Art. 20 
 
Misure per il contrasto del fenomeno  infortunistico  nell'esecuzione
  del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il  miglioramento
  degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
  1. Allo scopo di assicurare  un'efficace  azione  di  contrasto  al
fenomeno infortunistico e di tutela della salute  e  della  sicurezza
sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano  nazionale
di ripresa e resilienza,  l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  ((,  con  il  coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
sul piano nazionale, )) promuove appositi protocolli  di  intesa  con
aziende e grandi gruppi industriali impegnati  nella  esecuzione  dei
singoli  interventi  previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza per l'attivazione, tra gli altri: 
    a) di programmi straordinari di formazione in materia di salute e
sicurezza che, fermi restando gli  obblighi  formativi  spettanti  al
datore di lavoro, mirano a qualificare  ulteriormente  le  competenze
dei  lavoratori  nei  settori  caratterizzati  da  maggiore  crescita
occupazionale in ragione degli investimenti programmati; 
    b)  di  progetti  di  ricerca  e  sperimentazione  di   soluzioni
tecnologiche in materia,  tra  l'altro,  di  robotica,  esoscheletri,
sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro,  materiali
innovativi per l'abbigliamento  lavorativo,  dispositivi  di  visione
immersiva e realta' aumentata, per il miglioramento degli standard di
salute e sicurezza sul lavoro; 
    c) di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi  avanzati  di
analisi e gestione  dei  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  negli
ambienti di lavoro inclusi  quelli  da  interferenze  generate  dalla
compresenza di lavorazioni multiple; 
    d) di iniziative congiunte di comunicazione  e  promozione  della
cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
  2. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.