Art. 15 - bis
(( Disposizioni urgenti in materia di liquidita'
1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli
altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidita', anche
temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: «difficolta', concede»
sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in
cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano
di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo' essere
concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di
obiettiva difficolta'»;
b) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle
seguenti: «otto rate»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato»;
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o
piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai
sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la
decadenza».
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a
seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il
carico puo' essere nuovamente rateizzato se, alla data di
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di
rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del
presente articolo. ))