Art. 14 
 
  1. Tutti gli uffici dirigenziali sono  articolati  in  servizi  con
atto del direttore della Ragioneria territoriale dello  Stato,  sulla
base delle indicazioni che saranno diramate  con  apposita  circolare
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa  con
il Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e  dei
servizi per le materie di competenza.