Art. 14 1. Tutti gli uffici dirigenziali sono articolati in servizi con atto del direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, sulla base delle indicazioni che saranno diramate con apposita circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per le materie di competenza.