Art. 22 Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto 1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della misura di cui al comma 1.
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014: "Omissis. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Omissis.".