Art. 3. 
                       L'iscrizione al partito 
 
    1. Il partito favorisce l'adesione alla  sua  organizzazione  che
avviene   mediante   l'iscrizione.   L'iscrizione   al   partito   e'
individuale. 
    2. Possono iscriversi al partito coloro che abbiano  compiuto  il
quattordicesimo  anno  di  eta'  e   che,   indipendentemente   dalla
nazionalita' e dalla confessione od opinione  religiosa,  condividano
principi e finalita' espressi nel  presente  statuto.  L'adesione  al
partito impegna altresi' al rispetto del presente statuto.