Art. 17 
 
  Garanzie concesse (( dalla SACE S.p.A. )) a condizioni di mercato 
 
  1. Al decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 14-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole «Ai  fini  del  sostegno  e
rilancio dell'economia» sono inserite le  seguenti:  «e  al  fine  di
supportare la crescita dimensionale e la  patrimonializzazione  delle
imprese o l'incremento della loro  competitivita',  migliorandone  la
capitalizzazione,  lo   sviluppo   tecnologico,   la   sostenibilita'
ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche o favorendo ((
l'occupazione ))» e dopo le parole «concessi alle imprese  con  sede»
sono inserite le seguenti: «legale in Italia e  alle  imprese  aventi
sede legale all'estero con una stabile organizzazione»; 
      2) l'ultimo periodo  e'  sostituito  ((  dai  seguenti  )):  «I
criteri  e  le  modalita'  di  rilascio  della  garanzia  nonche'  di
definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito ((
dalla SACE S.p.A. )) ai sensi del presente comma, inclusi  i  profili
relativi alla  distribuzione  dei  relativi  limiti  di  rischio,  in
funzione dell'andamento del portafoglio garantito  e  dei  volumi  di
attivita' attesi e in considerazione dell'andamento complessivo delle
ulteriori esposizioni dello Stato, derivanti da  altri  strumenti  di
garanzia  gestiti  dalla  medesima   SACE   S.p.A.,   sono   definiti
nell'allegato tecnico al presente decreto. L'efficacia  del  presente
comma  e'  subordinata  alla  positiva  decisione  della  Commissione
europea sulla conformita' a  condizioni  di  mercato  del  regime  di
garanzia. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di natura non regolamentare, possono essere (( disciplinati,
in conformita' alla )) decisione della Commissione europea, ulteriori
modalita' attuative e operative, ed eventuali  elementi  e  requisiti
integrativi, per il  rilascio  delle  garanzie  di  cui  al  presente
comma.»; 
    b) dopo l'allegato  1  e'  inserito  l'Allegato  tecnico  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto.