Art. 4 
 
  1. Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, del  decreto-legge  9  giugno
2021, n. 80, le Ragionerie territoriali dello Stato di Milano/Monza e
Brianza,      Venezia,      Bologna/Ferrara,      Roma,       Napoli,
Bari/Barletta-Andria-Trani e  Palermo,  a  ciascuna  delle  quali  e'
preposto un direttore con funzioni dirigenziali di livello  generale,
sono articolate come segue: 
    a) Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza,
costituita da tre uffici dirigenziali non generali; 
    b) Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, costituita  da
due uffici dirigenziali non generali; 
    c)  Ragioneria  territoriale  dello  Stato  di   Bologna/Ferrara,
costituita da due uffici dirigenziali non generale; 
    d) Ragioneria territoriale dello Stato  di  Roma,  costituita  da
quattro uffici dirigenziali non generali; 
    e) Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli,  costituita  da
tre uffici dirigenziali non generali; 
    f)     Ragioneria      territoriale      dello      Stato      di
Bari/Barletta-Andria-Trani, costituita da due uffici dirigenziali non
generali; 
    g) Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo, costituita  da
due uffici dirigenziali non generali. 
  2.  I  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  di
Milano/Monza  e  Brianza,  Venezia,  Bologna/Ferrara,  Roma,  Napoli,
Bari/Barletta-Andria-Trani   e   Palermo   assicurano,    nell'ambito
territoriale di competenza di cui al comma 4, in particolare: 
    a) il supporto ai compiti di audit del  PNRR  e  di  sostegno  ai
competenti uffici del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; 
    b) il coordinamento dei  controlli  preventivi  e  successivi  di
regolarita' amministrativa e contabile ai  sensi  delle  disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del  riscontro  della
legalita' della spesa e del  monitoraggio  della  stessa,  garantendo
l'unitarieta' di indirizzo della funzione  di  controllo  sulla  base
degli indirizzi e delle linee guida formulate dal  Servizio  centrale
per il  sistema  delle  ragionerie  e  dall'Ispettorato  generale  di
finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
    c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla  base  degli
indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero
dell'economia e delle finanze competenti per materia; 
    d) lo studio,  su  richiesta  dei  direttori  interessati,  delle
questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento  delle
attivita'  istituzionali  al  fine  di  pervenire  alle  proposte  di
soluzioni di competenza da sottoporre agli  uffici  dei  Dipartimenti
centrali del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    e) l'assunzione delle  funzioni  di  datore  di  lavoro,  per  le
Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi
previsti in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  sul
lavoro; 
    f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre  2002,  n.
254 e l'acquisizione di beni e  servizi  necessari  al  funzionamento
delle Ragionerie territoriali dello Stato; 
    g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e  servizi
connessi al funzionamento  dei  presidi  territoriali  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle commissioni tributarie,
sulla base degli  indirizzi  ed  in  forza  del  decentramento  delle
risorse   operato   dai   competenti    uffici    del    Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale   e   dei   servizi -
Direzione per la razionalizzazione  della  gestione  degli  immobili,
degli acquisti, della logistica e gli affari generali; 
    h)  la  formulazione  delle  proposte   al   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato  delle  risorse  e   dei   profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici. 
  3.  I  direttori  delle  Ragionerie  territoriali  dello  Stato  di
Milano/Monza  e  Brianza,  Venezia,  Bologna/Ferrara,  Roma,  Napoli,
Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo sovraintendono, d'intesa con gli
uffici  centrali  competenti  del  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, al funzionamento  dei  presidi
unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito
territoriale   dalle   articolazioni   periferiche   del    Ministero
dell'economia e delle finanze, ivi compresi gli uffici di  segreteria
degli organi della giurisdizione tributaria di cui  all'art.  31  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e garantiscono supporto
al Dipartimento dell'amministrazione generale, del  personale  e  dei
servizi - Direzione per la  razionalizzazione  della  gestione  degli
immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali,  per
le attivita' da svolgersi a livello  territoriale,  finalizzate  alla
realizzazione di poli logistici territoriali unitari,  ai  sensi  del
comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  4. Gli ambiti di competenza per lo svolgimento dei compiti indicati
nei precedenti  commi  e  assegnati  ai  direttori  delle  Ragionerie
territoriali  dello  Stato  di  Milano/Monza  e   Brianza,   Venezia,
Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani  e  Palermo
sono individuati nella tabella A allegata al presente decreto. 
  5. Le funzioni di cui al comma 2,  lettere  e),  f)  e  g)  nonche'
quelle  di  cui  al  comma  3  sono  svolte,  nel  rispettivo  ambito
provinciale, dalle Ragionerie territoriali aventi sede nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano.