Art. 22
Beni confiscati alla mafia - ulteriori misure a supporto
1. Al fine di rendere effettivi gli obiettivi della misura
«Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» di cui alla missione
M5C3, investimento 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e'
istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, per le spese di gestione dei predetti beni,
da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale con la
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si
provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite dall'Agenzia per la
coesione territoriale con propri provvedimenti in favore degli enti
beneficiari selezionati all'esito delle procedure di attuazione della
misura di cui al comma 1.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29
dicembre 2014:
"Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.".