Art. 20 
 
Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e
  dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi
  energetici. (( Disposizioni in materia  di  utilizzazione  agricola
  dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili )) 
 
  1.  Previa  autorizzazione  della  Commissione  europea  ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di  servizi  per
il mercato agricolo alimentare (ISMEA),  con  copertura  al  100  per
cento,  i  nuovi  finanziamenti  concessi  da  banche,   intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993,  n.  385,  e  dagli  altri  soggetti  abilitati  alla
concessione di credito in favore di piccole e medie imprese  agricole
e della pesca che abbiano registrato  un  incremento  dei  costi  per
l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022
((, attestato mediante dichiarazione )) resa ai  sensi  dell'articolo
47 del ((  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica )) 28 dicembre 2000, n. 445,  purche'  tali  finanziamenti
prevedano  l'inizio  del  rimborso  del   capitale   non   prima   di
ventiquattro  mesi  dall'erogazione  e  abbiano  una  durata  fino  a
centoventi  mesi  e  un  importo  non  superiore  al  100  per  cento
dell'ammontare  complessivo  degli  stessi  costi,  come   risultante
dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima  dichiarazione  fiscale
presentata alla data della  domanda  di  garanzia,  ovvero  da  altra
idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa  ai
sensi dell'articolo 47 del (( testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica )) n.  445  del  2000  e,  comunque,  non
superiore a 35.000 euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  180  milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni,  ai
sensi dell'articolo  58  e,  quanto  ad  euro  80  milioni,  mediante
utilizzo delle risorse disponibili sul conto  corrente  di  tesoreria
centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, che sono trasferite su un conto  corrente  di  tesoreria
centrale appositamnonente istituito, intestato (( all'ISMEA  )),  per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario  derivante  dalla
gestione delle garanzie di cui al presente articolo. 
  (( 2-bis. Al fine di sostenere lo sviluppo  dell'imprenditorialita'
agricola  giovanile,  attraverso  la  salvaguardia  del  diritto   di
prelazione agraria sui terreni demaniali o  soggetti  al  regime  dei
beni  demaniali  di  qualsiasi  natura  o  dei  beni  del  patrimonio
indisponibile  appartenenti  a  enti  pubblici,  territoriali  o  non
territoriali, compresi i  terreni  golenali,  che  siano  oggetto  di
affitto o di concessione amministrativa, l'articolo 6,  comma  4-bis,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «4-bis. Fatto salvo il diritto di prelazione  di  cui  all'articolo
4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui
al comma  4  del  presente  articolo  abbiano  manifestato  interesse
all'affitto o alla concessione  amministrativa  giovani  imprenditori
agricoli,  di  eta'  compresa   tra   diciotto   e   quaranta   anni,
l'assegnazione  dei  terreni  avviene   al   canone   base   indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso  di  pluralita'  di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo  restando  il  canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi». ))