Art. 15 - bis (( Disposizioni urgenti in materia di liquidita' 1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidita', anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: «difficolta', concede» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione puo' essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta'»; b) al comma 3: 1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato»; 3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta la decadenza». 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. ))