Art. 15 - bis 
 
          (( Disposizioni urgenti in materia di liquidita' 
 
  1. Al fine di consentire alle imprese,  ai  professionisti  e  agli
altri contribuenti di fare fronte a  esigenze  di  liquidita',  anche
temporanee,  all'articolo  19  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in  materia  di  dilazione  del
pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «difficolta',  concede»
sono aggiunte le seguenti: «per ciascuna richiesta»; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel caso  in
cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta,  siano
di importo  superiore  a  120.000  euro,  la  dilazione  puo'  essere
concessa se il contribuente documenta  la  temporanea  situazione  di
obiettiva difficolta'»; 
    b) al comma 3: 
      1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «otto rate»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) il carico non puo' essere nuovamente rateizzato»; 
      3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
        «3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno  o
piu' carichi non preclude al debitore la possibilita' di ottenere, ai
sensi delle disposizioni del  presente  articolo,  la  dilazione  del
pagamento di carichi diversi da quelli per i quali e' intervenuta  la
decadenza». 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di
cui al comma  1  si  applicano  esclusivamente  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione  concessa  a
seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2,  il
carico  puo'  essere  nuovamente  rateizzato   se,   alla   data   di
presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono  integralmente  saldate.  In  tale  caso,  al  nuovo  piano   di
rateazione si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. ))