Art. 18 - bis 
 
       (( Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima 
      lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale 
 
  1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo  3,  commi  da
4-quinquies.1 a 4-quinquies.4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n.  33,
si  applicano  anche  alle  imprese  forestali  iscritte  negli  albi
regionali di cui al decreto del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29  aprile  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, nonche' alle  aziende  di  prima
lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali  dei  prodotti  della
filiera del legno,  quali  le  imprese  operanti  nel  settore  della
bioedilizia e  i  produttori  finali  di  manufatti  in  legno  e  di
imballaggi e finiture lignei. ))