migliore  e  piu'
          efficiente  organizzazione  dell'attivita'   ispettiva   in
          ambito  regionale,  le  Direzioni  regionali  del   lavoro,
          d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e  dell'INAIL
          e  con  il  Comando  del  nucleo  dei  Carabinieri   presso
          l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio
          di propria competenza gruppi di  intervento  straordinario,
          secondo  le  direttive  della   direzione   generale,   per
          contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste
          a  tutela  del  lavoro  e  della  previdenza  e  assistenza
          obbligatoria. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   delle
          politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi  dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto, di concerto  con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i
          Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un  modello
          unificato di verbale di rilevazione degli illeciti  ad  uso
          degli organi  di  vigilanza  in  materia  di  lavoro  e  di
          previdenza e assistenza obbligatoria nei cui  confronti  la
          direzione  generale,  ai  sensi  dell'articolo 2,  esercita
          un'attivita' di direzione e coordinamento. 
              5. I verbali  di  accertamento  redatti  dal  personale
          ispettivo sono fonti di  prova  ai  sensi  della  normativa
          vigente relativamente agli elementi di  fatto  acquisiti  e
          documentati e possono essere utilizzati per  l'adozione  di
          eventuali  provvedimenti  sanzionatori,  amministrativi   e
          civili, da parte di altre amministrazioni interessate.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 120,  della
          legge 30 dicembre  2021,  n. 234  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2022-2024): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 119. Omissis. 
              120. In relazione ai  differenti  impatti  nei  settori
          produttivi  per  la  tutela  delle   posizioni   lavorative
          nell'ambito   della   progressiva   uscita    dalla    fase
          emergenziale,  connessa   alla   crisi   epidemiologia   da
          COVID-19, mediante interventi in  materia  di  integrazione
          salariale,  in  deroga   alla   legislazione   vigente   e'
          istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
          dotazione di 700 milioni di euro per l'anno  2022,  il  cui
          utilizzo  e'  disciplinato  con  successivo   provvedimento
          normativo nel limite del predetto importo  che  costituisce
          limite massimo di spesa. 
              Omissis.».