Art. 19
Portale nazionale del sommerso
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al fine di una efficace programmazione dell'attivita'
ispettiva nonche' di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su
tutto il territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di
vigilanza svolta dall'Ispettorato (( nazionale del lavoro e )) dal
personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri
e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro
sommerso nonche' in materia di lavoro e legislazione sociale
confluiscono in un portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato
nazionale del lavoro denominato Portale nazionale del sommerso (PNS).
Il Portale nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche
dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del
lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti
ispettivi.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i verbali
ispettivi nonche' ogni altro provvedimento consequenziale
all'attivita' di vigilanza, ivi compresi tutti gli atti relativi ad
eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5
milioni per l'anno 2022 ed euro 800.000 annui (( a decorrere
dall'anno 2023, )) si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 0,8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
riduzione, per 2,86 milioni di euro per l'anno 2022, del fondo di cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30), come modificato dalla presente legge:
«Art 10 (Razionalizzazione e coordinamento della
attivita' ispettiva). - 1. Al fine di una efficace
programmazione dell'attivita' ispettiva nonche' di
monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il
territorio nazionale, le risultanze dell'attivita' di
vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal
personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei
Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni
in materia di lavoro sommerso nonche' in materia di lavoro
e legislazione sociale confluiscono in un portale unico
nazionale gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro
denominato Portale nazionale del sommerso (PNS). Il Portale
nazionale del sommerso sostituisce e integra le banche dati
esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del
lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli
accertamenti ispettivi.
1-bis. Nel portale di cui al comma 1 confluiscono i
verbali ispettivi nonche' ogni altro provvedimento
consequenziale all'attivita' di vigilanza, ivi compresi
tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati
sul medesimo verbale.
2. Per evitare duplicazione di interventi da parte
degli organi preposti all'attivita' di vigilanza in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, le
amministrazioni interessate provvedono a comunicare a
ciascuna delle altre amministrazioni, mediante strumenti
telematici, i datori di lavoro sottoposti ad ispezioni,
immediatamente dopo le ispezioni stesse.
3. Allo scopo di procedere ad una migliore e piu'
efficiente organizzazione dell'attivita' ispettiva in
ambito regionale, le Direzioni regionali del lavoro,
d'intesa con le Direzioni regionali dell'INPS e dell'INAIL
e con il Comando del nucleo dei Carabinieri presso
l'ispettorato del lavoro, possono costituire nel territorio
di propria competenza gruppi di intervento straordinario,
secondo le direttive della direzione generale, per
contrastare specifici fenomeni di violazione di norme poste
a tutela del lavoro e della previdenza e assistenza
obbligatoria.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottarsi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i
Direttori generali di INPS e INAIL, e' adottato un modello
unificato di verbale di rilevazione degli illeciti ad uso
degli organi di vigilanza in materia di lavoro e di
previdenza e assistenza obbligatoria nei cui confronti la
direzione generale, ai sensi dell'articolo 2, esercita
un'attivita' di direzione e coordinamento.
5. I verbali di accertamento redatti dal personale
ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa
vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e
documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di
eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e
civili, da parte di altre amministrazioni interessate.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 120, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 119. Omissis.
120. In relazione ai differenti impatti nei settori
produttivi per la tutela delle posizioni lavorative
nell'ambito della progressiva uscita dalla fase
emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da
COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione
salariale, in deroga alla legislazione vigente e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una
dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui
utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento
normativo nel limite del predetto importo che costituisce
limite massimo di spesa.
Omissis.».