Art. 5 1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono le seguenti attivita': a) controlli preventivi di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo I, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; b) tenuta delle scritture contabili e registrazione degli impegni di spesa; verifica della corretta tenuta delle scritture di contabilita' integrata finanziaria economico patrimoniale ai sensi dell'art. 38-bis, legge n. 196/2009; c) controlli successivi di regolarita' amministrativa e contabile, compresi i controlli sui rendiconti dei Commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile, e controlli concomitanti, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo I e titolo II, capo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123; d) vigilanza delle entrate dello Stato e relative contabilizzazioni, attivita' connesse alla contabilizzazione delle risorse proprie dell'Unione europea; e) vigilanza sui beni del demanio pubblico e del patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato, tenuta e aggiornamento dei dati relativi alle rilevazioni ed alle risultanze della contabilita' economica delle amministrazioni periferiche dello Stato di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; f) valutazione degli oneri derivanti dalle funzioni e dai servizi istituzionali svolti dalle amministrazioni periferiche dello Stato; scritture inventariali; verifiche amministrativo-contabili a funzionari delegati e consegnatari; g) vigilanza sullo svolgimento delle funzioni dei revisori delle istituzioni scolastiche e valutazione degli esiti delle relative verifiche; vigilanza e monitoraggio sulla spesa del personale degli enti pubblici e sugli incassi e pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni pubbliche; h) conto annuale delle spese del personale, contabilita' interna, controllo di gestione, logistica, salute e sicurezza sul lavoro, relazioni sindacali, relazioni con il pubblico, ferme restando le competenze attribuite in materia al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dalle vigenti disposizioni di organizzazione; i) attivita' in materia di pagamento degli stipendi al personale in servizio presso gli uffici periferici di altre amministrazioni dello Stato ed attivita' connessa al relativo contenzioso; l) svolgimento delle funzioni previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2010; m) procedimenti amministrativi sanzionatori per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; n) adempimenti in materia di certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e verifica della corretta attuazione delle procedure relative al monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; o) funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attivita' di monitoraggio e controllo del PNRR; p) ogni altra attivita' attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegata dai Dipartimenti. 2. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organizzate nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di controllo e funzioni di amministrazione attiva. 3. Le Ragionerie territoriali dello Stato collaborano con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi della politica di coesione dell'Unione europea e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie e per lo svolgimento delle funzioni di autorita' di audit di fondi comunitari, nonche' per i compiti di organismo nazionale di coordinamento delle funzioni di audit degli interventi cofinanziati dall'Unione europea. 4. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere i) e l) e' assicurato mediante la definizione di specifiche modalita' operative da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 5. Lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera m) e' assicurato mediante la definizione di specifici indirizzi da parte del Dipartimento del tesoro, da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 6. Per particolari e motivate esigenze di carattere funzionale e organizzativo le attivita' di cui al comma 1, lettere i) e l) possono essere affidate, prioritariamente nell'ambito della medesima regione e per periodi di tempo determinati, ad altre Ragionerie territoriali individuate dal Dipartimento della Ragioneria generale, sentiti i direttori delle ragionerie di cui all'art. 4 del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. 7. Le Ragionerie territoriali dello Stato, in coordinamento con le competenti strutture centrali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, assicurano il miglioramento continuo e l'interoperabilita' dei sistemi, dei processi e delle attivita' lavorative, anche nell'ottica dell'evoluzione tecnologica e della digitalizzazione.