Art. 4 1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo, a ciascuna delle quali e' preposto un direttore con funzioni dirigenziali di livello generale, sono articolate come segue: a) Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza, costituita da tre uffici dirigenziali non generali; b) Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, costituita da due uffici dirigenziali non generali; c) Ragioneria territoriale dello Stato di Bologna/Ferrara, costituita da due uffici dirigenziali non generale; d) Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, costituita da quattro uffici dirigenziali non generali; e) Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, costituita da tre uffici dirigenziali non generali; f) Ragioneria territoriale dello Stato di Bari/Barletta-Andria-Trani, costituita da due uffici dirigenziali non generali; g) Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, costituita da due uffici dirigenziali non generali. 2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo assicurano, nell'ambito territoriale di competenza di cui al comma 4, in particolare: a) il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalita' della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarieta' di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia; d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attivita' istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato; g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle commissioni tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali; h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici. 3. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sovraintendono, d'intesa con gli uffici centrali competenti del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, al funzionamento dei presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e garantiscono supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attivita' da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 4. Gli ambiti di competenza per lo svolgimento dei compiti indicati nei precedenti commi e assegnati ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto. 5. Le funzioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonche' quelle di cui al comma 3 sono svolte, nel rispettivo ambito provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.