Art. 20 - ter 
 
(( Disposizioni in materia  di  compensazione  dei  crediti  maturati
  dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28-quater del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,   in   materia   di
compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di  iscrizione  a
ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo la parola: «forniture» sono inserite le
seguenti: «, prestazioni professionali»; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   «Le
disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  alle   somme
contenute  nei  carichi   affidati   all'agente   della   riscossione
successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni  caso,  entro  il  31
dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui e' richiesta la
compensazione»; 
    c) al secondo periodo, le parole: «A tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,». 
    c) al secondo periodo, le parole: «A tal  fine»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo,». 
  2. Il comma 7-bis dell'articolo 12 del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato. ))