Art. 21
Utilizzo di economie degli investimenti
del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo delle economie
di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari
alla realizzazione delle opere, le amministrazioni titolari degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del
Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti
al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33, comma
3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e (( di )) Bolzano
all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza
con le relative condizionalita' e previa individuazione del
contributo di tali progetti ai traguardi e (( agli )) obiettivi gia'
fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo
2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con
allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non
assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza.
2. Alla realizzazione dei Progetti Bandiera di cui al comma 1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, (( programmazione 2021- 2027 )), di cui all'articolo 1,
comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
(( 2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione II»
sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di
cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto
dagli articoli 6, per la parte applicabile alla commercializzazione
sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge
6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Disposizioni urgenti
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose):
«Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). -
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni
tra le amministrazioni statali titolari di interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e gli enti
territoriali e' istituito, presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Nucleo per il coordinamento
delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
2. Il Nucleo di cui al comma 1 e' operativo fino al
31 dicembre 2026.
3. Il Nucleo di cui al comma 1 assicura al predetto
Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
attivita' di competenza volte ad attuare le riforme e gli
investimenti previsti dal PNRR in raccordo con le altre
amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR e,
in particolare, delle attivita' volte a:
a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto
settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e
Bolzano e gli enti locali;
b) prestare supporto alle Regioni e alle Province
Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione,
coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente
particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e
Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;
c) prestare attivita' di assistenza agli enti
territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico
attivate dalle amministrazioni competenti;
d) condividere con le competenti strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni
raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime strutture,
le attivita' svolte, anche mediante la progettazione e
gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli
di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
lettera c).
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 3, nonche' per le attivita' di competenza, il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un
contingente di ventitre unita' di personale, di cui una con
qualifica dirigenziale di livello generale e due con
qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate
anche tra il personale delle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale
del Ministero dell'economia e delle finanze, che e'
collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro
analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Il
predetto contingente e' comprensivo delle unita' di
personale non dirigenziale di cui alla tabella A del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio
2021, recante ripartizione delle unita' di personale non
dirigenziale previste dall'articolo 7, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, e sostituisce le unita' organizzative di cui
all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che e'
conseguentemente modificato al fine di definire compiti e
assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Per le
finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il finanziamento
delle spese di funzionamento del Nucleo di cui al comma 1
si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento.
5. Gli incarichi dirigenziali e i comandi o i
collocamenti fuori ruolo del personale di cui al comma 4
cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026.
6. Al Nucleo di cui al comma 1 sono assegnate le
risorse di cui alla tabella A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 28 luglio 2021, recante
ripartizione del fondo previsto dall'articolo 7, comma 4,
secondo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113.
7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
articolo il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie, dal 1°(gradi) gennaio 2022, puo' altresi'
avvalersi del supporto di societa' a prevalente
partecipazione pubblica, nonche' di un contingente di
esperti, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi
annui per singolo incarico, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
comprovata qualificazione professionale, entro il limite di
spesa complessivo di euro 300.000. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
euro 110.437 per l'anno 2021 e ad euro 1.625.247 per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, deldecreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dallalegge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure):
«Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta
dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
alle specifiche esigenze connesse alla necessita' di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa,
garantendo l'apporto delle professionalita' adeguate al
raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al
presente comma, per il medesimo periodo in cui resta
operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026, e' sospesa
l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al
personale che a qualunque titolo presta la propria
attivita' lavorativa presso le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
il limite di eta' per il collocamento a riposo dei
dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel
PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge
6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101, determinano il rientro
del medesimo personale presso l'amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilita' di revoca
dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi
della vigente disciplina.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia esercita
poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale
sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente
del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La
Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai
rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo
stato di attuazione degli interventi, anche mediante la
formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di
monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per
il PNRR, di cui all'articolo 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica
di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili
di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia
e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o
locale, dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il
programma di governo, il monitoraggio degli interventi che
richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per
la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione
di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di interventi
normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di
attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il
tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una
relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le
informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, nonche' una nota esplicativa
relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta
delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a
valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro
impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti,
con specifico riguardo alle politiche di sostegno per
l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei
giovani, alla parita' di genere e alla partecipazione delle
donne al mercato del lavoro;
f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri
sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;
g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del presente
decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e) del
presente comma alla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del
presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
e le eventuali criticita' attuative;
h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di
governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni,
l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo 12;
i) assicura la cooperazione con il partenariato
economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo
permanente di cui all'articolo 3;
l) promuove attivita' di informazione e comunicazione
coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di
competenza di una singola regione o provincia autonoma,
ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
province autonome, quando sono esaminate questioni che
riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il
Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia quando
sono esaminate questioni di interesse locale; in tali casi
alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, che puo' presiederla su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute
della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei
soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
i referenti o rappresentanti del partenariato economico,
sociale e territoriale.
4. Il Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1°(gradi)
marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge
22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per
la transizione ecologica di cui all'articolo 57-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono,
sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
che ha la facolta' di partecipare attraverso un delegato.
Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame
delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
del Comitato interministeriale.
5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di
programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
il coordinamento con l'esercizio delle competenze
costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province
autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi
della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui
all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e del Comitato interministeriale per la transizione
digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la programmazione
dei fondi strutturali e di investimento europei per gli
anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le
conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si
tratta di materie nelle quali le regioni e le province
autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti
Comitati partecipano anche il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle province autonome nonche' i
Presidenti delle regioni e delle province autonome per le
questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
o provincia autonoma.
6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
sono sostituite dalle seguenti: "composto da due
rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
le autonomie,".
6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
deferire singole questioni al Consiglio dei ministri
perche' stabilisca le direttive alle quali la Cabina di
regia deve attenersi, nell'ambito delle norme vigenti. Le
amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8
assicurano che, in sede di definizione delle procedure di
attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per
cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste
nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione
della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i
dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal
Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6,
verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove
necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento
alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure
correttive e propone eventuali misure compensative.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
1. - 177. Omissis.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 e'
destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi
dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione
2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli
aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano
le seguenti disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e
la coesione e' impiegata per obiettivi strategici relativi
ad aree tematiche per la convergenza e la coesione
economica, sociale e territoriale, sulla base delle
missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando priorita'
alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi
quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni
pubbliche. La dotazione finanziaria e' altresi' impiegata
in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per
il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi
strutturali e di investimento europei, nonche' in coerenza
con le politiche settoriali e con le politiche di
investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per
la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di
complementarita' e addizionalita' delle risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale,
in collaborazione con le amministrazioni interessate, in
coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti
dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di
investimento europei del periodo di programmazione
2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli
obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle
competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE, con propria
deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la
coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree
tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della
dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla
lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2021-2027 sono attuati
nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti
alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni
pubbliche che possono essere individuate con deliberazione
del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti
secondo i principi previsti dall'articolo 44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono
approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le
competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo
e la coesione, di cui alla lettera d);
d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della
lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di
approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e
coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna
area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,
delle azioni e degli interventi necessari per il loro
conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei
soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di
regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata
altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari
fino al terzo anno successivo al termine della
programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei
Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del
CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
cosi' come risultanti dai sistemi informativi del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fermi
restando i requisiti di addizionalita' e di ammissibilita'
della spesa a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2021, nel
limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali
interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione,
in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza e della relativa Nota
di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno di
legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di
cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali, per
gli interventi infrastrutturali di notevole complessita' o
per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari
ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea
del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, le parole: « tenuto conto degli
obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione
della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente
ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e
la coesione » sono sostituite dalle seguenti: « tenuto
conto delle direttive, delle priorita' e degli obiettivi,
anche in tema di organizzazione interna e gestionale, cosi'
come definiti dalla autorita' politica delegata per le
politiche di coesione »;
g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione
da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione
degli stessi, il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini della sua
successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle
quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni gia'
disposte, in caso di impossibilita' sopravvenuta, di
mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE,
entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo
stato di avanzamento degli interventi relativi alla
programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
del disegno di legge del bilancio di previsione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d)
da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione
l'avvio delle attivita' necessarie all'attuazione degli
interventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono
trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei
limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita
contabilita' del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili
finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di
approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta
contabilita' in favore delle amministrazioni responsabili
dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e
coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione
temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed
effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in
favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure
stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da apposita
deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un
apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
ad eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base
delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione
territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e
tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle
risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli
successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi
assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla
lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi
di programmazione, che sono gestite secondo le modalita'
indicate nella medesima lettera i).».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 (Disciplina della
titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle
risorse), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Commercializzazione dei diritti audiovisivi
sul mercato internazionale). - 1. Alla commercializzazione
dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale
non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I, II
e III del presente capo, salvo quanto disposto dagli
articoli 6, per la parte applicabile alla
commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7,
e, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. L'organizzatore della competizione disciplina nelle
linee guida di cui all'articolo 6 la commercializzazione
dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale,
prevedendo modalita' tese a consentire la fruizione degli
eventi delle competizioni da parte delle comunita' italiane
residenti all'estero e a valorizzare l'immagine della
competizione medesima.
3. - 4. Abrogati.».