Art. 2 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza sulle attivita' delle stesse. 2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono articolate in sette uffici di livello dirigenziale generale e in ottanta uffici di livello dirigenziale non generale. 3. L'ambito territoriale di competenza delle Ragionerie territoriali dello Stato si riferisce al territorio delle province riportato nella denominazione dell'organo medesimo, salvo quanto previsto dall'art. 4, relativamente alle competenze delle Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, dall'art. 6, relativamente alle funzioni esercitate dalle Ragionerie territoriali presso ciascun capoluogo di regione, e dall'art. 7, relativamente ai procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio.