Art. 19 
 
       Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno 
       delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. Per l'anno 2022, la dotazione del «Fondo per lo  sviluppo  e  il
sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  di
cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
e' incrementata di 20 milioni di euro. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.