Art. 3. L'iscrizione al partito 1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione. L'iscrizione al partito e' individuale. 2. Possono iscriversi al partito coloro che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e che, indipendentemente dalla nazionalita' e dalla confessione od opinione religiosa, condividano principi e finalita' espressi nel presente statuto. L'adesione al partito impegna altresi' al rispetto del presente statuto.