Art. 5 
 
  1. Le Ragionerie territoriali  dello  Stato  svolgono  le  seguenti
attivita': 
    a) controlli preventivi di regolarita' amministrativa e contabile
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II,  capo  I,
del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
    b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni
di  spesa;  verifica  della  corretta  tenuta  delle   scritture   di
contabilita' integrata finanziaria economico  patrimoniale  ai  sensi
dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009; 
    c)  controlli  successivi   di   regolarita'   amministrativa   e
contabile,  compresi  i  controlli  sui  rendiconti  dei   Commissari
delegati nominati con ordinanze di  protezione  civile,  e  controlli
concomitanti, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo
II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; 
    d)   vigilanza   delle   entrate   dello   Stato    e    relative
contabilizzazioni, attivita' connesse  alla  contabilizzazione  delle
risorse proprie dell'Unione europea; 
    e) vigilanza sui beni  del  demanio  pubblico  e  del  patrimonio
mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei  dati
relativi alle  rilevazioni  ed  alle  risultanze  della  contabilita'
economica  delle  amministrazioni  periferiche  dello  Stato  di  cui
all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; 
    f) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi
istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche  dello  Stato;
scritture   inventariali;   verifiche   amministrativo-contabili    a
funzionari delegati e consegnatari; 
    g) vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori  delle
istituzioni scolastiche e  valutazione  degli  esiti  delle  relative
verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del  personale  degli
enti pubblici e sugli incassi e pagamenti  effettuati  dai  tesorieri
delle amministrazioni pubbliche; 
    h) conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna,
controllo di gestione, logistica,  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
relazioni sindacali, relazioni con il  pubblico,  ferme  restando  le
competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi dalle vigenti  disposizioni  di
organizzazione; 
    i) attivita' in materia di pagamento degli stipendi al  personale
in servizio presso gli uffici  periferici  di  altre  amministrazioni
dello Stato ed attivita' connessa al relativo contenzioso; 
    l) svolgimento delle funzioni previste dall'art.  5  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010; 
    m) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione  delle
disposizioni  antiriciclaggio  di  cui  al  decreto  legislativo   21
novembre 2007, n. 231; 
    n) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai  sensi
dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e
successive modificazioni ed integrazioni e  verifica  della  corretta
attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti  delle
pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi
dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
    o) funzioni di supporto  ai  compiti  di  audit  del  PNRR  e  di
sostegno ai  competenti  uffici  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo  del
PNRR; 
    p) ogni altra attivita' attribuita dalle  disposizioni  normative
vigenti o delegata dai Dipartimenti. 
  2. Le Ragionerie territoriali  dello  Stato  sono  organizzate  nel
rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo  e
funzioni di amministrazione attiva. 
  3.  Le  Ragionerie  territoriali  dello   Stato   collaborano   con
l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea
del  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato   per
l'esercizio dei  controlli  sull'attuazione  degli  interventi  della
politica  di  coesione  dell'Unione  europea  e  sull'utilizzo  delle
relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle  funzioni  di
autorita' di audit di fondi comunitari,  nonche'  per  i  compiti  di
organismo nazionale di coordinamento delle funzioni  di  audit  degli
interventi cofinanziati dall'Unione europea. 
  4. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere  i)  e
l) e' assicurato mediante  la  definizione  di  specifiche  modalita'
operative da parte del  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,
del personale e dei servizi, da adottare d'intesa con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
  5. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera m)  e'
assicurato mediante la definizione di specifici  indirizzi  da  parte
del Dipartimento del tesoro, da adottare d'intesa con il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
  6. Per particolari e motivate esigenze di  carattere  funzionale  e
organizzativo le attivita' di cui al comma 1, lettere i) e l) possono
essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima  regione
e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie  territoriali
individuate dal Dipartimento della  Ragioneria  generale,  sentiti  i
direttori delle ragionerie di cui all'art. 4  del  presente  decreto,
d'intesa  con  il  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi. 
  7. Le Ragionerie territoriali dello Stato, in coordinamento con  le
competenti  strutture  centrali  del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato,  assicurano  il  miglioramento   continuo   e
l'interoperabilita' dei  sistemi,  dei  processi  e  delle  attivita'
lavorative, anche nell'ottica  dell'evoluzione  tecnologica  e  della
digitalizzazione.