Art. 22 
 
      Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  effettivi  gli  obiettivi  della  misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla  missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito  un  Fondo  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti  beni,
da  trasferire  all'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  con  la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri  si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,  comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per  la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore  degli  enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1. 
 
          Riferimenti normativi: 
 
            - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300  del  29
          dicembre 2014: 
              "Omissis. 
              200.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
              Omissis.".