Art. 2 
 
  1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono  organi  locali  del
Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono  organicamente  e
funzionalmente  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza
sulle attivita' delle stesse. 
  2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate  in sette
uffici di  livello  dirigenziale  generale  e  in ottanta  uffici  di
livello dirigenziale non generale. 
  3.   L'ambito   territoriale   di   competenza   delle   Ragionerie
territoriali dello Stato si riferisce al  territorio  delle  province
riportato nella  denominazione  dell'organo  medesimo,  salvo  quanto
previsto dall'art. 4, relativamente alle competenze delle  Ragionerie
territoriali di Milano/Monza  e  Brianza,  Venezia,  Bologna/Ferrara,
Roma, Napoli,  Bari/Barletta-Andria-Trani  e  Palermo,  dall'art.  6,
relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie  territoriali
presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 7, relativamente  ai
procedimenti  amministrativi  sanzionatori   per   violazione   delle
disposizioni antiriciclaggio.