Art. 21 
 
               Utilizzo di economie degli investimenti 
             del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1. Fatta salva la normativa in materia di utilizzo  delle  economie
di progetto e delle risorse disponibili per  la  compensazione  degli
oneri derivanti dall'incremento dei prezzi  dei  materiali  necessari
alla realizzazione delle opere,  le  amministrazioni  titolari  degli
interventi previsti dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
possono destinare eventuali risorse delle missioni e  componenti  del
Piano non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti
al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all'articolo 33,  comma
3, lettera b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,  n.  233,  proposti
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e (( di ))  Bolzano
all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza
con  le  relative  condizionalita'  e   previa   individuazione   del
contributo di tali progetti ai traguardi e (( agli )) obiettivi  gia'
fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di  cui  all'articolo
2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e  con
allocazione  nelle  aree  territoriali  alle  quali  le  risorse  non
assegnate  erano  originariamente  destinate,  salve  le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel Piano nazionale di ripresa
e resilienza. 
  2. Alla realizzazione dei Progetti  Bandiera  di  cui  al  comma  1
possono altresi' concorrere le risorse afferenti ai Piani di sviluppo
e coesione, (( programmazione 2021- 2027 )), di cui  all'articolo  1,
comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  (( 2-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 9  gennaio  2008,
n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «si applicano» fino a: «sezione  II»
sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni  di
cui alle sezioni I, II e III del presente capo, salvo quanto disposto
dagli articoli 6, per la parte applicabile  alla  commercializzazione
sul mercato internazionale, 7, comma 7, e»; 
    b) i commi 3 e 4 sono abrogati. )) 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 33, del decreto-legge
          6 novembre 2021,  n. 152,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Disposizioni  urgenti
          per  l'attuazione  del  Piano  nazionale   di   ripresa   e
          resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle  infiltrazioni
          mafiose): 
              «Art. 33 (Istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni). -
          1. Al fine di assicurare il coordinamento  delle  relazioni
          tra le amministrazioni statali titolari di  interventi  del
          Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e  gli  enti
          territoriali e' istituito, presso il Dipartimento  per  gli
          affari  regionali  e  le  autonomie  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  il  Nucleo  per  il  coordinamento
          delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo  Stato,  le
          Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
          denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni». 
              2. Il Nucleo di cui al comma 1  e'  operativo  fino  al
          31 dicembre 2026. 
              3. Il Nucleo di cui al  comma 1  assicura  al  predetto
          Dipartimento il supporto tecnico per la realizzazione delle
          attivita' di competenza volte ad attuare le riforme  e  gli
          investimenti previsti dal PNRR in  raccordo  con  le  altre
          amministrazioni dello Stato titolari di interventi PNRR  e,
          in particolare, delle attivita' volte a: 
              a) curare l'istruttoria di tavoli tecnici di  confronto
          settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e
          Bolzano e gli enti locali; 
              b) prestare  supporto  alle  Regioni  e  alle  Province
          Autonome  di   Trento   e   Bolzano   nella   elaborazione,
          coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto  avente
          particolare rilevanza strategica  per  ciascuna  Regione  e
          Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»; 
              c)  prestare  attivita'   di   assistenza   agli   enti
          territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni
          di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017,
          n. 158, e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in
          raccordo  con  le  altre  iniziative  di  supporto  tecnico
          attivate dalle amministrazioni competenti; 
              d)  condividere  con  le  competenti  strutture   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  le  informazioni
          raccolte e comunicare, d'intesa con le medesime  strutture,
          le attivita' svolte,  anche  mediante  la  progettazione  e
          gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai  tavoli
          di coordinamento e alle attivita' di assistenza di cui alla
          lettera c). 
              4. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui   al
          comma 3,  nonche'  per  le  attivita'  di  competenza,   il
          Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie  della
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di  un
          contingente di ventitre unita' di personale, di cui una con
          qualifica  dirigenziale  di  livello  generale  e  due  con
          qualifica dirigenziale di livello non generale, individuate
          anche  tra  il  personale   delle   altre   amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'articolo 1,  comma 2,  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n. 165,  con  esclusione  del
          personale docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e
          ausiliario delle istituzioni scolastiche  e  del  personale
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  che   e'
          collocato in posizione di comando o  fuori  ruolo  o  altro
          analogo istituto previsto dai  rispettivi  ordinamenti.  Il
          predetto  contingente  e'  comprensivo  delle   unita'   di
          personale non  dirigenziale  di  cui  alla  tabella  A  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio
          2021, recante ripartizione delle unita'  di  personale  non
          dirigenziale  previste  dall'articolo 7,   comma 1,   primo
          periodo,   del   decreto-legge   9 giugno   2021,    n. 80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2021,
          n. 113,  e  sostituisce  le  unita'  organizzative  di  cui
          all'articolo 2, comma 8, del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio   dei   ministri   30 luglio   2021,    che    e'
          conseguentemente modificato al fine di definire  compiti  e
          assetto organizzativo della nuova struttura. Alle posizioni
          dirigenziali di cui al predetto contingente si applicano le
          disposizioni   di   cui   all'articolo 1,   comma 15,   del
          decreto-legge  9 giugno  2021,   n. 80,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto  2021,  n. 113. Per  le
          finalita' del presente comma e'  autorizzata  la  spesa  di
          euro 110.437 per l'anno 2021 e di euro 1.325.247 annui  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per il  finanziamento
          delle spese di funzionamento del Nucleo di cui  al  comma 1
          si  provvede  nell'ambito  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente assegnate al predetto Dipartimento. 
              5. Gli  incarichi  dirigenziali  e  i   comandi   o   i
          collocamenti fuori ruolo del personale di  cui  al  comma 4
          cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. 
              6. Al Nucleo  di  cui  al  comma 1  sono  assegnate  le
          risorse di cui alla tabella A del  decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri   28 luglio   2021,   recante
          ripartizione del fondo previsto  dall'articolo 7,  comma 4,
          secondo periodo, del decreto-legge  9 giugno  2021,  n. 80,
          convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2021,
          n. 113. 
              7. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente
          articolo il Dipartimento per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie,  dal  1°(gradi)  gennaio  2022,  puo'   altresi'
          avvalersi   del   supporto   di   societa'   a   prevalente
          partecipazione  pubblica,  nonche'  di  un  contingente  di
          esperti, fino a un importo massimo  di  euro  50.000  lordi
          annui  per  singolo  incarico,  ai  sensi  dell'articolo 7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  di
          comprovata qualificazione professionale, entro il limite di
          spesa  complessivo  di  euro   300.000. A   tal   fine   e'
          autorizzata la spesa di euro  300.000  per  ciascuno  degli
          anni dal 2022 al 2026. 
              8. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a
          euro 110.437 per  l'anno  2021  e  ad  euro  1.625.247  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui  all'articolo 1,  comma 200,  della  legge  23 dicembre
          2014, n. 190.». 
            - Si riporta il testo  dell'articolo 2,  deldecreto-legge
          31 maggio  2021,  n. 77,  convertito,  con   modificazioni,
          dallalegge 29 luglio 2021,  n. 108  (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle procedure): 
              «Art. 2 (Cabina di regia). - 1. E' istituita presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri la  Cabina  di  regia
          per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,  presieduta
          dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
          partecipano i Ministri e i  Sottosegretari  di  Stato  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione
          delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. In relazione
          alle  specifiche  esigenze  connesse  alla  necessita'   di
          assicurare  la  continuita'   dell'azione   amministrativa,
          garantendo l'apporto  delle  professionalita'  adeguate  al
          raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui  al
          presente comma,  per  il  medesimo  periodo  in  cui  resta
          operativa la Cabina di regia di  cui  al  primo  periodo  e
          comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2026,   e'   sospesa
          l'applicazione  di  disposizioni  che,  con   riguardo   al
          personale  che  a  qualunque  titolo  presta   la   propria
          attivita'  lavorativa  presso  le  amministrazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  30 marzo
          2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto
          il  limite  di  eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
          dipendenti pubblici, titolari di  interventi  previsti  nel
          PNRR, ovvero  nel  Piano  nazionale  per  gli  investimenti
          complementari  di  cui  all'articolo 1  del   decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1°(gradi) luglio 2021, n. 101, determinano il rientro
          del medesimo personale presso l'amministrazione statale  di
          provenienza.  Resta  ferma  la   possibilita'   di   revoca
          dell'incarico, o di non  rinnovo  dello  stesso,  ai  sensi
          della vigente disciplina. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di  regia  esercita
          poteri  di  indirizzo,  impulso  e  coordinamento  generale
          sull'attuazione degli interventi del  PNRR.  Il  Presidente
          del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o  a
          un Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri lo svolgimento  di  specifiche  attivita'.  La
          Cabina di regia in particolare: 
              a) elabora indirizzi e  linee  guida  per  l'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR,  anche  con  riferimento   ai
          rapporti con i diversi livelli territoriali; 
              b) effettua la ricognizione periodica e puntuale  sullo
          stato di attuazione degli  interventi,  anche  mediante  la
          formulazione  di  indirizzi  specifici  sull'attivita'   di
          monitoraggio e controllo svolta dal Servizio  centrale  per
          il PNRR, di cui all'articolo 6; 
              c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica
          di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili
          di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia
          e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o
          locale,  dal  Ministro  per  gli  affari  regionali  e   le
          autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province
          autonome; 
              d) effettua,  anche  avvalendosi  dell'Ufficio  per  il
          programma di governo, il monitoraggio degli interventi  che
          richiedono adempimenti normativi e segnala  all'Unita'  per
          la razionalizzazione e il miglioramento  della  regolazione
          di cui all'articolo 5 l'eventuale necessita' di  interventi
          normativi idonei a  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          attuazione; 
              e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il
          tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una
          relazione sullo stato di attuazione del  PNRR,  recante  le
          informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge
          30 dicembre 2020,  n. 178,  nonche'  una  nota  esplicativa
          relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi
          stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su  richiesta
          delle  Commissioni  parlamentari,  ogni  elemento  utile  a
          valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il  loro
          impatto e l'efficacia rispetto agli  obiettivi  perseguiti,
          con specifico  riguardo  alle  politiche  di  sostegno  per
          l'occupazione  e  per  l'integrazione  socio-economica  dei
          giovani, alla parita' di genere e alla partecipazione delle
          donne al mercato del lavoro; 
              f) riferisce periodicamente al Consiglio  dei  ministri
          sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR; 
              g) trasmette,  per  il  tramite,  rispettivamente,  del
          Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  e  della
          Segreteria  tecnica  di  cui  all'articolo 4  del  presente
          decreto, la relazione periodica di cui alla lettera e)  del
          presente   comma   alla   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997,
          n. 281, e al Tavolo permanente di  cui  all'articolo 3  del
          presente decreto, i  quali  sono  costantemente  aggiornati
          dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi
          e le eventuali criticita' attuative; 
              h) promuove il coordinamento tra i diversi  livelli  di
          governo  e  propone,  ove  ne  ricorrano   le   condizioni,
          l'attivazione    dei    poteri    sostitutivi    di     cui
          all'articolo 12; 
              i)  assicura  la  cooperazione  con   il   partenariato
          economico,  sociale  e  territoriale  mediante  il   Tavolo
          permanente di cui all'articolo 3; 
              l) promuove attivita' di informazione  e  comunicazione
          coerenti con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 
              3. Alle sedute della  Cabina  di  regia  partecipano  i
          Presidenti delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano  quando  sono  esaminate  questioni  di
          competenza di una singola  regione  o  provincia  autonoma,
          ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle
          province autonome,  quando  sono  esaminate  questioni  che
          riguardano piu' regioni  o  province  autonome,  ovvero  il
          Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni  italiani
          e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia  quando
          sono esaminate questioni di interesse locale; in tali  casi
          alla seduta partecipa sempre il  Ministro  per  gli  affari
          regionali e le autonomie, che puo'  presiederla  su  delega
          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Alle  sedute
          della Cabina di regia possono essere inoltre  invitati,  in
          dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei
          soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e
          i referenti o rappresentanti  del  partenariato  economico,
          sociale e territoriale. 
              4. Il Comitato  interministeriale  per  la  transizione
          digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge  1°(gradi)
          marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla  legge
          22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato  interministeriale  per
          la transizione ecologica  di  cui  all'articolo 57-bis  del
          decreto  legislativo  3 aprile  2006,   n. 152,   svolgono,
          sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di
          rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso  e
          coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia
          che ha la facolta' di partecipare attraverso  un  delegato.
          Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti
          nel PNRR possono sottoporre alla Cabina  di  regia  l'esame
          delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno
          del Comitato interministeriale. 
              5. Negli  ambiti  in  cui  le   funzioni   statali   di
          programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel
          PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano
          il   coordinamento   con   l'esercizio   delle   competenze
          costituzionalmente attribuite alle regioni,  alle  province
          autonome di Trento e di Bolzano e agli enti  locali,  e  al
          fine di  assicurarne  l'armonizzazione  con  gli  indirizzi
          della Cabina di regia  di  cui  al  comma 2,  del  Comitato
          interministeriale  per  la  transizione  ecologica  di  cui
          all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,
          n. 152 e del Comitato interministeriale per la  transizione
          digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
          1°(gradi) marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e con la  programmazione
          dei fondi strutturali e di  investimento  europei  per  gli
          anni 2021-2027, il Ministro per gli affari regionali  e  le
          autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei
          Comitati predetti e, su  impulso  di  questi,  promuove  le
          conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano nonche' di Conferenza
          unificata. Nei casi di cui  al  primo  periodo,  quando  si
          tratta di materie nelle quali  le  regioni  e  le  province
          autonome  vantano  uno  specifico  interesse,  ai  predetti
          Comitati partecipano anche il Presidente  della  Conferenza
          delle  regioni  e  delle  province   autonome   nonche'   i
          Presidenti delle regioni e delle province autonome  per  le
          questioni di loro competenza che riguardano la loro regione
          o provincia autonoma. 
              6. All'articolo 57-bis,    comma 7,     del     decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un
          rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri"
          sono  sostituite   dalle   seguenti:   "composto   da   due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e
          le autonomie,". 
              6-bis. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'
          deferire  singole  questioni  al  Consiglio  dei   ministri
          perche' stabilisca le direttive alle  quali  la  Cabina  di
          regia deve attenersi, nell'ambito delle norme  vigenti.  Le
          amministrazioni   di   cui   al   comma 1   dell'articolo 8
          assicurano che, in sede di definizione delle  procedure  di
          attuazione degli interventi del  PNRR,  almeno  il  40  per
          cento  delle  risorse  allocabili  territorialmente,  anche
          attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria
          di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,
          salve le specifiche allocazioni territoriali gia'  previste
          nel PNRR. Il Dipartimento  per  le  politiche  di  coesione
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  attraverso  i
          dati rilevati dal  sistema  di  monitoraggio  attivato  dal
          Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui  all'articolo 6,
          verifica  il  rispetto  del  predetto  obiettivo   e,   ove
          necessario, sottopone gli  eventuali  casi  di  scostamento
          alla Cabina di  regia,  che  adotta  le  occorrenti  misure
          correttive e propone eventuali misure compensative.». 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma 178,  della
          legge 30 dicembre  2020,  n. 178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
              «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in  materia  di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. - 177. Omissis. 
              178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177  e'
          destinato a  sostenere  esclusivamente  interventi  per  lo
          sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
          nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
          del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
          4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
          euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
          alla  suddetta  programmazione   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 3, della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196. Per l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione per  il  periodo  di  programmazione
          2021-2027  e  nell'ambito  della  normativa  vigente  sugli
          aspetti generali delle politiche di coesione, si  applicano
          le seguenti disposizioni: 
              a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e
          la coesione e' impiegata per obiettivi strategici  relativi
          ad  aree  tematiche  per  la  convergenza  e  la   coesione
          economica,  sociale  e  territoriale,  sulla   base   delle
          missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando  priorita'
          alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,  compresi
          quelli  relativi  al  rafforzamento  delle  amministrazioni
          pubbliche. La dotazione finanziaria e'  altresi'  impiegata
          in coerenza con gli obiettivi e le strategie  definiti  per
          il  periodo   di   programmazione   2021-2027   dei   fondi
          strutturali e di investimento europei, nonche' in  coerenza
          con  le  politiche  settoriali  e  con  le   politiche   di
          investimento e di riforma previste nel Piano nazionale  per
          la ripresa e la  resilienza  (PNRR),  secondo  principi  di
          complementarita' e addizionalita' delle risorse; 
              b) il Ministro per il Sud e la  coesione  territoriale,
          in collaborazione con le  amministrazioni  interessate,  in
          coerenza  con  il  Piano  Sud  2030  e  con   i   contenuti
          dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali  e  di
          investimento  europei   del   periodo   di   programmazione
          2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche  e  gli
          obiettivi strategici per ciascuna area e li  comunica  alle
          competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,  con  propria
          deliberazione, su proposta del Ministro per  il  Sud  e  la
          coesione  territoriale,  ripartisce  tra  le  diverse  aree
          tematiche  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  per   lo
          sviluppo e  la  coesione  iscritta  nel  bilancio,  nonche'
          provvede ad eventuali variazioni della  ripartizione  della
          dotazione finanziaria  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, su proposta della Cabina di  regia  di  cui  alla
          lettera d); 
              c) gli interventi  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione   -   programmazione   2021-2027   sono    attuati
          nell'ambito di «Piani di sviluppo  e  coesione»  attribuiti
          alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
          delle  citta'  metropolitane  e  di  altre  amministrazioni
          pubbliche che possono essere individuate con  deliberazione
          del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
          territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono  definiti
          secondo   i   principi   previsti   dall'articolo 44    del
          decreto-legge  30 aprile  2019,  n. 34,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n. 58,  e  sono
          approvati con deliberazioni del  CIPE,  ferme  restando  le
          competenze della Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione, di cui alla lettera d); 
              d) la Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo  e  la
          coesione,  istituita  con  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi  della
          lettera  c)  del  comma 703  dell'articolo 1  della   legge
          23 dicembre 2014, n. 190, opera  anche  sulle  risorse  del
          Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -  programmazione
          2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta  di
          approvazione da parte del  CIPE,  i  Piani  di  sviluppo  e
          coesione di cui alla lettera c),  articolati  per  ciascuna
          area tematica,  con  l'indicazione  dei  risultati  attesi,
          delle azioni e  degli  interventi  necessari  per  il  loro
          conseguimento,  con  la  relativa  stima  finanziaria,  dei
          soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
          dei tempi di attuazione e delle modalita' di  monitoraggio.
          Le  informazioni  di  dettaglio  in  merito  ai   risultati
          conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
          interventi realizzati nelle aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'articolo 10, comma 7,  della  legge  31 dicembre  2009,
          n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La  Cabina  di
          regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
          Piani  di  sviluppo  e  coesione.  Nei  Piani  e'  indicata
          altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari
          fino  al   terzo   anno   successivo   al   termine   della
          programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione  dei
          Piani  di  sviluppo  e   coesione   per   il   periodo   di
          programmazione 2021-2027, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione  del
          CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
          avvio dei lavori o il completamento di interventi in corso,
          cosi'  come  risultanti   dai   sistemi   informativi   del
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  fermi
          restando i requisiti di addizionalita' e di  ammissibilita'
          della spesa a decorrere dal  1°(gradi)  gennaio  2021,  nel
          limite  degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio.   Tali
          interventi confluiscono nei Piani di sviluppo  e  coesione,
          in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; 
              e) i Piani di sviluppo e coesione  per  il  periodo  di
          programmazione  2021-2027,  con   i   relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza e della  relativa  Nota
          di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno  di
          legge del bilancio di previsione ai sensi  dell'articolo 21
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
              f) il Ministro per il Sud e  la  coesione  territoriale
          coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e  coesione  di
          cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei quali,  per
          gli interventi infrastrutturali di notevole complessita'  o
          per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari
          ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
          del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per  gli
          effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del
          decreto-legge  21 giugno  2013,  n. 69,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea
          del comma 3 dell'articolo 10  del  decreto-legge  31 agosto
          2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge
          30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «  tenuto  conto  degli
          obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione
          della Presidenza del Consiglio dei  ministri  relativamente
          ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  tenuto
          conto delle direttive, delle priorita' e  degli  obiettivi,
          anche in tema di organizzazione interna e gestionale, cosi'
          come definiti dalla  autorita'  politica  delegata  per  le
          politiche di coesione »; 
              g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione
          da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva  realizzazione
          degli  stessi,  il  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
          territoriale puo' proporre  al  CIPE,  ai  fini  della  sua
          successiva deliberazione in merito, la rimodulazione  delle
          quote annuali di spesa e la  revoca  di  assegnazioni  gia'
          disposte,  in  caso  di  impossibilita'  sopravvenuta,   di
          mancato rispetto dei tempi o di inadempienze.  Il  Ministro
          per il Sud e la coesione  territoriale  presenta  al  CIPE,
          entro il 10 settembre di ogni  anno,  una  relazione  sullo
          stato  di  avanzamento  degli  interventi   relativi   alla
          programmazione 2021-2027, ai fini della  definizione  della
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
          del disegno di legge del bilancio di previsione; 
              h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d)
          da parte del CIPE  consentono  a  ciascuna  amministrazione
          l'avvio delle  attivita'  necessarie  all'attuazione  degli
          interventi finanziati; 
              i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)  sono
          trasferite dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo 5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei  profili
          finanziari  previsti  dalle  deliberazioni  del   CIPE   di
          approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e
          delle finanze assegna le risorse trasferite  alla  suddetta
          contabilita' in favore delle  amministrazioni  responsabili
          dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo  e
          coesione  approvati  dal  CIPE,   secondo   l'articolazione
          temporale  indicata  dalle   relative   deliberazioni,   ed
          effettua i pagamenti a valere  sulle  medesime  risorse  in
          favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure
          stabilite  dalla  citata  legge  n. 183  del  1987  e   dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568,  nonche'  da  apposita
          deliberazione  del  CIPE,  sulla   base   delle   richieste
          presentate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione.  Ai  fini  della
          verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
          gli interventi finanziati con le risorse del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione, le amministrazioni  titolari  degli
          interventi  comunicano  i  relativi  dati  al  sistema   di
          monitoraggio unitario  di  cui  all'articolo 1,  comma 245,
          della legge 27 dicembre 2013,  n. 147,  sulla  base  di  un
          apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
          ad eventuali carenze di liquidita', le  risorse  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un  intervento  e  non
          ancora  utilizzate,  possono  essere  riassegnate  per   un
          intervento di titolarita' di altra amministrazione, la  cui
          realizzazione presenti carattere di urgenza. In  tal  caso,
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          le  politiche  di  coesione,  d'intesa  con   l'Ispettorato
          generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   dispone   la
          riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo  intervento,
          sentita    l'amministrazione    titolare    dell'intervento
          definanziato; 
              l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza
          del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le  politiche
          di coesione aggiorna le previsioni  di  spesa,  sulla  base
          delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la  coesione
          territoriale sullo stato di attuazione degli  interventi  e
          tenendo   conto   dei   dati    forniti    dalle    singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla  base  di  tali
          comunicazioni, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          puo' adottare, ove necessario, decreti  di  svincolo  delle
          risorse  riferite  all'esercizio  in  corso  e   a   quelli
          successivi. Le amministrazioni  titolari  degli  interventi
          assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle  risorse
          assegnate ed eseguono i controlli sulla  regolarita'  delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
              m) sono trasferite al Fondo di rotazione  di  cui  alla
          lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e  la
          coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti periodi
          di programmazione, che sono gestite  secondo  le  modalita'
          indicate nella medesima lettera i).». 
            -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 16  del  decreto
          legislativo  9 gennaio   2008,   n. 9   (Disciplina   della
          titolarita'  e  della   commercializzazione   dei   diritti
          audiovisivi  sportivi   e   relativa   ripartizione   delle
          risorse), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Commercializzazione dei  diritti  audiovisivi
          sul mercato internazionale). - 1. Alla  commercializzazione
          dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale
          non si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I,  II
          e III  del  presente  capo,  salvo  quanto  disposto  dagli
          articoli    6,    per    la    parte    applicabile    alla
          commercializzazione sul mercato internazionale, 7, comma 7,
          e, salvo quanto previsto nel presente articolo. 
              2. L'organizzatore della competizione disciplina  nelle
          linee guida di cui  all'articolo 6  la  commercializzazione
          dei  diritti  audiovisivi   sul   mercato   internazionale,
          prevedendo modalita' tese a consentire la  fruizione  degli
          eventi delle competizioni da parte delle comunita' italiane
          residenti  all'estero  e  a  valorizzare  l'immagine  della
          competizione medesima. 
              3. - 4. Abrogati.».