(( Art. 19-bis 
 
Proroga del termine di  cui  all'articolo  17,  comma  4-quater,  del
  decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «30 giugno 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2022». )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 17, del decreto-legge
          9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia
          di semplificazione e di sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 17 (Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati). - 1. La comunicazione obbligatoria  di  cui
          all'articolo 9-bis, comma 2,  del  decreto-legge  1°(gradi)
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  28 novembre  1996,  n. 608,  assolve,  a  tutti  gli
          effetti di legge,  anche  agli  obblighi  di  comunicazione
          della  stipula  del  contratto  di  soggiorno  per   lavoro
          subordinato  concluso  direttamente  tra   le   parti   per
          l'assunzione di  lavoratore  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno,  in  corso  di  validita',  che   abiliti   allo
          svolgimento di  attivita'  di  lavoro  subordinato  di  cui
          all'articolo 5-bis  del  testo  unico  delle   disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              2. All'articolo 24 del testo unico  delle  disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio  1998,  n. 286,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
              «2-bis. Qualora lo sportello unico per  l'immigrazione,
          decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi  al
          datore di  lavoro  il  proprio  diniego,  la  richiesta  si
          intende accolta, nel caso in cui  ricorrano  congiuntamente
          le seguenti condizioni: 
              a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato
          l'anno precedente a prestare lavoro  stagionale  presso  lo
          stesso datore di lavoro richiedente; 
              b) il lavoratore stagionale  nell'anno  precedente  sia
          stato regolarmente assunto dal datore  di  lavoro  e  abbia
          rispettato  le  condizioni   indicate   nel   permesso   di
          soggiorno.»; 
              b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
              «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al
          comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale  si  intende
          prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere  rinnovato
          in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale  offerta
          dallo stesso o da altro datore di lavoro.». 
              3. 
              4. Al  comma 3  dell'articolo 38-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n. 394,  dopo
          l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «La richiesta  di
          assunzione, per le annualita' successive alla  prima,  puo'
          essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso  dal
          datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale  al
          lavoro stagionale.». 
              4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di  cui
          al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre
          2000,  n. 445,  le  parole:  «,  fatte  salve  le  speciali
          disposizioni  contenute  nelle  leggi  e  nei   regolamenti
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione
          dello straniero» sono soppresse. 
              4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
          n. 394, e successive modificazioni,  le  parole:  «,  fatte
          salve le  disposizioni  del  testo  unico  o  del  presente
          regolamento che prevedono l'esibizione o la  produzione  di
          specifici documenti» sono soppresse. 
              4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2022. 
              4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno,  da
          adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la  semplificazione,  sono  individuate  le  modalita'  per
          l'acquisizione, attraverso  sistemi  informatici  e  banche
          dati, dei certificati del casellario  giudiziale  italiano,
          delle iscrizioni relative ai procedimenti penali  in  corso
          sul territorio nazionale, dei dati anagrafici  e  di  stato
          civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle
          liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso  o
          invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del  permesso
          di soggiorno per motivi di studio.».